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05/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 4/5 dicembre 2013
A cura della Fondazione Studi
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Antiriciclaggio |Fisco |Lavoro |Professionisti |Tutela e sicurezza|
Antiriciclaggio
 
Antiriciclaggio. Sanzioni solo dopo la notifica dell'atto di contestazione
È stata emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare n. 40, in data 29 novembre 2013, con la quale si rendono alle Ragionerie territoriali dello Stato precisazioni circa le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007).

Si chiarisce che gli uffici, in caso di segnalazioni relative all’uso di contante per importi pari o superiori a mille euro, devono sempre trasmettere la notizia alla Guardia di Finanza, anche nel caso in cui la movimentazione di denaro non costituisca violazione.

Si sottolinea, infatti, che l’informativa alla GdF deve sempre essere inviata nel momento in cui gli intermediari finanziari e i professionisti nelle materie giuridiche, contabili e tributarie - rispettando l'obbligo di segnalare la circolazione di contate e titoli al portatore per importi pari/superiori a mille euro senza l’uso di sistemi tracciabili - abbiano inviato la loro segnalazione al Mef entro 30 giorni, anche se a seguito dell’iniziale violazione che ha fatto scattare la segnalazione, la circostanza non viene più ritenuta irregolare.

Dunque, la Gdf deve ricevere, comunque, il nominativo dei presunti trasgressori e l’importo oggetto dell’operazione non più sanzionata oltre che l'indicazione della data di contestazione dell'infrazione e la relativa notifica.

Proprio riguardo alla notifica, nella circolare n. 40 si precisa poi che dal momento che la contestazione è un atto recettizio, esso produce effetti solo dopo l’avvenuta notifica. Dunque, il decreto sanzionatorio può essere emanato solo dopo che la parte indicata come in violazione abbia effettivamente ricevuto la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni.
 
 
 
Fisco
 
Il nuovo Isee ha la firma del CdM
In vigore dal 1998, l'ISEE iniziava a mostrare i segni del tempo”, è così che il ministero del Lavoro giustifica l’azione di riforma dell’Isee nel comunicato stampa del 3 dicembre 2013.

Il nuovo Isee considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti; migliora la capacità selettiva, dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale; considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità; consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre gli abusi.

Dopo la pubblicazione in “
Gazzetta Ufficiale” il Dpcm del 3 dicembre 2013 dovrà aspettare altri provvedimenti. Ad esempio la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), l'attestazione che verrà rilasciata al richiedente, con le relative istruzioni per la compilazione, devono essere definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm, con un provvedimento del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, su proposta Inps e sentiti l'agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

Tra le voci di reddito entra il tfr, la cedolare secca incassata sugli affitti, gli assegni sociali e le indennità, contrapposte da sconti. Quello per dipendenti e pensionati è nuovo. Sarà pari al 20%, con tetto di 3mila euro per i dipendenti e di mille per i pensionati.

In merito al patrimonio è prevista la franchigia per le case di valore fiscale modesto o gravate per una grossa parte dal mutuo, con indicatore zero fino a 52.500 euro. Il conto corrente acquista la media nel corso dell'anno, a meno che siano stati effettuati investimenti significativi, non sarà più considerato solo il conto al 31 dicembre.

Se l’Isee è ai fini del sociale, cosa c’è di più giusto della franchigia tra 4mila e 7mila euro per la disabilità di un componente della famiglia, con esclusione dal calcolo delle spese sostenute per i collaboratori domestici che assistono i non autosufficienti?

Di più, è previsto un ulteriore sconto, fino a 5mila euro, per le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

L’annunciato l'Isee corrente, nel caso di riduzione del reddito, considererà i 12 mesi precedenti la richiesta e varrà, ai fini delle domande di prestazioni, per soli due mesi.

Quanto ai controlli del patrimonio mobiliare sarà svolto ex ante, con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati, ed ex post, con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza. Saranno incrociate le diverse Banche Dati fiscali e contributive, ridotte le aree dell'autodichiarazione e integrati dati e prestazioni a livello nazionale e locale.
 
 
 
 
 
 
 
Sospensione degli obblighi tributari per gli alluvionati della Sardegna
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 30 novembre 2013, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 283 del 3 dicembre 2013, sospende i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti residenti nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione di novembre.

Nello specifico, vengono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari con scadenza tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, compresi gli obblighi che derivano da cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione.

