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03/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 3/12/2013
A cura della Fondazione Studi
 
ATUTTI VOI IL MEGLIO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Antiriciclaggio | Diritto Civile |Diritto Commerciale |Fisco |Fisco | Immobili|
Antiriciclaggio | Diritto Civile
 
L'Uif sull'anomalo utilizzo del trust
L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, con comunicazione protocollo n. 1113197 del 2 dicembre del 2013, ha illustrato lo schema rappresentativo dei comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lett. b) del D.lgs 231/2007 collegato all'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

L'Uif segnala come i vari organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, e in particolare il GAFI nelle sue 40 Raccomandazioni del febbraio 2012, abbiano da tempo posto in luce i possibili utilizzi abusivi del trust per finalità di riciclaggio. Utilizzi che sono stati anche confermati dall'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e dai vari approfondimenti investigativi.

Alla luce di queste considerazioni, l'Uif ha ritenuto opportuno richiamare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il trust, in fase d'istituzione o in quella di esecuzione, a prestare particolare attenzione alle caratteristiche e alle finalità del medesimo. In particolare, viene precisato come nella valutazione dei destinatari “
assumono centralità le informazioni da raccogliere in sede di adeguata verifica della clientela, specie in ordine alle finalità in concreto perseguite dalle parti, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust”.

Per agevolare il lavoro dei destinatari, L'Uif ha elaborato un apposito schema rappresentativo, accluso al testo della comunicazione, in cui sono indicati alcuni comportamenti anomali riconducibili a un utilizzo distorto del trust. In particolare, i fattori che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti a valutare nei rapporti e nelle operazioni con i trust vengono suddivisi a seconda che riguardino il profilo soggettivo o quello oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo - si legge nello schema allegato alla comunicazione - possono essere considerati anomali: l'istituzione di trust da parte di soggetti che risultano in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi o gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria; la presenza a vario titolo nel trust di soggetti che sono sottoposti a indagini; il conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust; la reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust; la coincidenza tra disponente e trustee, tra disponente e guardiano, ovvero la sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi; il frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare; la revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione; trust con finalità che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano; la presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.

Sotto il profilo oggettivo, i fattori da tenere in considerazione sono: l'istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica; - l'istituzione del trust in paesi o territori a rischio; la collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio; la presenza, nell'atto istitutivo del trust, di clausole che subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, impongono al trustee l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in trust; non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse; la costituzione in trust di beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust, di beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco o di aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche; un'attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo; delle operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari; le frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi; la dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.
 
 
 
Diritto Commerciale
 
Pec, niente sanzioni per la ditta in cancellazione dal Registro imprese
Con la risposta del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, contenuta nella circolare Mise n. 3364/C del 2 dicembre 2013, si apprende che l’impresa individuale, anche artigiana, in fase di cancellazione dal Registro imprese non è tenuta a comunicare l’indirizzo Pec.

Pertanto, non sarà irrogata la sanzione della sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione.

l dipartimento spiega che, al momento della richiesta in oggetto, l'impresa ha già cessato l'attività, dunque non possiede il requisito di "impresa attiva" - ex articolo 5, 2 comma, del decreto legge n. 179/2012 - che obbliga le imprese individuali, appunto attive e non soggette a procedura concorsuale, di depositare presso l'ufficio imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica entro il 30 giugno 2013.
 
 
Fisco
 
Da Equitalia nuovi sportelli dedicati al mondo produttivo
Ha preso il via il 2 dicembre 2013, in via sperimentale, la nuova iniziativa di Equitalia “Sportello amico imprese”.

Il servizio è diretto a fornire assistenza su tutte le problematiche riguardanti i rapporti tra Equitalia e il mondo produttivo, le piccole e medie aziende, i commercianti e gli artigiani.

Gli imprenditori potranno avere consulenza sulle tante novità normative che negli ultimi mesi sono state introdotte in materia di riscossione dei tributi, in particolare sulle modalità di rateizzazione, di compensazione e sulle possibilità di sospensione della riscossione.
L'’amministratore delegato della società di riscossione, Benedetto Mineo, si è così espresso: “Equitalia ha da tempo adottato una filosofia che consiste nella massima attenzione alle persone. Allo Sportello Amico è possibile esaminare caso per caso le situazioni di difficoltà dei contribuenti e visti i risultati incoraggianti dell’iniziativa abbiamo deciso di ampliare la nostra capacità di dialogo e ascolto realizzando un canale di contatto specifico per gli imprenditori”.

