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22/11/2013

 

 

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 L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 20/21/11/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
i
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Lavoro |Attività Finanziarie |Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy) |Protezione dei dati personali (Privacy) |Tutela e sicurezza|
Agevolazioni | Lavoro
 
Piccola mobilità in stand by
Con il messaggio 18639/2013 (non ancora pubblicato, ma commentato dalla carta stampata), l'Inps in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali blocca le verifiche sugli incentivi ai datori detti della “piccola mobilità”.

In più, nonostante l'agevolazione non sia stata prorogata per l'anno 2013, per il momento non sarà richiesto ai datori di lavoro il rimborso dei benefici eventualmente fruiti.

Si ricorda che il beneficio riguarda i lavoratori licenziati dalle piccole aziende, che occupano fino a 15 dipendenti, e i datori di lavoro che li assumono in virtù dell’incentivo.
 
 
Attività Finanziarie
 
Plafond casa: 2 miliardi di euro per mutui ad uso abitativo e miglioramento energetico
Con comunicato stampa congiunto dell'Abi e della Cassa depositi e prestiti 53 del 21 novembre 2013, viene reso noto che è stata firmata la Convenzione che disciplina le linee guida e le regole applicative del “Plafond Casa ”.

Previsti 2 miliardi di euro che saranno destinati all'erogazione di mutui per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica.

I destinatari sono, in via prioritaria, le giovani coppie, che deve essere costituita da almeno due anni anche non sposata, con un componente di max 35 anni e l'altro di max 40 anni, i nuclei familiari al cui interno vi sia un soggetto disabile e le famiglie numerose.

I mutui potranno essere a tasso fisso o variabile e il prestito previsto è fino a 250 mila euro per l'acquisto e fino a 100 mila euro per i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica e potrà riguardare sia l'abitazione principale, sia la seconda casa.

Inoltre, Cassa depositi e prestiti ha attivato il programma di acquisto di obbligazioni bancarie garantite riguardanti mutui residenziali e di altri titoli emessi a fronte di mutui della stessa specie.
 
 
 
Diritto Penale
 
Bancarotta societaria. Valgono anche le condotte successive all'irreversibilità del dissesto
Con la sentenza n. 46388 del 21 novembre 2013, la Corte di cassazione si è pronunciata per quanto riguarda la vicenda di un uomo condannato per addebiti di bancarotta fraudolenta relativi alla gestione di una Spa dichiarata fallita e della quale lo stesso si assumeva essere stato amministratore di fatto.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto di dover disporre l'annullamento, con rinvio, della sentenza di condanna nella parte relativa alla verifica del nesso di causalità tra la falsità in bilancio e l'aggravamento del dissesto. Ed infatti, posto che la Corte territoriale aveva preso atto dell'esistenza di un aumentato indebitamento, la stessa, tuttavia, non aveva affrontato in alcun modo il problema se quell'aggravato dissesto fosse derivato, almeno in parte, dalle false appostazioni contabili contestate al ricorrente.

Con riferimento al problema del nesso causale citato, i giudici di legittimità hanno, in ogni caso, ricordato come, in tema di bancarotta societaria, sono rilevanti, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, “
anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegate dall'articolo 41 del cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione) assegnano influenza a ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato”.
 
 
Fisco
 
Ancora rinvii fiscali. Al 10 dicembre il pagamento del secondo acconto 2013
Arriva direttamente dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, al termine del Cdm del 21 novembre 2013, l’annuncio della proroga al 10 dicembre del termine per il pagamento degli acconti fiscali.

I contribuenti, così, avranno 10 giorni in più per pagare il secondo acconto 2013 di Irpef, Ires e irap e altri contributi.

E la cosa potrebbe non finire qui. Lo slittamento, che verrà ufficializzato da un Dcpm, potrebbe non essere l’ultimo.

Secondo quanto annunciato dallo stesso Letta
“si sposterà la tempistica dei pagamenti degli acconti dal 30 novembre al 10 dicembre per dare agio a tutti coloro che devono operare in questo campo e a farlo senza corse”.

Sulla scia di questo ennesimo rinvio fiscale si potrebbe andare ad inserire anche il discorso Imu. La Commissione finanze della Camera ha approvato una risoluzione con la quale si chiede all’Esecutivo di far slittare anche il termine per il pagamento del saldo Imu per coloro che essendo in possesso di seconde case, imprese e negozi sono tenuti a versarlo; allo stesso tempo, si è prospettato di chiedere ai Comuni di anticipare i termini della pubblicazione delle loro aliquote.

Su questi due punti non mancano le polemiche. C’è chi suggerisce di prorogare il versamento del saldo Imu al 27 dicembre e chi minaccia di non prendere in considerazione nei calcoli, aliquote pubblicate dopo il 15 novembre, pur mettendosi a rischio di sanzioni.

Nulla sembra, quindi, deciso. Anzi, in questo scenario ancora così incerto, la possibilità di ulteriori proroghe sembra quasi inevitabile.