Destinatarie anche le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale od operativa nei territori in cui si è verificata l'alluvione, anche in qualità di sostituti d'imposta.
 
 
Il premio fedeltà rientra nel reddito imponibile
La Corte di Cassazione riconosce quale reddito imponibile il “premio fedeltà” erogato a favore di un dipendente dopo il venticinquesimo anno di servizio. Così, con la sentenza n. 27099 del 3 dicembre 2013, accoglie il ricorso che le Entrate hanno presentato con la decisione della Ctc, evidenziando la violazione dell'art. 17 del DPR n. 636/1972.

Si sottolinea la volontà del legislatore di evitare atti elusivi riconoscendo al dipendente somme sotto forma di vere e proprie erogazioni liberali che hanno invece caratteristica di corrispettivo per l'attività svolta.

Eccezionalità e non ricorrenza sono le caratteristiche che devono qualificare, ai fini della non tassazione, l'erogazione liberale, riservata alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi. Non rientra in tali caratteristiche il caso in esame.
 
 
Al via i termini per il ravvedimento per chi non ha pagato entro il 2 dicembre
Le persone fisiche e le società di persone che non hanno versato il secondo acconto 2013 di Irpef, Irap, Ivie, Ivafe, cedolare secca e imposta sostitutiva dei minimi entro il termine fissato per il 2 dicembre (non oggetto di proroga come accaduto per i soggetti Ires) hanno ora la possibilità di sanare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso e così versare in ritardo gli acconti, con le sanzioni in misura ridotta rispetto alle ordinarie, maggiorati degli interessi legali annui al 2,5%, calcolati dal giorno in cui l’imposta doveva essere pagata fino al giorno di effettivo pagamento.

Ci si può avvalere di tre tipi di ravvedimento.

Con il ravvedimento breve, pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, la riduzione delle sanzioni è tanto maggiore quanto prima si paga: entro i 30 giorni la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo. In caso di regolarizzazione dal trentunesimo giorno rispetto all’omissione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo. Per chi, invece, decide di riparare entro i 14 giorni successivi alla scadenza – entro cioè il 16 dicembre prossimo – lo sconto è maggiore: la sanzione minima ordinaria del 30% viene prima ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e poi viene ulteriormente diminuita a 1/10 per il ravvedimento breve.

Dopo la pubblicazione del Decreto legge n. 133/2013, che ha prorogato la scadenza della seconda o unica rata degli acconti per i soggetti Ires al 10 dicembre 2013, coloro che hanno già versato l’acconto Ires e Irap con le vecchie percentuali, senza tener in considerazione la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale di aumento, possono versare l’integrazione (dal 101% al 102,5%) senza dover pagare alcuna sanzione o interesse a titolo di ravvedimento sempre entro il nuovo termine del 10/12/2013.
 
 
Lavoro
 
Le ferie e il matrimonio tutelano il posto di lavoro
Due gli interventi della Cassazione del 3 dicembre 2013 in materia di licenziamento illegittimo.

Con la sentenza n.
27057, del 3 dicembre 2013, la Corte revoca il licenziamento inflitto ad un dipendente di un ente locale per non essersi reso reperibile durante le ferie e per non aver ripreso servizio durante tale periodo, come gli veniva richiesto. Nelle motivazioni della decisione i giudici rileggono gli articoli del contratto collettivo di lavoro richiamati a giustificazione della risoluzione del rapporto, precisando che:

- non si estende al periodo di ferie il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo dove inviare comunicazioni al dipendente, che ha diritto alla tutela della propria privacy e alla libertà di gestire il proprio periodo di recupero delle energie psicofisiche;
- la modifica del periodo di ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro deve avvenire con una comunicazione tempestiva ed efficace, prima che tale periodo abbia inizio, momento dal quale ogni obbligo di reperibilità ha termine.

Annullata anche, con la sentenza n. 27055 del 3 dicembre 2013, la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta verso una lavoratrice neo sposa rimossa dai propri incarichi durante il primo anno di nozze. Solo la cessazione dell'attività giustificherebbe un licenziamento nel primo anno di matrimonio. Non sono state accolte quindi motivazioni quali la ristrutturazione o il ridimensionamento dell'organico.

