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25/11/2013
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L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 25/11/2013
a cura della Fondazione Studi Nazionale
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
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Cedolare secca. Aliquota ridotta del 15% ai versamenti da effettuare entro il 2 dicembre
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L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 22 novembre 2013, ha fornito alcune importanti indicazioni circa il calcolo da effettuare per l'acconto della cedolare secca relativa all'anno 2013.
Riferendosi specificatamente, ai contratti a canone concordato, l’Agenzia ritiene che sia immediatamente applicabile – già per i versamenti da effettuare antro il 2 dicembre 2013, essendo il termine di legge del 30 novembre un sabato - l’aliquota del 15% più favorevole ai contribuenti, in luogo di quella del 19%. Ciò, in virtù del Decreto IMU (Dl n. 102/2013) che ha ridotto con effetto immediato l’aliquota applicabile per i canoni derivanti da contratti di locazione a canone concordato, relativi ad appartamenti situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. La riduzione di quattro punti percentuali del livello di tassazione sarà fruibile immediatamente da coloro che calcolano l’acconto della cedolare secca con il metodo previsionale: l’acconto potrà essere infatti calcolato applicando fin da subito l’aliquota ridotta del 15%, facendo una stima della minore imposta sostitutiva che è dovuta per il 2013. Particolare attenzione, però, deve essere fatta nel momento in cui si effettuano i calcoli, perché nel caso in cui si versi un importo sbagliato (inferiore al dovuto) si incorrerà nella sanzione del 30%, che comunemente viene applicata ai versamenti insufficienti. I calcoli per l’acconto del 2 dicembre, dunque, devono essere fatti con molta attenzione sia nel caso in cui il pagamento dell’acconto avviene in unica soluzione perché l’importo non supera i 257,52 euro, sia nel caso in cui, invece, viene fatto in due tranche (la prima pari al 40% pagata a giugno). In questo secondo caso, la parte in precedenza pagata è stata calcolata con l’aliquota del 19%: dunque, ora, sarà necessario calcolare il 95% della cedolare con aliquota al 15% e versare la differenza. In entrambi i casi (pagamento della seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca) il codice tributo da utilizzare è il 1841. Le novità che i contribuenti devono tenere in considerazione nel calcolo del secondo acconto di Ires e Irap previsto per il 2 dicembre p.v., rispetto alle scelte effettuate per il versamento del primo acconto del 17 giugno 2013, sono state affrontate anche da Assonime nella circolare n. 36 del 22 novembre 2013. L’Associazione passa in rassegna le novità normative che potrebbero indurre i contribuenti a modificare le scelte operate per il primo acconto. Tra le novità accorse, si analizza, in particolare, l’aumento dal 100% al 101% della misura dell’acconto Ires complessivamente dovuto per il corrente periodo d’imposta. Si evidenzia come la disposizione di legge fa un generico riferimento alla misura dell'acconto dovuto, perciò, la maggiorazione dovrebbe applicarsi tanto all'acconto determinato con il metodo storico, quanto all'acconto determinato con il metodo previsionale. |
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Agenzia delle Entrate. L'Ape senza imposta di registro né di bollo
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Dopo che dal 4 agosto 2013, il Dl n. 63/2013 ha reso obbligatorio allegare l’Ape agli atti di compravendita e di locazione immobiliare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 83/2013 del 22 novembre, per far chiarezza circa la corretta determinazione dei tributi da applicare al citato attestato di prestazione energetica.
Nel documento di prassi si specifica che l’Ape non è soggetto né ad imposta di registro né a quella di bollo. In particolare, l’Agenzia, ribadendo che l’Ape non rientra tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione, ma rappresenta semplicemente una parte integrante del contratto asserisce che non paga un’imposta di Registro autonoma. Il Tuir infatti non annovera l’Ape tra gli atti per i quali vige l'obbligo della registrazione. Anche nel caso in cui i contratti di locazione vengano registrati optando per la modalità telematica, l’Ape potrà essere presentato in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione e senza scontare alcuna imposta. Per quanto riguarda l’imposta di bollo, invece, si deve fare una distinzione. Se l’Ape viene allegato al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta l’imposta di bollo, in quanto esso è prodotto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tale dichiarazione risulta esente dal tributo ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000. Viceversa, se l’Ape viene allegato al contratto di locazione in copia certificata conforme all'originale, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio. |
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