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25/11/2013

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 25/11/2013
a cura della Fondazione Studi Nazionale
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
 
 
 
 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Commerciale , Civile Immobili|Fisco| professionisti/lavoro
 
 
 
 
 
Diritto Commerciale
 
Antitrust. Pubblicato il manuale per le criticità nel settore degli appalti pubblici
Il livello di controlli sui “cartelli” nel settore degli appalti pubblici si è fatto più serrato. È stato, infatti, pubblicato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo l'adunanza del 18 settembre 2013, un Vademecum il cui obiettivo è quello di contrastare condotte illecite e restrittive della concorrenza nel settore in questione, attraverso l’individuazione di quelli che possono a priori essere considerati comportamenti sospetti.

Le fattispecie che sono state esaminate dal Garante e che devono essere oggetto di segnalazione sono state ricondotte nell’ambito delle seguenti macroaree: boicottaggio della gara (ossia tutte quei comportamenti messi in atto per vanificare una gara e prolungare il contratto con il vecchio fornitore); offerte di comodo (quelle che nascondono un innalzamento artificiale dei prezzi anche se apparentemente la gara risulta regolare); subappalti e associazione temporanea di impresa (nel caso in cui questi vengano utilizzati in maniera falsata dai partecipanti alle gare al fine di spartirsi quote di mercato), oltre alle vere e proprie spartizioni concordate di mercato da parte delle imprese e l’adozione di altre modalità sospette.

Secondo l’Autorità, il verificarsi di una o più delle suddette azioni nasconde sicuramente la messa in atto di una strategia comune e segreta da parte delle imprese, che in tal modo vogliono alterare il regolare svolgimento della gara di appalto, e sono così la prova evidente dell’esistenza di un cartello tra due o più operatori del mercato degli appalti pubblici.

Ecco, quindi, l’utilità del vademecum sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Le prime hanno ora in mano uno strumento che consente loro di individuare i comportamenti scorretti che vanno segnalati al Garante del mercato, mentre, per le seconde, è utile l’elenco dei comportamenti anticoncorrenziali che vanno evitati per non incorrere in sanzioni.

È ovvio che non tutte le pratiche messe in atto devono necessariamente essere considerate anticoncorrenziali; basti pensare al subappalto oppure alle Ati (associazioni temporanee di impresa), che sono strumenti disciplinati espressamente dal Codice degli appalti e considerati ottimi portatori di benefici a favore del regolare svolgimento di un mercato concorrenziale dato che consentono, soprattutto alle imprese di piccole e medie dimensioni, di poter partecipare alle gare.

È l’uso illegittimo di tali strumenti a dover essere segnalato, là dove essi alterano la lecita concorrenza e creano alleanze tra imprese, che rendono difficile alle altre partecipare alle gare a condizioni corrette.

Di fronte a tali comportamenti, dunque, è doveroso effettuare una segnalazione all’Antitrust, che poi procederà ad effettuare i dovuti controlli, senza necessariamente interrompere la gara. Le imprese, invece, dal canto loro potrebbero essere soggette a maggiori verifiche ed essere chiamate a fornire tutti gli elementi necessari per spiegare le strategie adottate durante la gara di appalto.

Nel caso in cui l’esito finale del controllo sia a sfavore dell’impresa aggiudicataria della gara, la stazione appaltante potrà richiedere il risarcimento del danno all’impresa che ha messo in atto il comportamento anticoncorrenziale.
Diritto Civile | Diritto Commerciale | Immobili
 
No alla tutela dell'avviamento se l'attività è priva delle prescritte autorizzazioni
La tutela dell'avviamento commerciale per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante contratti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell'attività senza le prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela risiede nella liceità dell'esercizio dell'attività medesima; diversamente opinando, infatti, si fornirebbe protezione a situazioni abusive frustrando l'applicazione di norme imperative che regolano le attività economiche.

E ciò senza considerare lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della Legge n. 392/1978 che, quanto all'avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate.

E' il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 26225 depositata il 22 novembre 2013.
 