Nel paragonare le tutele della legge n. 7/1973 con quelle previste per la lavoratrice madre dalla legge n. 1204/1971, i giudici evidenziano come si tratti di
“provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio esistenziale particolarmente importanti”, sollevandola – con la limitazione della possibilità di licenziamento - dall'onere della prova di una discriminazione e riservando al datore di lavoro l'onere di documentare una legittima causa di licenziamento.
Il nuovo Isee scandisce i tempi di risposta alla Dsu
In attesa del rilascio del modello tipo della Dsu e dell'attestazione Isee, da parte del ministero del Lavoro entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dpcm del 3 dicembre 2013, si conoscono già i tempi di risposta dell’Inps.

Se entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della Dsu (che ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo), il richiedente non avesse ricevuto da parte dell’Istituto previdenziale l’attestazione, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell’Isee, con la compilazione del modulo integrativo. Riceverà, così, un’ “
attestazione provvisoria” dell’Isee, valida fino al momento di invio dell’attestazione definitiva.

Il percorso è fissato e scandito da tempi certi.

L’unica dichiarazione sostitutiva - Dsu - andrà presentata dal richiedente ai Comuni o ai Caf o direttamente all’amministrazione pubblica, in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede dell’Inps competente per territorio. È consentita la presentazione della Dsu all’Inps, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Prima scadenza, 4 giorni dei 10 a disposizione: i soggetti incaricati della ricezione della dichiarazione trasmettono per via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’Isee, gestito dall’Inps, e rilasciano al dichiarante solo la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della Dsu.

Ulteriori 4 giorni lavorativi dovranno bastare all’Inps per acquisire i dati presenti nell'anagrafe tributaria, con segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate di eventuali difformità delle informazioni in suo possesso rispetto a quelle autodichiarate.

Infine, entro altri due giorni lavorativi l'Inps dovrà elaborare l'Isee e metterlo a disposizione del cittadino tramite sito internet, email, sedi territoriali o gli altri soggetti dove è possibile presentare la domanda.

Se l’Isee serve subito, ossia per l’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono, comunque, fare richiesta dell’agevolazione e allegare la ricevuta di presentazione della Dsu. Successivamente l’ente erogatore potrà acquisire l’attestazione interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo.
Contratti di solidarietà difensivi con recupero delle quote di Tfr anticipate dal datore
È prevista la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

Dunque, le aziende in crisi temporanea possono stipulare "contratti di solidarietà difensiva" per contenere i costi del lavoro ed evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza, del personale.

La norma di riferimento in materia di CdS supportati da Cigs è costituita dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, che ha subito ritocchi dalle Leggi n. 236/1993 e n. 608/1996, nonché dal Dpr n. 218/2000.
Prorogato l'apprendistato professionalizzante nel settore Comunicazione artigianato
Il giorno 18 novembre 2013 CNA Comunicazione, Confartigianato Federazione Comunicazione, Casartigiani e Claai e SLC Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno sottoscritto un accordo per la proroga fino al 31 marzo 2014 degli effetti dell'Accordo interconfederale del 3 maggio 2012 in materia di apprendistato professionalizzante, già prorogato al 30 novembre 2013 con l'accordo del 18 aprile 2013. Consulta la sintesi e l'accordo
 
 
CCNL Metalmeccanica pmi (Confapi), istituito l'Ente bilaterale metalmeccanici
Il 15 novembre 2013 Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil hanno siglato un verbale di accordo che istituisce l'Ente bilaterale metalmeccanici (Ebm), deputato alla raccolta dei versamenti dovuti dalle imprese secondo quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 29 luglio 2013, e redige lo Statuto per la costituzione dell'Ente. Consulta la sintesi e l'accordo
 
 
 
Professionisti
 
Medesimo trattamento previdenziale per le mamme-avvocato che partoriscono negli stessi giorni
Con la sentenza n. 27068 del 3 dicembre 2013, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa forense contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano ritenuto applicabile, in favore di un avvocato che aveva partorito nel periodo di operatività della Legge n. 289/03 ma aveva trascorso la gravidanza nel periodo antecedente l'entrata in vigore della medesima legge, il regime, più favorevole, del trattamento previdenziale di cui al Decreto legislativo n. 151/01.

Smentita, in particolare, la tesi sostenuta dall'Ente di previdenza dei legali secondo cui, affinché potesse ritenersi perfezionata la fattispecie, occorreva fare riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Un assunto del genere - sottolinea, infatti, la Corte - rischierebbe solo di creare discriminazioni fra professioniste che partoriscono negli stessi giorni ma che abbiano chiesto la prestazione in tempi diversi, sotto la vigenza, ossia, dell'una o dell'altra disciplina.
 
