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19/12/2013

                    
             L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 13/12/2013
             A cura della Fondazione Studi CNO
             A voi tutti un ottimo di tutto
             Il Presidente Regionale
                      Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Attività Finanziarie | Fisco |Diritto Civile | Fisco |Fisco |Fisco | Immobili |Fisco | Operazioni straordinarie |Lavoro |Professionisti |Settori particolari | Tutela e sicurezza|
Agevolazioni | Lavoro
 
Inps. Istruzioni operative per l'incentivo per la stabilizzazione dei lavoratori in ASpI
L’Inps, con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, fornisce le istruzioni operative riguardanti l’applicazione dell’incentivo previsto dal DL n. 76/2013 per la ricollocazione lavorativa dei soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpi.

Si ricorda che tale incentivo è stato introdotto nel nostro ordinamento grazie alla novità che il citato “decreto occupazione” ha apportato alla Legge n. 92/2012 con l’aggiunta del comma 10-bis all’articolo 2, che appunto prevede per il datore di lavoro, che senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’Aspi, per ogni mensilità corrisposta ala lavoratore, un contributo mensile da corrispondere a chi assume, pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione.

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro comprese le Cooperative che instaurano con i soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Ora la circolare n. 175 spiega, dal punto di vista operativo, cosa i datori di lavoro devono fare per accedere al beneficio.

In primo luogo, il beneficio è subordinato al rispetto della disciplina sugli aiuti "de minimis", per cui è necessario inviare all’Inps una apposita dichiarazione in cui si attesti che nell'anno d'assunzione a tempo pieno e indeterminato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis" stabiliti dai vari regolamenti di settore.

La dichiarazione deve contenere la quantificazione degli incentivi “de minimi” già fruiti e l’importo dell’agevolazione concedibile non deve superare i diversi limiti massimi previsti, su un periodi di 3 anni. A tal fine occorre determinare correttamente il triennio di riferimento che è considerato “mobile”.

Il tempo per l’invio della suddetta dichiarazione deve essere il più breve possibile dal momento dell’assunzione/trasformazione del lavoratore.

È, poi, necessario che il datore di lavoro trasmetta all’Inps anche specifica dichiarazione di responsabilità circa l’assolvimento dei propri obblighi contributivi.

La sede a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla sua definizione. Dopo le dovute verifiche, la sede provvederà a comunicare l'avvenuto riconoscimento del beneficio, attribuendo alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione "8D".
 
 
 
Attività Finanziarie | Fisco
 
Compilazione quadro RW, obbligo esteso al "titolare effettivo"
Con le modifiche apportate dalla legge Comunitaria europea 2013 alla disciplina sul monitoraggio fiscale (Dl n. 167/1990) sono scaturite alcune semplificazioni anche per ciò che riguarda la compilazione del relativo quadro del modello di dichiarazione Unico 2014: il cosiddetto “nuovo” quadro RW.

L’attuazione delle modifiche al monitoraggio fiscale previste dall'articolo 9 della legge 97/2013 è avvenuta mediante provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. prot. 2013/151663 del 18 dicembre 2013.

L’Agenzia ha ripercorso le novità legislative valide per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti nel nostro Paese, nel caso in cui detengano attività patrimoniali o finanziarie all’estero, ribadendo come l’obbligo di compilazione del quadro RW, previsto per tali soggetti, è esteso anche al “titolare effettivo”: cioè colui che direttamente “non appare” pur essendo il reale detentore degli investimenti e delle attività secondo la normativa antiriciclaggio.

Il provvedimento elenca puntualmente chi debba intendersi per “titolare effettivo”, riferendosi sia al caso di società che di entità giuridiche che amministrano e distribuiscono fondi (trust), enunciando tutte le casistiche che integrano il suddetto status.

Ai fini dell’adempimento dichiarativo, pertanto, nel caso in cui si verifichino le condizioni riportate nel provvedimento, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, oltre alla percentuale di partecipazione.