 
Fisco
 
Con un emendamento aumentato lo sgravio Irpef per le fasce più deboli
Con l'approvazione da parte della V Commissione del Senato della proposta PD, la soglia del cuneo fiscale è fissata a euro 35mila lordi, con un'attenzione maggiore ai redditi più bassi, rispetto alle soluzioni proposte dal Governo. Lo sgravio medio previsto per la fascia di reddito tra i 15mila e 18mila è pari a euro 225 annui.

Al risultato si è giunti fissando la detrazione in misura fissa ad euro 669, aumentata del prodotto tra euro 1.216 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 35mila, diminuito del reddito complessivo, e euro 27mila se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 8mila ma non a euro 35mila. Per i redditi superiori a euro 35 mila fino a euro 55mila detrazione è pari sempre a euro 699.

La Commissione concede il proprio consenso anche all'emendamento che prevede un intervento sulle tariffe Inail nei prossimi tre anni, la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico e l'aumento dei massimali di calcolo per le rendite ai superstiti.
 
 
Assolto il prestanome estraneo alla condotta fraudolenta della società
Il tribunale di Milano, prima sezione penale, con la sentenza 11706 del 24 ottobre 2013, ha assolto il prestanome per i reati di cui era stato accusato, indirizzati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per avvenuta dimostrazione del suo ruolo totalmente estraneo rispetto alle condotte della società.

La società in questione era stata assoggettata a controllo fiscale, da cui era emersa una frode “carosello”, dal momento che la stessa acquistava beni da altro Paese europeo senza Iva, li rivendeva in Italia applicandola, incassava il corrispettivo dei beni e dell'Iva, per poi non versarla al Fisco.

Appurata la frode, si è cercato di dimostrare l'estraneità ai fatti di un autista, al quale era stata fatta la proposta di diventare legale rappresentante della società dietro corrispettivo di 30 mila euro.

I reati riguardanti l'omesso versamento Iva hanno avuto come protagonista proprio l'autista, per il quale è stato dimostrato che, nonostante il pagamento di corrispettivo, “
emerge il suo ruolo di soggetto avente soltanto un ruolo nominale ma senza alcun coinvolgimento in concreto nella vita della società”, che pertanto viene assolto per insussistenza del reato.
 
 
 
Cedolare secca. Aliquota ridotta del 15% ai versamenti da effettuare entro il 2 dicembre
 
L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 22 novembre 2013, ha fornito alcune importanti indicazioni circa il calcolo da effettuare per l'acconto della cedolare secca relativa all'anno 2013.

Riferendosi specificatamente, ai contratti a canone concordato, l’Agenzia ritiene che sia immediatamente applicabile – già per i versamenti da effettuare antro il 2 dicembre 2013, essendo il termine di legge del 30 novembre un sabato - l’aliquota del 15% più favorevole ai contribuenti, in luogo di quella del 19%. Ciò, in virtù del Decreto IMU (Dl n. 102/2013) che ha ridotto con effetto immediato l’aliquota applicabile per i canoni derivanti da contratti di locazione a canone concordato, relativi ad appartamenti situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

La riduzione di quattro punti percentuali del livello di tassazione sarà fruibile immediatamente da coloro che calcolano l’acconto della cedolare secca con il metodo previsionale: l’acconto potrà essere infatti calcolato applicando fin da subito l’aliquota ridotta del 15%, facendo una stima della minore imposta sostitutiva che è dovuta per il 2013.

Particolare attenzione, però, deve essere fatta nel momento in cui si effettuano i calcoli, perché nel caso in cui si versi un importo sbagliato (inferiore al dovuto) si incorrerà nella sanzione del 30%, che comunemente viene applicata ai versamenti insufficienti.

I calcoli per l’acconto del 2 dicembre, dunque, devono essere fatti con molta attenzione sia nel caso in cui il pagamento dell’acconto avviene in unica soluzione perché l’importo non supera i 257,52 euro, sia nel caso in cui, invece, viene fatto in due tranche (la prima pari al 40% pagata a giugno). In questo secondo caso, la parte in precedenza pagata è stata calcolata con l’aliquota del 19%: dunque, ora, sarà necessario calcolare il 95% della cedolare con aliquota al 15% e versare la differenza.