 
Tutela e sicurezza
 
Salvaguardia della validità delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail
L'Inps, con circolare n. 164 del 29 novembre 2013, interviene in tema di salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all'amianto rilasciate dall'Inail, introdotta dalla legge n. 98/2013, di conversione del decreto legge n. 69/2013.

Destinatari sono i lavoratori che alla data del 22 giugno 2013 risultavano cessati per mobilità o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Ai fini del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca adottati dall'Inail delle certificazioni dallo stesso rilasciate in favore dei lavoratori citati.

La decorrenza delle pensioni non può essere anteriore al 1° settembre 2013, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 98/2013.
 

 

Dall'Agenzia delle Entrate la bozza del modello per la Tobin tax
Il 4 dicembre 2013 è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello di dichiarazione FTT per la comunicazione degli importi pagati nell'anno in corso a titolo di imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax), introdotta dalla Legge di Stabilità 2013. Il modello si compone di un frontespizio e di una quadro TT, suddiviso in tre sezioni.

Si tratta solo del primo modello in calendario per l’Amministrazione finanziaria: ad esso faranno seguito anche gli altri modelli che serviranno per la corretta applicazione delle nuove regole di tassazione del risparmio che dovranno essere utilizzati il prossimo anno.

Nelle istruzioni allegate al modello, si specifica che il primo versamento della tassa, fissata dal Dl 69/2013 al 16 ottobre 2013, ammette per coloro che vi hanno provveduto il riconoscimento della forma cumulativa, perciò non è richiesta l’indicazione della quota di competenza di ciascun mese, ma solo l’indicazione distinta della tipologia di imposta per cui viene fatto il versamento e l’indicazione dei dati del contribuente cui il versamento si riferisce.

Ciò fa si che per il debutto della presentazione della dichiarazione, che deve avvenire entro il 31 marzo 2014 da parte delle banche e degli altri soggetti individuati dal provvedimento agenziale del 18 luglio 2013, è prevista una eccezione: coloro che entro il 16 ottobre hanno effettuato il pagamento unitario dell’imposta dovuta per il mese di settembre e per i mesi precedenti, potranno riportare tale versamento in modo cumulativo nel rigo dedicato al mese di settembre senza ripartire la somma tra i righi riferiti a ciascun mese.

Solo quando la tassazione sarà entrata a regime, nella Sezione I del quadro TT le operazioni su partecipazioni, derivati, trading ad alta frequenza e i relativi versamenti andranno segnalate per ciascun mese dell'anno di riferimento.

Nella Sezione II si devono riepilogare i dati relativi ai crediti risultanti dalle dichiarazioni precedenti e la sommatoria degli eventuali versamenti in eccesso effettuati in ciascun mese.

Nella Sezione III del quadro TT va, invece, riportato il numero delle operazioni escluse o esenti e la relativa base imponibile.

È da ricordare che se l'imposta liquidata è inferiore a 50 euro, non dovrà essere presentata alcuna dichiarazione; per i soggetti non residenti, invece, l'adempimento può essere svolto tramite la stabile organizzazione italiana oppure attraverso il rappresentante fiscale, in assenza l’operatore straniero dovrà agire direttamente previo ottenimento del codice fiscale.
 
 
Credito Iva anche se l'attività non è avviata per la crisi
Con la sentenza n. 27198, depositata il 4 dicembre 2013, la Corte di Cassazione riconosce la legittimità della detrazione Iva per beni o servizi acquistati in vista dell'avviamento di un'attività, non messa in opera a causa della crisi finanziaria.

Il caso riguarda la contestazione del Fisco verso un credito Iva vantato da una società per l'acquisto di un immobile, effettuato da due società poi incorporate, destinato ad una nuova attività che però non era stata mai avviata poiché la crisi finanziaria non ne aveva consentito l'operatività. L'Amministrazione ricorreva in Cassazione dopo che la Ctr aveva accolto le motivazioni del contribuente.

I giudici della Corte, richiamando anche precedenti orientamenti, respingono il ricorso e, nel sottolineare come sia onere degli Uffici dimostrare che l'operazione presenti pratiche illecite quali operazioni inesistenti o acquisto di un bene non inerente all'attività di impresa, evidenziano nelle motivazioni che in presenza di documentate spese di investimento, anche in assenza di operazioni attive, non si può escludere che
“una società intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta ad una stasi da una temporanea crisi finanziaria o da fluttuazioni del mercato”.

 
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