L’obbligo scatta automaticamente nel caso in cui la percentuale posseduta corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale se si tratta di società oppure al controllo del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. Per il corretto calcolo dell’ammontare indicato si devono considerare anche le quote dei familiari del titolare.

Vi sono poi delle esclusioni per i contribuenti che lavorano oltre confine, per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali, oppure in zone di frontiera. Questi soggetti non sono tenuti all’adempimento dichiarativo in quanto esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi del Dl n. 78/2010.

Dal punto di vista oggettivo, l’Agenzia specifica, infine, che l’obbligo sussiste a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività e che nello stesso quadro devono essere riportati i dati relativi sia all’Ivie che all’Ivafe.
 
 
 
 
Diritto Civile | Fisco
 
A carico del Fisco il danno da ritardo nel rimborso dell'imposta
Con ordinanza n. 28332 del 18 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un istituto bancario a cui i giudici di merito avevano escluso il risarcimento dei danni sofferti a seguito del ritardo con cui il Fisco aveva provveduto al rimborso dell'imposta Ires.

E' legittimo – precisa la Corte - che l'amministrazione finanziaria venga chiamata a rispondere dei danni subiti dal contribuente per il mancato pronto adempimento delle proprie obbligazioni. Sono risarcibili in favore del contribuente, in questo caso, tutti i pregiudizi sofferti, inclusi gli interessi ed il maggior danno ex articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.

E la relativa quantificazione dei danni – continua la Corte - può essere operata anche dalle commissioni tributarie provinciali o regionali.
 
 
Fisco
 
Sul sito delle Entrate il Modello Unico enti non commerciali 2014 e le relative istruzioni.
Dal 18 dicembre 2013 sono disponibili sul sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del Modello unico enti non commerciali 2014, relativo al periodo d'imposta 2013, e le relative istruzioni.

L'Unico Enc continua ad essere costituito da due modelli, uno per la compilazione della dichiarazione dei redditi e uno per la dichiarazione annuale Iva.

Nel modello risultano nuove sezioni, quale quella dedicata all'indicazione dell'imposta sostitutiva del 20% per attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, esercitata da soggetti non residenti.

Detrazione del 65%, anziché 55%, delle spese sostenute per la realizzazione di misure antisismiche, tra il 4 agosto e il 31 dicembre 2013.

La correzione di errori contabili relativi alla mancata imputazione per competenza dei componenti negativi e la modifica dei criteri di valutazione dei beni posseduti va indicata nel quadro “RS”.

Nella bozza delle istruzioni vengono recepite le novità normative sino alla legge n. 99 del 9 agosto 2013, ma non quelle legate alla legge di stabilità anno 2014, ancora in fase di approvazione Inoltre, il termine di presentazione della dichiarazione unificata rimane il 30 settembre 2014.
 
 
 
 
Stabilità, probabile l'apposizione della fiducia
È molto probabile che sul Ddl Stabilità 2014, alle prese con 800 emendamenti che dovranno essere votati, sarà chiesta la fiducia della Camera.

Alcuni tra gli ordini del giorno impegnano il Governo alla revisione della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie.

Si registrano dalla Commissione Bilancio alcune modifiche.

Sulla nuova web-tax, l'obbligo di rivolgersi a soggetti titolari di partita Iva vincolerà la pubblicità online - gli acquisti di spazi pubblicitari on line e il diritto d'autore - e non le società che effettuano commercio elettronico.

Prevista anche una stretta per le aziende che delocalizzano gli impianti produttivi, l’operazione costerà all’impresa la perdita del diritto ad eventuali bonus pubblici ricevuti. Sussisterà l'obbligo di conservare la produzione in Italia per tre anni da parte delle aziende nazionali ed estere che beneficiano di contributi pubblici in conto capitale.

E alcune conferme.

Sarà vietato l’utilizzo di contanti per pagare l’affitto; le spese per l'acquisto di mobili nell’ambito dell’ecobonus non potranno superare i costi di ristrutturazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
Online le bozze dei modelli Unico SC e Cnm 2014
Con comunicato stampa del 18 dicembre 2013, l'Agenzia delle entrate informa che sono disponibili, nella sezione Modelli in bozza del proprio sito, la bozza e le istruzioni del modello Unico Società di capitali (Sc) e quella del modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni, per l'anno 2014.