In entrambi i casi (pagamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca) il codice tributo da utilizzare è il 1841.

Le novità che i contribuenti devono tenere in considerazione nel calcolo del secondo acconto di Ires e Irap previsto per il 2 dicembre p.v., rispetto alle scelte effettuate per il versamento del primo acconto del 17 giugno 2013, sono state affrontate anche da Assonime nella circolare n.
36 del 22 novembre 2013.

L’Associazione passa in rassegna le novità normative che potrebbero indurre i contribuenti a modificare le scelte operate per il primo acconto. Tra le novità accorse, si analizza, in particolare, l’aumento dal 100% al 101% della misura dell’acconto Ires complessivamente dovuto per il corrente periodo d’imposta. Si evidenzia come la disposizione di legge fa un generico riferimento alla misura dell'acconto dovuto, perciò, la maggiorazione dovrebbe applicarsi tanto all'acconto determinato con il metodo storico, quanto all'acconto determinato con il metodo previsionale.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenzia delle Entrate. L'Ape senza imposta di registro né di bollo
Dopo che dal 4 agosto 2013, il Dl n. 63/2013 ha reso obbligatorio allegare l’Ape agli atti di compravendita e di locazione immobiliare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 83/2013 del 22 novembre, per far chiarezza circa la corretta determinazione dei tributi da applicare al citato attestato di prestazione energetica.

Nel documento di prassi si specifica che l’Ape non è soggetto né ad imposta di registro né a quella di bollo.

In particolare, l’Agenzia, ribadendo che l’Ape non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione, ma rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto asserisce che non paga un’imposta di Registro autonoma. Il Tuir infatti non annovera l’Ape tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione. Anche nel caso in cui i contratti di locazione vengano registrati optando per la modalità telematica, l’Ape potrà essere presentato in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione e senza scontare alcuna imposta.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, invece, si deve fare una distinzione. Se l’Ape viene allegato al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta l’imposta di bollo, in quanto esso è prodotto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tale dichiarazione risulta esente dal tributo ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000. Viceversa, se l’Ape viene allegato al contratto di locazione in copia certificata conforme all'originale, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio.
 
 
 

 

Fisco | Protezione dei dati personali (Privacy)
Befera positivo sulle richieste del Garante della privacy
Le riserve espresse dal Garante della privacy, sul redditometro 2.0, vengono accolte dal direttore generale dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ritiene il parere una conferma del percorso intrapreso.

Di più, il direttore prevede che i conseguenti ritocchi delle modalità operative di raccolta dati, nel rispetto dei rilievi del Garante, renderanno meno contestabili i risultati eliminando la possibilità di contenziosi inutili. Dunque, non potranno che far bene.

Nel parere si evidenzia la necessità di considerare solo le spese certe, per elementi certi, senza applicare i valori Istat.

Quanto all’altro dato non certo, il fitto figurativo - attribuito a tutti i soggetti presenti in anagrafe tributaria, anche minorenni, in assenza, nel comune di residenza, di un'abitazione in proprietà, o altro diritto reale, di una locazione o di un'abitazione in uso gratuito da familiare - non è sufficiente per l’Authority oscurare dalla funzione "selezione" dell'applicativo i nominativi dei soggetti non coerenti a livello individuale unicamente per tale dato. Non dovrà essere utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma si ritiene che l'Agenzia possa aggiungerlo alla spesa effettiva solo dopo aver selezionato il contribuente per l'accertamento correggendolo, in sede di contraddittorio, sulla base delle indicazioni dallo stesso fornite. Se il contribuente non si dovesse presentare al contraddittorio, ai fini del calcolo per l'invio dell'avviso di accertamento, l'Agenzia dovrà procedere alla verifica delle informazioni sulla famiglia anagrafica presso le anagrafi comunali (o, se già funzionante, presso l'Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente).
 
