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30/12/2010
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RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER L’ASSUNZIONE A TERMINE DEI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’.
L'INPS, con messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, precisa che l'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991 ha una duplice valenza normativa: da un lato introduce nell'ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato; dall'altro lato prevede un'agevolazione contributiva. Su tale presupposto il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, pur in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001. In tal caso, il rapporto dovrà avere una durata massima di 12 mesi ed analoga durata caratterizzerà l'agevolazione contributiva. E' possibile, tuttavia, che l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall'art. 1 del D.Lgs. 368/2001. In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere durata massima superiore a 12 mesi; in ogni caso, l'agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi. Si allega a beneficio dei colleghi il messaggio INPS .
Centro Studi ANCL SU Regione Campania
“On.le V. Mancini