Nel recepire le ultime novità normative, i nuovi modelli consentono di correggere errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel giusto esercizio di competenza (quadro RS del modello Unico SC e nuova casella del quadro Cs del modello Cnm). E' possibile inserire, inoltre, spese per interventi antisismici, nonché la proroga per le spese destinate al risparmio energetico, ristrutturazioni e bonus arredi.

Il contribuente, grazie ai nuovi modelli, sarà inoltre esonerato dagli obblighi di comunicazione dei dati sulle minusvalenze superiori a 5 milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche per più atti di disposizione e sulle minusvalenze sopra i 50mila euro relative a operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani. Infatti tali dati dovranno essere indicati in una specifica casella del quadro RS dell'Unico SC 2014.

Gli investimenti da Start up entrano nei nuovi modelli con dei prospetti dedicati a quelle società che prevedono di usufruire dei benefici fiscali introdotti dal DL n. 179/2012.
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Contratto di locazione registrato senza aggravio per l'Ape allegato
L'attestato di prestazione energetica (Ape), introdotto dal Dl n. 63/2013 al posto dell'attestato di certificazione energetica, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione. Se dunque viene allegato in sede di registrazione del contratto di locazione, non viene gravato di imposta autonoma.

Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 83/2013, dell'agenzia delle Entrate. Però, se viene chiesta la registrazione dell'Ape in modo volontario, dopo che è avvenuta quella del contratto di locazione, sorge l'obbligo dell'imposta fissa pari a 168 euro.
 
 
Fisco | Operazioni straordinarie
 
Rilievo preminente alla causa reale del negozio e all'intenzione effettiva dei contraenti
Con la sentenza n. 28259 del 18 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo che l'amministrazione finanziaria avesse provveduto a recuperare, a carico di una società, le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute nell'ambito di un'operazione in cui la contribuente aveva provveduto a deliberare un aumento di capitale sociale mediante conferimento di rami d'azienda; secondo il Fisco, in particolare, i vari conferimenti celavano, in realtà, solo una cessione in senso stretto.

Con riguardo all'interpretazione, ai fini fiscali, di un atto negoziale - precisa la Suprema corte -  occorre dare primaria importanza agli effetti dell'accordo fra i contraenti; ciò che rileva, ossia, è l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti stessi, al di là del titolo e della forma apparente.

Il rilievo preminente, infatti, va dato alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti.
 
 
Lavoro
 
Istituito il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato
In data 31 ottobre 2013 Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani e Claai e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (FSBA), ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012. Il 29 novembre 2013 le Parti hanno siglato un accordo applicativo per la definizione delle risorse per l'avvio del Fondo. Consulta la sintesi e gli accordi.
 
 
Cooperative sociali, accordo sull'assistenza sanitaria integrativa
Il 31 ottobre 2013 Agci solidarietà, Federsolidarietà Confcooperative e Legacoopsociali e Cisl FP, Fisascat Cisl, FP Cgil e Uil FPL hanno sottoscritto un accordo relativo all'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per il settore delle cooperative sociali, introdotto con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del 16 dicembre 2011. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Siglato un accordo integrativo al CCNL Proprietari di fabbricati
In data 9 ottobre 2013 Confedilizia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno siglato un accordo integrativo del Contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati 12 novembre 2012. L'Accordo integrativo entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed è valido fino alla scadenza del ccnl. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
INPS 166/2013. Benefici per contratto di inserimento lavorativo. Solo donne
Nella circolare INPS n. 166 del 5 dicembre 2013 – intitolata “Contratto di inserimento lavorativo” – il Sommario recita: “Individuazione delle aree geografiche di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) del Decreto Legislativo. n. 276/2003, relativamente agli anni 2009 – 2012. Benefici contributivi per i contratti di assunzione stipulati in tale quadriennio: disposizioni normative e operative.”.

L’appena richiamato è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di talune categorie di persone.

Con il documento n. 166/2013, l’Istituto offre, in particolare, lettura ed interpretazione delle disposizioni normative e operative che riguardano gli sgravi contributivi superiori al 25 per cento, relativi ai contratti di inserimento per donne stipulati tra il 2009 e il 2012 (decreto legislativo n. 276 del 2003).
 
 
Il monitoraggio del lavoro occasionale accessorio guadagna la procedura Inps
Con la circolare 176 del 18 dicembre 2013, che segue la circolare n. 49/2013, l’Inps fornisce chiarimenti in merito al monitoraggio economico delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio per singolo prestatore.

Spiega l’Istituto che, per ottemperare alla riforma del lavoro - legge 92/2012 - che ha stabilito il monitoraggio, sono state apportate modifiche alle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati, in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore.

A partire dal 20 dicembre 2013 dalla sezione “lavoro accessorio” (servizi online) del sito committenti, prestatori e delegati autorizzati potranno visualizzare l’“estratto conto prestatore”, con i compensi lordi totali percepiti dal lavoratore nell'anno selezionato e suddivisi per committente. L’estratto conto differenzia i compensi soggetti alla normativa previgente (periodo transitorio, con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012) e quelli per i quali si deve fare riferimento alla nuova.

Nell’avvisare del possibile disallineamento di tipo tecnico dei dati dei buoni rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore, in considerazione della rendicontazione da parte, ad esempio, di tabaccai e banche dei voucher incassati e della possibilità del lavoratore di incassarli nell’arco dell’anno (tabaccai e banche popolari) o di due anni (Inps e Poste Italiane), si sottolinea che rimane fermo quanto previsto in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ex articolo 46, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000.

Si ricorda che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:

- a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;

- a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;

- a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
 
 
Professionisti
 
Il Senato ristabilisce l'equipollenza tra l'accesso alla professione di dottore commercialista e quella di revisore legale
L'emendamento al decreto 126/2013, diretto al ripristino dell'equipollenza tra i due percorsi formativi, per l'accesso alla professione di dottore commercialista e per svolgere la funzione di revisore legale, supera l'esame del Senato e passa ora a quello della Camera.

Per il Senato, quindi, iscrizione diretta dei dottori commercialisti al Registro dei revisori legali dei conti.

Una volta ottenuto il sì anche della Camera, la questione potrebbe considerarsi conclusa e tornare alla situazione antecedente al 13 settembre 2012, data del decreto n. 145/2012, dove l'iscrizione al Registro dei revisori legali avveniva automaticamente, dopo il superamento dell'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Dl 126/2013 in discussione in Parlamento, all'articolo 1, comma 19, prevede che chi ha superato l'esame di Stato per diventare commercialista dal 12 settembre 2012 in poi può fare domanda di iscrizione al Registro, purché risultino i 36 mesi di tirocinio.
 
 
 
Settori particolari | Tutela e sicurezza
 
Circolare Inail sui premi ridotti alle coop agricole
L'Inail, con la circolare n. 60 del 16 dicembre 2013, interviene in merito all'applicazione delle riduzioni ai premi assicurativi che interessano cooperative agricole e loro consorzi assicurati. A seguito dell'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 98/2013 che ha riconosciuto il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta anche alle cooperative e relativi consorzi, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci.

L'Istituto specifica che le riduzioni spettano esclusivamente in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

Nella circolare si sottolinea inoltre come la disposizione riguardi i premi assicurativi riscossi direttamente dall'Inail, riguarda esclusivamente le imprese cooperativa e loro manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

Le riduzioni si applicano dalla prossima autoliquidazione 2013/2014, che scade il 17 febbraio 2014, sia sul premio anticipato per il 2014, sia sul premio di conguaglio per il 2013. nella dichiarazione telematica delle retribuzioni erogate nel 2013 deve essere indicata la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e successivamente conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi. Entrambi i valori devono essere considerati su base annua
 
 

 
 
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