 
 
 
 
Lavoro
 
Conguagli per gli invalidi sulle dichiarazioni 2010 e 2011
Con messaggio n. 18640, del 18 novembre 2013 (documento commentato dalla carta stampa ma non pubblicato ufficialmente), l'Inps comunica che è stata effettuata l'elaborazione delle dichiarazioni di ricovero richieste agli invalidi civili relative agli anni 2010 e 2011.

Nel caso di pensioni senza conguaglio, si è provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.

Per le pensioni con conguaglio a credito è stato effettuato il ricalcolo della pensione con arretrati al 30 novembre 2013. Dal mese di dicembre 2013 l'Istituto provvederà al pagamento dell'eventuale rata di pensione aggiornata.

Qualora il conguaglio sia a debito, l'importo della pensione aggiornato – la cui data di fine calcolo arretrati è novembre 2013 – è posta in pagamento con la rata di dicembre 2013. I recuperi saranno però avviati con la rata di pensione di febbraio 2014, affinché gli interessati dalla comunicazione Inps possano contattare la Sede e chiedere una eventuale rettifica delle dichiarazioni trasmesse erroneamente.

L'istituto specifica che non sono recuperati i conguagli a debito fino a euro 12,00.
 
 
Dopo la raccomandata, Pec e messo comunale per la notifica Inps
L'Inps, con il messaggio n. 18947 del 22 novembre 2013 (documento commentato dalla carta stampa ma non pubblicato ufficialmente), precisa che la notifica degli avvisi di addebito potrà avvenire anche tramite Pec o messo comunale, oltre che con raccomandata a/r finora utilizzata quale esclusivo canale di consegna dell'avviso.

Si risponde così in maniera affermativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del DL n. 78 del 2010, all'esigenza manifestata da alcuni Sedi di poter utilizzare altri canali, oltre a quello postale, nel caso in cui già dal primo tentativo di invio non riuscito risulti impossibile reperire un nuovo recapito utile ad una seconda emissione dell'avviso.

L'istituto specifica che, in caso di mancata consegna, per le imprese individuali o costituite in forma societaria non cessate, che avrebbero dovuto dotarsi di un indirizzo Pec, è possibile utilizzare la casella Pec da ricercarsi su “anagrafica unica” Inps, sulle banche dati della Camera di commercio o sul sito www.inipec.gov.it. Si ricorre al messo comunale qualora non sia possibile la notifica via Pec, tramite una richiesta specifica che deve essere inoltrata all'ufficio messi del Comune interessato.

Tali nuove modalità di invio non necessitano che l'avviso inesitato sia annullato.
 
 
Professionisti
 
Per l'architetto dichiarato fallito, diritto al minimo per il sostentamento suo e della famiglia
La Corte di cassazione, con sentenza 26206 del 22 novembre 2013, ha stabilito che il professionista dichiarato fallito in estensione della società, che continui a svolgere la propria attività professionale, ha diritto ad un importo da trattenere dai ricavi derivanti dall'esercizio della stessa definito dal giudice.

Nel caso in esame, trattasi di un architetto dichiarato fallito, al quale il giudice vedeva riconosciuta la somma di 1.374 euro a titolo di pensione e di attività professionale per il necessario mantenimento suo e della sua famiglia, somma ritenuta inadeguata dal professionista, dal momento che non riusciva a soddisfare il mantenimento di un tenore di vita adeguato.

La Corte ha evidenziato come per il professionista possano esser previste solo le somme suddette, mentre la restante parte dei ricavi deve essere indirizzata alla soddisfazione dei creditori.

Spetta quindi al giudice fallimentare la decisione della definizione delle somme, una volta tenuto conto delle esigenze del fallito e di quelle della sua famiglia.
 
 
Alluvione, i commercialisti chiedono lo stop delle scadenze
Il Cndcec, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, chiede, per voce del commissario straordinario, Laurini, la sospensione della generalità delle scadenze - fiscali, previdenziali e amministrative - che interessano i cittadini e gli studi professionali delle zone colpite dall'alluvione in Sardegna.
 
 
 

 
 
 
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