HOME - Newsletter

20/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 20/12/2013
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Fisco | Immobili |Fisco | Professionisti |Lavoro|
Fisco
 
I verificatori sono legittimati a predisporre discrezionalmente le modalità di svolgimento della propria attività
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28390 del 19 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato da una società contro la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale avevano ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei propri confronti ed avente ad oggetto il recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Ires ed Irap.

La contribuente si era, in particolare, lamentata della omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, della circostanza che i verbalizzanti non avevano fornito giustificazione della effettuazione della verifica presso gli uffici finanziari anziché presso la sede della società e tale condotta aveva impedito la instaurazione di un efficace contraddittorio, Inoltre, secondo la società, era da ritenere erronea la statuizione contenuta nel testo della sentenza impugnata concernente la mancanza di una espressa sanzione di nullità, in quanto il difetto di contraddittorio avrebbe dovuto essere considerato come un vizio di legittimità degli atti del procedimento amministrativo che si riverberava sulla invalidità del provvedimento terminativo, ben potendo configurarsi, ossia, una nullità virtuale dell'atto impositivo.

Sul punto la Suprema corte ha evidenziato come, diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente, le disposizioni asseritamente inosservate – e specificamente i commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 212/2000 -  non fossero affatto volte a garantire la instaurazione del contraddittorio anticipato e l'esercizio dei diritti di difesa, quanto, piuttosto
“a definire una equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti attinenti alle concrete modalità di espletamento della verifica, da un lato garantendo la necessaria efficacia all'attività ispettiva dell'Ufficio e dall'altro assicurando la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento al contribuente sia come persona sia come soggetto economico”.

Del resto – ha concluso la Corte – solo un accesso nei locali aziendali senza le previste esigenze di indagine e ricerca in loco avrebbe potuto costituire violazione sanzionabile a pena di nullità.
 
 
F24 Accise: istituito il codice tributo per sigarette elettroniche
L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 100 del 19 dicembre 2013, istituisce il codice tributo “5351”, per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
 
 
 
Svalutazione beni materiali strumentali. Le indicazioni nella risoluzione 98/E
Oggetto della risoluzione n. 98/E/2013 è la modalità di “riassorbimento”, ai fini Ires e Irap, della svalutazione delle immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica.

Il documento di prassi del 19 dicembre 2013 segue la problematica già affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/2012, specificando questa volta però la particolarità del caso esaminato rispetto a quelli passati.

La circolare 26/2012 aveva concluso che, in caso di svalutazione con rilevanza solo civilistica, il contribuente, oltre alle quote di ammortamento del bene imputate al conto economico, può dedurre annualmente, attraverso una variazione in diminuzione, anche una quota della svalutazione di bilancio.

Ora si affronta, invece, il caso particolare in cui la svalutazione civilistica effettuata da una società di capitali riguarda un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima consentita ai fini Ires.

Secondo l’Agenzia, nel caso di una svalutazione di un bene materiale strumentale, senza adeguamento del piano di ammortamento parametrato alla vita utile residua, le quote di ammortamento non dedotte fiscalmente possono essere riassorbite nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell’Irap, invece, la svalutazione di un'immobilizzazione non deducibile nell'esercizio è recuperabile sulla base del piano di ammortamento.
 
 
 
 
Titoli di Stato di Serbia e Montenegro con aliquota ridotta
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 99 del 19 dicembre 2013, rispondendo ad un interpello chiarisce le rendite dei titoli di Stato emessi dalle repubbliche di Serbia e del Montenegro sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 12,50%, nella sussistenza dei requisiti caratterizzanti le obbligazioni (rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata).

Ciò in funzione del fatto che la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la ex Jugoslavia, che ha fatto entrare il paese nella White list, trova applicazione anche nei confronti degli Stati sorti a seguito della dissoluzione della stessa.

Si ricorda che i rendimenti dei titoli pubblici italiani ed equiparati, nonché i proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli Stati white list (articolo 168-bis del Tuir), scontano l’imposta con aliquota ridotta al 12,50%, non con aliquota unica del 20% ex articolo 2, comma 6, del Dl 138/2011.
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Impianti fotovoltaici, il trattamento tributario dipende dalla classificazione catastale
Con la corposa circolare n. 36 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate analizza il problema dell’inquadramento degli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, soffermandosi in particolar modo sulla loro classificazione catastale e sul conseguente trattamento, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, da applicare agli incentivi erogati ai titolari degli stessi.

Particolare attenzione viene dedicata alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e del relativo trattamento fiscale.

È evidenziato come mentre, ai fini catastali, non rileva la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici né il fatto che esse possano essere posizionate in un altro luogo senza alterazione della loro funzionalità, da un punto di vista fiscale, invece, il requisito dell’amovibilità è essenziale per la qualificazione degli impianti fotovoltaici.

Secondo l’Agenzia la classificazione degli impianti fotovoltaici tra i beni mobili o immobili dipende dalla loro definizione catastale.

Tali impianti si considerano comunemente immobili quando essi configurano una centrale di produzione di energia elettrica rinnovabile autonoma che si può censire nelle categorie catastali D/1 e D/10, rispettivamente dedicate agli opifici e ai fabbricati rurali strumentali. Tra essi si fanno rientrare gli impianti a terra e anche gli impianti posizionati sui tetti dei fabbricati quando lo stesso impianto integra il valore, oppure la redditività ordinaria, in misura superiore al 15%.

In generale, dunque, vengono fatti rientrare nella classificazione degli immobili gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita quando la loro potenza eccede i limiti del consumo privato.

