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24/10/2010

Cassazione news 32/2010
Nessuna Agevolazioni fiscale alle aziende prive della documentazione prevista dalla 626/1994  
Sent. N.21698 del 22/10/2010
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

 
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di uno studio legale associato che, durante un’ispezione della  Guardia di Finanza, non era stato in grado di esibire (pur avendo inserito in bilancio il credito di imposta per le spese di sicurezza dei lavoratori) né il documento attestante la valutazione dei rischi né la nomina del responsabile della sicurezza. Per questo l’ufficio delle entrate gli aveva notificato la revoca del credito di imposta detratto in compensazione per il 2001 e il 2002.
L’associazione professionale aveva impugnato l’atto fiscale di fronte alla commissione tributaria provinciale ma aveva perso. Stessa sorte in secondo grado: la commissione tributaria regionale  aveva confermato la pronuncia di primo grado. A questo punto gli avvocati hanno fatto ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. La sezione tributaria non solo  ha negato il diritto al credito fiscale ma ha reso legittima l’ispezione della Guardia di Finanza nella quale viene chiesta il documento di   valutazione dei rischi . Infatti  si legge in fondo alla lunga sentenza, “si rilevano del tutto prive di conferenza le contestazioni dello studio legale circa il carattere formale e non sostanziale della violazione contestata ovvero sull’inesistenza del potere dei dipendenti dell’Agenzia di effettuare l’accertamento delle violazioni afferenti le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori o al carattere definitivo dell’accertamento”
 
 
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