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03/12/2010



Cassazione in pillole n.37
Infortunio sul luogo di lavoro-  Il lavoratore autonomo non è l’unico responsabile della sua sicurezza -ne risponde anche il proprietario
Sentenza 42465 l 1/12/2010
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini
 

La Suprema corte ha sancito che il proprietario che commissiona dei lavori edili nella sua abitazione risponde di omicidio colposo in caso di infortunio mortale dell’operaio. L’obbligo di far rispettare le norme sulla sicurezza ricade su di lui anche se si tratta di un lavoratore autonomo. La quarta sezione penale ha infatti respinto il ricorso di un uomo condannato per omicidio colposo per la morte di un operaio durante alcuni lavori edili nella sua casa, svolti in assenza di qualsiasi cautela. Il lavoratore era caduto da un’impalcatura priva di parapetti. Il giudice di legittimità ha confermato la condanna, ricordando che “in tema di sicurezza sul lavoro, riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due. Infatti, in caso di prestazione autonoma il lavoratore autonomo non è l'unico responsabile della sua sicurezza, con la conseguenza che, in caso di decesso in seguito ad infortunio, risponde di omicidio colposo il committente di lavori da svolgersi nella sua abitazione che consente al lavoratore di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare rischi.”

 
 
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