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19/09/2010

Tar news  9/2010
Aggiudicazione illegittima gara d’ appalto-non spetta nessun risarcimento  dei costi di  partecipazione
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

 

Il T.A.R. della Puglia che, con la sentenza 3458 depositata il 14 settembre scorso, nel decidere il ricorso di una ditta che chiedeva di essere risarcita in seguito al mancato ottenimento di un appalto per aggiudicarsi i lavori di bonifica del litorale nord del capoluogo pugliese ha affermato che: I costi di partecipazione all’appalto non sono risarcibili all’impresa che, a causa di un’aggiudicazione illegittima, ha perso l’opportunità di vincere la gara. Si tratta infatti di costi risarcibili, a titolo di danno emergente, solo se l’azienda è stata esclusa illegittimamente
Nello specifico, un ’azienda citava per danni l’Amministrazione Provinciale  di Bari per aver annullato la delibera recante l’aggiudicazione dell’appalto, dopo aver scoperto che la ditta vincitrice aveva riportato una condanna penale per omesso versamento dei contributi previdenziali. L’impresa ricorrente, seconda in graduatoria, chiedeva il risarcimento dei danni subiti. I giudici hanno parzialmente accolto la sua richiesta, per quel che riguarda la parte relativa al lucro cessante, ma le hanno negato il risarcimento delle spese sostenute per la partecipazione della gara, infatti, “detti costi sono risarcibili, a titolo di danno emergente, solo qualora l’impresa subisca una illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione il diritto soggettivo del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili. Per converso, nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione), non vi è spazio per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara”.

 
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