I nuovi sportelli dedicati si trovano per ora nelle città di Torino, Varese, Firenze, Bologna, Bari e Roma, anche se l'obiettivo prevede un'estensione graduale dei punti di ascolto.
 
 
 
In "GU" il decreto Mef che attiva la salvaguardia: +1,5% gli acconti Ires di fine anno
Dopo la pubblicazione ufficiale del Decreto legge n. 133/2013 concernente "Disposizioni urgenti concernenti l'Imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" è stato il Dm 30 novembre 2013 a trovare ufficialità sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 282 del 2 dicembre 2013.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze attiva la clausola di salvaguardia prevista dal primo decreto Imu (Dl n. 102/2013), riscrivendo così il quadro definitivo delle aliquote per gli acconti Ires e Irap delle società di capitali e degli enti creditizi e finanziari, in calendario per il 10 dicembre 2013.

Il provvedimento prevede un aggravio degli acconti Ires e Irap, che saranno incrementati dell'1,5% per il periodo d'imposta 2013 e per quello del 2014, con l’obiettivo di trovare in tal modo la copertura finanziaria all’abolizione della seconda rata Imu sull’abitazione principale per l’anno 2013.

Così, per la prossima scadenza in programma, gli acconti passano dal 128,5% al 130% (128,5 da decreto Imu +1,5% da decreto del ministero dell'Economia) per banche, enti finanziari e assicurazioni e dal 101% al 102,5% (101% +1,5% da Dm dell'Economia) per le società di capitale e per gli altri soggetti Ires. Dal 2014, terminata la maggiorazione del Decreto legge 76/2013, si tornerà ad una situazione di equiparazione con acconti unificati per tutti al 101,5%. Dal 2015, salvo altre modifiche, gli acconti scenderanno ancora al 100%. Nessun aggravio, invece, per gli acconti Irpef, scaduti nella giornata del 2 dicembre, per i quali ora si apre il periodo del ravvedimento.

Le banche e le assicurazioni, sempre in virtù del “decreto Imu”, subiranno anche un’addizionale Ires dell’8,5%, che porterà, salvo diverse disposizioni di legge, solo per il 2014, l’aliquota effettiva Ires al 36% (aliquota ordinaria 27,5% + 8,5%) e in più ogni soggetto finanziario dovrà determinare gli acconti sulla base dell’imposta dovuta tenendo conto dell’aliquota Ires applicabile.

Risultano esonerate dal maxi acconto del 130% e dalla maxi aliquota Ires del 36% le holding di partecipazioni industriali, in quanto la loro attività non è ricompresa tra le attività finanziarie vere e proprie, a meno che essa con riguardi, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie.

L’aggiornamento delle aliquote per gli acconti non modifica la possibilità di adottare come metodo di calcolo il metodo previsionale. Si potrà così versare il 102,5% oppure il 130% (per banche, enti finanziari e assicurativi) non dell’imposta storica ma di quella che si prevede di liquidare nel modello Unico 2014.

E’ da ricordare, infine, che il Dl 133/2013 non ha modificato solo le aliquote degli acconti di fine anno, ma ha introdotto delle modifiche che riguardano anche la materia del risparmio amministrato. L'articolo 2, comma 5, del provvedimento ha infatti previsto l'obbligo di versare un acconto relativo alle ritenute a titolo di imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi, entro il 16 dicembre 2013. In tal modo, gli intermediari finanziari, dopo il versamento effettuato nel mese di novembre dai propri clienti che hanno optato per il regime del risparmio amministrato, devono effettuare un versamento pari al 100% delle ritenute dovute in relazione ai suddetti rapporti per il periodo gennaio/novembre 2013.
 
 
 
 
 
 
Appuntamento il 16 dicembre con la Tares
A meno di due settimane dalla scadenza della Tares, il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 10/DF del 2 dicembre 2013, ricorda che il termine ultimo per il versamento non può essere stabilito oltre il 16 dicembre 2013.

