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02/12/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
A cura della Fondazione Studi C.N.O.
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie | Fisco | Settori particolari |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro|
Attività Finanziarie | Fisco | Settori particolari
 
In "GU" il decreto di abolizione della seconda rata Imu. Il costo su banche e assicurazioni
Il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 recante, tra le altre cose, disposizioni urgenti in materia di Imu, dopo la firma del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 281 dello stesso giorno.

Con la pubblicazione è finalmente arrivata la tanto attesa ufficializzazione della sospensione della seconda rata Imu sull’abitazione principale non di pregio e anche sui fabbricati rurali e i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Nonostante l’abolizione della seconda rata dell’imposta municipale sugli immobili, si profila subito l’ipotesi di un rimborso per quei contribuenti che sono tenuti a versare, entro il 16 gennaio del prossimo anno, la mini imposta (40% a loro carico) che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni deliberate/confermate dai comuni nel 2013, nel caso in cui risultino maggiori rispetto a quelle di base previste dalla legge.

Ecco, dunque, che il Governo è già al lavoro per cercare le risorse necessarie per far fronte a tali rimborsi: si stima che occorreranno 150 milioni di euro, che sicuramente non sarà facile reperire. Si stanno avanzando delle ipotesi per far rientrare tale cifra nella legge di Stabilità, cosa comunque non semplice visto che la lista delle modifiche da inserire nella finanziaria in approvazione entro fine anno si amplia ogni giorno di più. L’ultima parola in merito, comunque, spetta sempre al ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni. Dunque, non resta che aspettare.

Intanto, nel testo del provvedimento è entrata la novità che resta fissato al 9 dicembre il termine entro il quale i comuni, che non hanno ancora provveduto, dovranno rispettare per la pubblicazione delle delibere nelle quali vengono fissate le aliquote Imu. Si parla di novità, dato che nelle bozze dei giorni subito precedenti la pubblicazione ufficiale del Decreto 133/2013 il termine era ancora fissato al 5 dicembre.

Ferma, invece, la copertura finanziaria dell’intero costo del provvedimento. I 2,16 miliardi di euro necessari per l’abolizione della seconda rata dell’Imu resta addebitata agli operatori del settore finanziario e assicurativo.

Il provvedimento emanato dal Governo fa infatti scattare la clausola di salvaguardia prevista dal Dl 102/2013 sulla prima rata Imu, per cui i soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, vedranno aumentato al 128,5% l’acconto dell’Ires e, conseguentemente, quello dell’Irap.

A seguito dell’approvazione del Dl 133, infatti, è stato firmato il Dm del Ministro dell’Economia, che ha disposto l’ulteriore incremento dell’acconto Ires di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Ad annunciarlo un comunicato stampa dello stesso Mef n. 236 del 30 novembre 2013.

Si parla così di un maxi-acconto Ires e Irap del 130%, che si ottiene dalla somma tra il 128,5% previsto dal Dl 133 e l'1,5% aggiunto dal decreto ministeriale; in più, poi, i suddetti soggetti finanziari dovranno versare un'addizionale dell'8,5% all'Ires e il nuovo anticipo del 100% sull'imposta per il risparmio amministrato. Dal 2014 l'acconto per gli istituti di credito e le compagnie assicurative scenderà al 101,5% allineandosi a quello delle altre imprese.

È da ricordare che, sempre nel Dl 133/2013, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Ires al 10 dicembre 2013.
 
 
 
 
 
Fisco
 
Alluvione in Sardegna: sospesi versamenti e adempimenti fiscali
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicato stampa n. 237 del 30 novembre 2013, rende noto che sono sospesi tutti i versamenti e gli adempimenti tributari con scadenza tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 nei Comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione nel mese di novembre.

I Comuni interessati sono quelli individuati nell’ordinanza del 22 novembre 2013 del Commissario delegato per l’emergenza.

Sospesi quindi, tra gli altri, i termini per i versamenti degli acconti Irpef, Ires e Irap e per il saldo Imu e gli obblighi che derivano da cartelle di pagamenti emesse dagli agenti della riscossione.

Per le modalità necessarie ad effettuare gli adempimenti e i versamenti sospesi bisognerà attendere un successivo decreto.
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Ok alla contabilità separata al posto del regime del pro-rata
Con sentenza n. 573/5/2013, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente che esercitava attività di locazione di immobili contro l'avviso di accertamento con cui il Fisco le aveva contestato un'indebita detrazione dell'imposta ricalcolando l'ammontare dell'Iva detraibile sulla base del criterio generale del pro-rata.

La contribuente si era opposta all'accertamento ritenendo, alla luce dei principi comunitari sull'Iva e dell'articolo 36 del Dpr 633/1972, di aver correttamente operato sulla base del regime della contabilità separata considerando, ossia, le locazioni e le cessioni imponibili e i relativi acquisti separatamente dalle locazioni e cessioni esenti e i relativi acquisti, con adozione di un criterio di imputazione diretta per la detrazione Iva.

E la Ctp ha aderito alle argomentazioni formulate dalla società contribuente ritenendo il regime di contabilità dalla stessa adottato come conforme alla normativa europea e ai principi richiamati. Per i giudici provinciali, ossia, anche se la società aveva effettuato un'ulteriore cessione di immobili, non era venuto comunque meno il diritto, in capo alla stessa, di applicare la contabilità separata.
 
 
Lavoro
 
La Cassazione si pronuncia su premio di produzione e uso aziendale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25730 del 15 novembre 2013, respinge il ricorso presentato da alcuni dipendenti che lamentavano la mancata corresponsione del premio di produzione, previsto dal contratto collettivo di lavoro, ma non ricevuto in base ad un contratto integrativo aziendale il quale stabiliva che ai lavoratori assunti da una certa data il premio non fosse erogato.

Nella loro decisione, i giudici della Corte - nel confermare le motivazioni di quelli di merito che evidenziavano come al momento dell'assunzione l'accordo integrativo fosse già stato stipulato e regolarmente in vigore – specificano come il premio di produzione sia un elemento aggiuntivo della retribuzione e che non può pertanto rientrare nell'uso aziendale.

L'uso aziendale presuppone l'esistenza di un trattamento di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e individuali di lavoro. La Corte condivide orientamenti precedenti che evidenziano come, agendo l’uso aziendale (qualora fosse riscontrabile nel caso che qui ne occupa) sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, deve riconoscersi la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito.
 

 
 
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