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23/09/2010

 

RICORDIAMOLO ..INSIEME…n. 5/2010
 
Spiragli di luce alla maternita’ e ai congedi
 
di Lucia Gargiulo componente del centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”
 
 
 Costituiscono fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri, la Legge 30/12/1971 e il relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/1976. La successiva Legge 53/2000, modifica la normativa (Legge 1204/71) sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al lavoratore padre. La lavoratrice per beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge di tutela della maternità, deve presentare al datore di lavoro, il certificato medico di gravidanza, con l’indicazione della data presunto parto. La lavoratrice madre non può essere licenziata (esclusa l’ipotesi giusta causa o cessazione dell’azienda), dall’inizio della gestazione sino al compimento di un anno del bambino. Per lo stesso motivo non può essere sospesa dal lavoro, salvo che non si tratti di disoccupazione dell’intera azienda o reparto. Con la nuova normativa, il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo. La lavoratrice madre, non può essere adibita a lavori pesanti e deve svolgere mansioni adeguate al proprio stato dall’inizio della gestazione fino a sette mesi dopo il parto. L’astensione obbligatoria è prevista per i 2 mesi precedenti il parto(3 mesi se il lavoro può pregiudicare la salute della lavoratrice), per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva, e nei tre mesi successivi al parto. Tale astensione dà diritto all’80% della retribuzione (maggiorata dei ratei di 13a mensilità e altre erogazioni aggiuntive), e al riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, 13° mensilità, progressione della carriera, eccetera, secondo contratto). L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, che avvenga prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto, e quindi a tutti gli effetti come malattia. E’ considerata come parto a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione. L’astensione anticipata, può essere richiesta in ogni momento per gravi complicanze della gestazione, condizioni ambientali di lavoro pregiudizievoli, impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Per la suddetta astensione anticipata dal lavoro, la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell’Asl, che a sua volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro in allegato alla lavoratrice. Tale astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria. Il trattamento economico è identico a quello previsto per l’astensione obbligatoria. Esaurita l’astensione obbligatoria, può essere richiesta, l’astensione facoltativa, spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, fino al compimento dell’ottavo anno del bambino, per un periodo complessivo di dieci mesi, continui o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i sei mesi di godimento (ad es.: se la madre fruisce sei mesi, il padre ne potrà fruire di quattro). Il padre ha diritto all’astensione facoltativa, anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf o lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale diritto per un periodo continuo per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite di sei mesi diventa di sette mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di undici mesi (7 mesi per il padre e quattro mesi per la madre). Nel caso di unico genitore il periodo di astensione facoltativa compete per dieci mesi, entro il compimento dell’ottavo anno del bambino. Dà diritto al 30% della retribuzione ed al riconoscimento dell’anzianità di servizio per un periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, fino al compimento dei tre anni del bambino. Per i periodi di fruizione oltre ai sei mesi e per quelli successivi al compimento del 3°anno del bambino, fino al compimento dell’8°anno di età, la suddetta indennità compete soltanto se il reddito personale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo, tranne la casa di abitazione, il TFR, e i redditi a tassazione separata. Fino al compimento di un anno del bambino sono previste due interruzioni giornaliere per complessive due ore al giorno se l’orario è di almeno sei ore, altrimenti un’ora. In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate. Le ore devono essere concesse, anche se non vi è l’allattamento. In caso di malattia del bambino, il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, è fissato per entrambi i genitori, fino al compimento dell’8° anno del bambino. Fino al compimento del 3°anno del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai tre anni agli otto è previsto il limite di cinque giorni all’anno per ciascun genitore. La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
 
 
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