Precisa inoltre che i pagamenti del prelievo e della maggiorazione Tares devono essere effettuati esclusivamente tramite il modello F24 o anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale del 14 maggio 2013. I codici tributo da indicare sono quelli istituiti con le risoluzioni n. 37, del 27 maggio 2013, e n. 42, del 28 giugno 2013.

In occasione dell'ultima rata, gli enti locali devono inviare ai contribuenti il modello precompilato di pagamento, con l'indicazione separata degli importi dovuti a titolo di tributo o tariffa o maggiorazione.

Chiarimenti sono forniti anche ai residenti all'estero che non riescono ad effettuare il pagamento tramite modello F24. Dopo aver contattato direttamente i Comuni per il tributo o la tariffa puntuale, essi devono eseguire – relativamente alla maggiorazione Tares – un bonifico a favore della Banca d'Italia, secondo le modalità specificate nella risoluzione, e poi provvedere ad inviare copia delle operazioni al Comune per i successivi controlli.

Tali modalità interessano anche gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello “F24 enti pubblici”.
 
 
 
Il nuovo Isee, al varo, diventa "corrente": sarà possibile aggiornarlo in corso d'anno
L’Isee, per l'accesso ai servizi sociali, e i controlli sull'autocertificazione sono oggetto di revisione da parte del Governo, che sta per approvare un decreto in merito. Il confronto con le Regioni si è concluso e, pertanto, si dà il via alla riforma ex Dl 201/2011 (salva Italia). L’entrata in vigore sarà a gennaio 2014. La novità assoluta sta nella possibilità di aggiornarlo in corso d’anno. Con l’Isee corrente si terrà conto, ad esempio, della perdita del lavoro.

L'indicatore della situazione economica equivalente - composto da reddito e patrimonio della famiglia - dà diritto o meno agli sconti del sociale.

Redditi familiari. La nuova formula prevede, tra le modifiche, la considerazione dei redditi tassati con imposte sostitutive e quelli esenti, come gli assegni al nucleo familiare, le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento. Contribuiranno a far scendere il reddito familiare gli assegni di mantenimento, una franchigia per i nuclei con disabili e le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale per i non autosufficienti.

Patrimonio. Cambia il calcolo per via dell’Imu: il valore fiscale ai fini dell'Imu (contemplato anche in caso di esenzione dall’imposta) supera del 60% quello di riferimento per l'Ici, considerato nell'Isee vigente. Anche se scontato di un terzo, tale valore Imu risulterà più penalizzante rispetto al vecchio (1998) secondo Ici. Tra gli sgravi, il debito residuo di chi ha sottoscritto un mutuo e la condizione di non proprietario di casa (conduttore), che prevede la decurtazione nei calcoli di una quota del canone di locazione.

Abuso dell’autocertificazione, stretta dei controlli. Se è mendace scattano sanzioni pesanti, anche penali, ma ciò sembra non spaventare gli autodichiaranti che, per servizi sociali e tasse universitarie, certificano il falso. Il Governo promette battaglia. Incrementeranno i controlli per i “falsi”, con esecuzione prima di erogare il servizio non più dopo.
 
 
 
 
 
Fisco | Immobili
 
L'amministrazione deve motivare la variazione della rendita
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27008 del 2 dicembre 2013, annulla un intervento dell'amministrazione relativo ad una nuova attribuzione di rendita. Motivo della decisione: la mancanza di una adeguata motivazione da parte del Fisco, tale da indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche hanno portato alla decisione.

Il caso riguarda l'attribuzione di una nuova rendita da parte dell'Agenzia del territorio, diversa da quanto dichiarato dal contribuente, ad un edificio di proprietà di una banca oggetto di ristrutturazione.

Nel precisare che l'obbligo di motivazione deve essere accordato nei contenuti e nella portata a ciò che si va ad accertare, si sottolinea come nel caso in esame l'ammontare della rendita deriva dal valore attribuito al bene. La sola indicazione di una diversa valutazione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente non costituisce una motivazione, ma il solo dispositivo dell'atto, che deve poi essere giustificato da criteri ed elementi sufficienti a motivare la variazione delle indicazioni del contribuente.
 

 
 
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