Viceversa, sono invece da classificare come beni mobili gli impianti fotovoltaici che possono essere trasferiti da una parte all’altra senza perdere le loro caratteristiche e senza che l’operazione risulti troppo onerosa da divenire antieconomica. Inoltre, essi devono anche soddisfare questi altri requisiti: avere una potenza non superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall'impianto medesimo; il volume relativo all'intera area destinata all'intervento deve essere inferiore a 150 metri cubi e devono avere una potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite.
 
 
 
 
Fisco | Professionisti
 
Per l'Aidc Milano rivalsa e detrazione Iva non sono da subordinare all'effettivo pagamento all'Erario
L'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano (Aidc Milano) si prepara alla denuncia presso la Commissione Ue della non conformità al principio di neutralità dell'imposta della disciplina della rivalsa dell'Iva accertata.

Il principio generale prevede che il diritto di rivalsa sorga in concomitanza con l’esigibilità dell’imposta a favore dell’Erario, ossia con il fatto generatore, cioè, nel caso ordinario, all’effettuazione dell’operazione.

Con il documento di dicembre 2013 “
Rivalsa dell’Iva da accertamento e illegittima procedura di detrazione per il soggetto passivo destinatario della rivalsa”, si ritiene che non sia lecita la deroga al principio citato che subordina la detrazione dell’Iva da parte del destinatario della rivalsa dell’imposta accertata al previo pagamento di tale imposta al cedente/prestatore (fornitore), ossia all'effettivo pagamento dell'Iva, ex art. 60, comma 7, dpr n. 633/72, come modificato dal dl 1/2012.

Si spiega che per l'articolo 178 lettera a) della direttiva, l'esercizio della detrazione prevede il possesso di una fattura conforme alla disciplina Ue. Non si prescrive che tale esercizio sia subordinato al pagamento dell'Iva a favore del proprio dante causa.
 
 
 
Lavoro
 
Inps. Attiva la funzione "Stabilizzazione Associati"
Il messaggio Inps n. 20906, del 19 dicembre 2013, comunica che è disponibile, all’interno del cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata, la funzione “Stabilizzazione associati”, da utilizzare per presentare la domanda di adesione alla procedura di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L'Istituto, con circolare n. 167 del 5 dicembre 2013, ha fornito le prime istruzioni operative per l'adesione.

Attraverso la funzione “Stabilizzazione Associati”, l’utente/committente può:

- inserire una nuova domanda di stabilizzazione;

- salvare ed eventualmente riprendere il lavoro effettuato fino ad un certo momento per completarlo e protocollarlo successivamente;

- visualizzare le domande già protocollate.

Nel processo di presentazione della domanda viene chiesta obbligatoriamente l’acquisizione in formato elettronico solo di 2 documenti: il contratto collettivo ed il bollettino di versamento.

Invece, per quanto riguarda gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è ammessa la spedizione per raccomandata A/R, oppure la consegna a mano presso gli uffici della sede Inps di appartenenza.

Entrambe le procedure devono avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2014.
 
 
Lavoro accessorio, dal 15 gennaio 2014 comunicazione solo all'Inps
Con la circolare n. 177, del 19 dicembre 2013, l'Inps informa che – dal 15 gennaio 2014 - la comunicazione obbligatoria di inizio prestazione per lavoro accessorio, nonché le eventuali variazioni, deve essere effettuata direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

I canali che dovranno essere utilizzati sono quindi quelli già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e banche popolari:

- sito internet dell'Inps: www.inps.it, con percorsi alternativi a seconda che si sia muniti di Pin, possessori di voucher o delegati;

- Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

E' prevista una fase transitoria, fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile inviare le comunicazioni o le variazioni sia attraverso i canali Inps che tramite il fax o il sito Inail.

Dal 15 gennaio 2014 sarà l'Inps, secondo l'Accordo stabilito con determinazioni presidenziali Inps n. 43, del 1° marzo 2013, e Inail n. 87, del 4 aprile 2013, a trasmettere in tempo reale all'Inail le comunicazioni ricevute. Di conseguenza, non saranno più operativi il fax e la sezione del sito Inail dedicati.
 
 
 
Indicazioni operative Inps per ottenere gli sgravi contributivi nel settore edile
L'Inps, con circolare n. 178 del 19 dicembre 2013, fornisce le indicazioni operative per l'ammissione al godimento della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013.

La riduzione sui contributi è dell'11,5% e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Esclusi, quindi, gli occupati a tempo parziale e i lavoratori per cui sono previste altre agevolazioni contributive.

Prorogato l'incentivo per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013 dal decreto 28 agosto 2013, pubblicato in “
Gazzetta Ufficiale” il 26 novembre 2013.

Previsto, dal 1° gennaio 2008, l'obbligo per i datori di lavoro che vogliano accedere all'agevolazione di attestare il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente on line, sul sito internet Inps, utilizzando il modulo "Rid-Edil", disponibile nel "cassetto previdenziale aziendale".

C'è tempo fino al 16 marzo per il recupero della riduzione contributiva.
 
 
 
Decreto flussi 2013. Con la pubblicazione in Gazzetta, otto mesi per le domande
Prende il via, con la pubblicazione del DPCM 25 novembre 2013 concernente “La programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013” in “Gazzetta Ufficiale” n. 297, del 19 dicembre 2013, l'invio delle domande di nulla osta per l'ingresso o la permanenza di cittadini stranieri nel nostro Paese per lavoro non stagionale.

La quota complessiva prevista è pari a 17.850 unità e c'è tempo fino al 20 agosto 2014 per la presentazione delle domande, che devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito https://nullaostalavoro.interno.it.

Con la circolare n. 6988, del 19 dicembre 2013, il Ministero del lavoro ha inoltre provveduto all'attribuzione delle quote alle Direzioni territoriali del lavoro.
 
 
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF