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10/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 10/12/2013
A cura della Fondazione Studi
A VOI TUTTI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Agevolazioni | Immobili |Diritto Civile | Fisco |Fisco |Fisco | Immobili|
Agevolazioni
 
L'installazione dell'allarme alla propria abitazione non dà diritto al "bonus mobili"
La Direzione regionale del Veneto, con parere n. protocollo 907-48973/2013 del 8 novembre 2013, risponde ad un contribuente che chiedeva di sapere se i lavori dell’installazione dell’impianto di allarme alla propria abitazione potessero beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del Dl n. 63/2013, prevista per l’acquisto dei mobili destinati all’arredamento della stessa casa.    
 
L’Amministrazione finanziaria già con la precedente circolare n. 29/E/2013 aveva stilato un elenco degli interventi che costituiscono presupposto del beneficio in esame e in essi – pur facendo rientrare gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, gli atti di restauro e di manutenzione -  non include, gli interventi diretti a “prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lettera f) dell'articolo 16-bis del Dpr 917/1986”.
 
Ne deriva, dunque, che secondo il parere del Fisco, “allo stato degli atti”, l’installazione dell’impianto di antifurto all’abitazione non beneficia del cosiddetto bonus mobili.
 
Il fatto che i funzionari del Fisco nell’elencare le tipologie di intervento aventi diritto al bonus abbiano utilizzato l’espressione “in sintesi”, potrebbe far pensare all’intenzione di stilare una lista esemplificativa e non tassativa.
In realtà, ciò non corrisponde all’interpretazione offerta dalla Dre del Veneto, che in quella stessa locuzione - diversamente da quanto sostenuto dal contribuente -   ha sottointeso  la volontà di “indicare in forma schematica/riepilogativa quali sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per acquisti di mobili”.
 
Precisazione questa che, dunque, lascia sicuramente fuori dal beneficio l’installazione dell’allarme, che non è ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione, seppur straordinari.
 
 
Agevolazioni | Immobili
 
Perdita agevolazioni fiscali? Nessuna denuncia al Fisco
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27484 depositata il 9 dicembre 2013, sancisce che i contribuenti non sono tenuti a denunciare all’Amministrazione finanziaria la perdita dei benefici fiscali, ai fini dell’Imposta di registro, per fatti sopravvenuti, anche nel caso di rivendita dell'immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto senza che l'impresa ne abbia fatto uso a fini edificatori. Inoltre, la mancata dichiarazione al Fisco non attribuisce a quest’ultimo un maggiore termine di decadenza per effettuare gli accertamenti.

Pertanto, secondo la Corte, resta immutato per l’ufficio finanziario il termine di tre anni di tempo, decorrenti dalla rivendita del terreno, per recuperare le maggiori imposte nei confronti del contribuente decaduto dall’agevolazione prevista per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati (art. 33, Legge n. 388/2000). Il Fisco decade comunque dal potere impositivo se entro tre anni dalla rivendita non contesta il fatto sopravvenuto che ha fatto perdere al contribuente il diritto al beneficio.

È, dunque, infondata la sentenza di appello che imponeva al contribuente, decaduto dal regime agevolativo, di dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei fatti sopravvenuti che hanno determinato la citata perdita del diritto, mediante la "denuncia di eventi successivi alla registrazione" di cui all’articolo 19 del Dpr n. 131/1986.

Per la Corte, infatti, come già riconosciuto per i benefici fiscali concessi per l'acquisto della prima casa, la perdita del regime agevolativo  per il sopraggiungere di eventi successici non impone ai contribuenti l’obbligo di comunicare all’ufficio tributario gli eventi dai quali può scaturire un'ulteriore liquidazione dell'imposta.
 
 
Diritto Civile | Fisco
 
Con la rinuncia all'eredità niente responsabilità per i debiti tributari del de cuius
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27093 depositata il 3 dicembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una cartella di pagamento contenente sanzione per omesso versamento di IVA. L'avviso in questione era stato notificato ad un contribuente in quanto genitore dell'erede dell'originario debitore del Fisco.

Il nucleo argomentativo su cui erano state fondate le determinazioni degli organi giudicanti nel merito consisteva nel rilievo che in capo al destinatario della cartella non era, in realtà,
“mai sorta l'obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell'originario debitore”, tanto che la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che non poteva ritenersi obbligato. L'erede, ossia, aveva rinunciato all'eredità e per questo non era da ritenere responsabile per i debiti del de cuius verso il Fisco.

Conclusioni a cui hanno aderito anche i giudici di Cassazione secondo i quali, poiché nel testo della decisione impugnata era stato esplicitamente dato atto che il difetto di correlazione tra il provvedimento di accertamento e la conseguente cartella esattoriale era da addebitarsi ad un fatto sopravvenuto rispetto all'adozione dell'avviso di accertamento, non vi era ragione di escludere “
che il giudicante avesse il potere di annullare la cartella di pagamento, per un vizio suo proprio, indipendentemente dalla definitività dell'avviso di accertamento”, la cui efficacia era stata ritenuta soggetta alla condizione risolutiva della rinuncia all'eredità.
 
 
Fisco
 
Banche e fiduciarie: il 16/12 versamento dell'acconto della sostitutiva
Come stabilito dal Dl n. 133/2013, del 30 novembre, gli intermediari finanziari (fra i quali banche e società fiduciarie) sono tenuti ad effettuare, entro il 16 dicembre 2013, il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri strumenti finanziari (regime del risparmio amministrato).

La misura dell'acconto è stata fissata al 100 percento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dello stesso anno.

Nel modello F24, da utilizzare per il pagamento, va indicato il seguente codice tributo, istituito dalla risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013, dell'agenzia delle Entrate:

“1140” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133”.
 
 
 
 
Sul sito delle Entrate le bozze dei modelli 770 semplificato e Cud anno 2014
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito, in data 9 dicembre 2013, le bozze del modello 770 semplificato 2014, sostanzialmente incentrate sulle novità riguardanti il trattamento di fine rapporto e l'acconto Irpef, e del modello Cud 2014, con le relative istruzioni per la compilazione dei rispettivi modelli.

La data per la trasmissione del modello 770 da effettuarsi on line riportata nelle bozze è il 31 luglio 2014, anche se negli ultimi due anni questa è stata prorogata a settembre.

Nella parte denominata "Redazione della dichiarazione" vi è una casella, dal titolo "casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" riguardanti le trattenute fiscali., che va compilata se il sostituto può non allegare i prospetti riepilogativi ST, SV e/o SX al modello 770 semplificato.

Cambiamenti per quella parte del modello dove viene dichiarato il tfr e le altre indennità maturate dal 1° gennaio 2001, indirizzati alla specifica delle situazioni che riguardano i datori di lavoro del settore privato con almeno cinquanta addetti obbligati al trasferimento del tfr al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps.

Tra le novità riguardanti il Cud 2014, invece, è prevista la comunicazione del sostituto d'imposta al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all'anno solare, di aver effettuato le detrazioni per carichi di famiglia per il periodo durante il quale si è esplicato il rapporto di lavoro e l'introduzione dell’aliquota del 24% per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

Confermate molte agevolazioni, tra cui il regime per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività.

Inoltre per i comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione di novembre, sia il Cud sia il 770 Semplificato recepiscono la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali con scadenza tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013.

Il termine previsto per il modello Cud 2014 è quello del 28 febbraio 2014.
 
 
 
 
 
Assonime sull'acconto Ires 2013. Calcolo complicato per il consolidato misto
Assonime, con la circolare 37 del 2013, interviene sulle difficoltà che stanno affrontando, o hanno già affrontato, banche e assicurazioni per l'acconto Ires 2013, del 130%, quando le stesse partecipano ad un consolidato fiscale.

Per quello costituito interamente da banche e assicurazioni, il 130% deve essere determinato dalla consolidante sull'imposta storica, calcolata sulla somma dei redditi e delle perdite delle consolidate. Successivamente, l’acconto è ripartito in sede di saldo fra l'Ires di gruppo e l'addizionale Ires, (solo per soggetti in utile).

Più complicato il calcolo dei consolidati misti. Le società non bancarie non sono soggette all'addizionale e, dunque, versano il 102,5% dell'imposta storica. I redditi e le perdite del sottogruppo bancario e assicurativo vanno calcolati separatamente dal sottogruppo non bancario. Da queste cifre separate si stabilisce l'incidenza dei due saldi sull'imponibile che ha generato l'imposta storica, ove applicare alla parte di imposta riferibile agli uni la misura del 102,5% e a quella riferibile agli altri la misura del 130%.
 
 
Fisco | Immobili
 
Imu, stop alle delibere. Conto alla rovescia parte da meno sette
A pochi giorni dalla scadenza del versamento della seconda rata Imu - 16 dicembre 2013 - sono state decretate tutte le aliquote da applicare.

Il 9 dicembre era l’ultimo giorno disponibile per la pubblicazione delle delibere che fissano le aliquote Imu 2013 da parte dei Comuni.

Dal momento che l’acconto di giugno 2013 è stato versato considerando le aliquote 2012, con il saldo si dovranno versare la seconda rata e la differenza tra l’aliquota 2012 e l’aliquota 2013 deliberata della prima rata. Più semplicemente, per il saldo si dovrà calcolare l'importo Imu 2013 in base alla nuova aliquota e sottrarre la somma già pagata a giugno.

Per il momento vale la regola che eventuali errori saranno sanzionati, tuttavia è auspicabile che, in virtù delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex Statuto del contribuente, si possa soprassedere.

Ai Contribuenti, e con loro professionisti e Caf, rimangono solo sette giorni per calcolare, compilare e pagare.

Altra difficoltà sulla strada dei calcoli: non essendo più obbligatorio inviare la delibera al censimento online del dipartimento delle Finanze, le aliquote andranno cercate nei siti del Comune di competenza, siti in cui andranno cercate anche le eventuali assimilazioni ad abitazione principale della seconda casa o eventuali agevolazioni, sempre a discrezione dei singoli Comuni, per anziani lungodegenti o residenti all'estero. Un aiuto viene, in tal senso, dall'Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale).

Si ricorda, infine, che nel settore agricolo sono esenti dal saldo Imu solo i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto.

Sanzioni del mancato versamento. Per ogni giorno di ritardo si dovrà:

- per le prime due settimane il 2%;

- successivamente il 30% più interessi;

- la sanzione è ridotta ad un decimo per chi presenta un'istanza di ravvedimento nei primi 30 giorni;

- ad un ottavo se il ravvedimento è successivo, ma entro il 30 giugno 2014.
 
 
 
 

 
 
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