Unica certezza, al momento, sembra essere la maggiorazione che gli acconti di quest’ultima parte dell’anno hanno subito: con l’acconto Irpef cresciuto al 100% per contrastare l’aumento dell’Iva al 22%; con l’acconto Ires che è destinato a salire al 103% per bilanciare la cancellazione della prima rata Imu sull’abitazione principale e i terreni agricoli, per tornare poi al 100% nel 2014 e con l'imposta regionale che è destinata a seguire i parametri previsti per l'imposta sui redditi versata dal contribuente.
 
 
 
L'omessa risposta ai questionari rende legittimo l'accertamento induttivo
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la circostanza che il contribuente, in sede di contraddittorio, ometta di rispondere ai questionari previsti dall'articolo 32, n.4, del Dpr n. 600/1973 e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all'impresa esercitata, vale da sola “a ingenerare un sospetto sull'attendibilità di dette scritture, rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore, e, conseguentemente, legittimo l'accertamento induttivo emesso su quella base dall'ufficio”.

Con questo tipo di condotta, infatti, il contribuente impedisce, o comunque ostacola, la verifica dei redditi prodotti da parte dell'ufficio finanziario.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
26150 del 21 novembre 2013, e con la quale è stato confermata la legittimità di un avviso di accertamento notificato ad un lavoratore autonomo che, in sede di contraddittorio, aveva omesso di rispondere a un questionario sulla contabilità.
 
 
Entrate, chiarimenti sulla corretta applicazione Iva alle somme erogate dalla PA
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34 del 21 novembre 2013, in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, offre chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare alle somme erogate da parte delle pubbliche amministrazioni sia in qualità di contributi che di corrispettivi.

La specificazione riguarda il corretto assoggettamento di tali somme sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento all’Iva, essendo a volte non molto chiaro quando i contributi vadano assoggettati all’Imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia stessa evidenzia come la corretta qualificazione di una erogazione, quale corrispettivo oppure quale contributo, debba avvenire sulla base di norme di legge, siano esse specifiche o generali, oltre che in base a norme di rango comunitario.

Non sempre la definizione risulta però agevole: alcune volte il contenuto precettivo delle norme aiuta, altre volte, invece, ci si trova di fronte a rapporti che devono essere qualificati caso per caso.

La circolare n. 34/E/2013 partendo dall’analisi delle principali differenze tra i contributi e i corrispettivi - secondo cui nel caso di “corrispettivi” per prestazioni di servizi o cessioni di beni si deve applicare l’Iva, mentre nel caso di semplici “contributi” l’Imposta è esclusa - arriva alle seguenti conclusioni:

i contributi dati dalla pubblica amministrazione a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. Dunque, in presenza di un rapporto contrattuale;

non si applica l'Iva invece in assenza di una controprestazione da parte del beneficiario: in altri termini, quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna controprestazione.

Pertanto, secondo l’Agenzia, sono gli interessi delle parti a stabilire se l’erogazione di somme di denaro da parte della Pa costituisce un compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto ed è da assoggettare a Iva, oppure si configura come una semplice assegnazione di denaro, che ne è esclusa.
 
 
 
 
Lavoro
 
Rid da modificare per i pagamenti di ricongiunzioni, riscatti e rendite vitalizie
Coloro che effettuano i pagamenti con Rid bancario dei contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie sono chiamati, per evitare l'interruzione del versamento, a modificare le deleghe inserendo l'opzione a importo fisso predefinito, come previsto dal regolamento UE 260/2012.

Infatti, come ricorda l'Inps con messaggio n.
18529 del 15 novembre 2013 (commentato dalla carta stampata ma non pubblicato ufficialmente), dal 1° febbraio 2014 si avrà la decadenza per legge delle deleghe Rid ad importo non prefissato. L'Istituto si è già attivato dal 21 ottobre 2013: il rilascio di nuove deleghe è accompagnato dalla sottoscrizione della nuova clausola.

I pagamenti riferiti alle deleghe già esistenti, non contenenti la clausola dell’importo fisso predeterminato, saranno accettati fino a novembre 2013. Gli interessati devono, quindi, recarsi presso la propria banca, dal 9 al 19 dicembre, per sottoscrivere una nuova autorizzazione Rid che deve contenere l’opzione “a importo fisso predefinito” ed indicare il limite di importo previsto. Diversamente, l'Inps non accetterà più i pagamenti in parola.

Qualora entro il 19 dicembre non sia possibile procedere alla modifica del Rid, l'Inps informa che si può provvedere in un secondo momento; però, i pagamenti con scadenze fra dicembre 2013 e la data di riattivazione del servizio Rid andranno effettuati con una delle altre modalità previste dall'Inps - servizio online “Portale dei pagamenti”, Pos Virtuale di Intesa SanPaolo , bollettino MAV, reti amiche - indicando il proprio codice fiscale e il numero di pratica del riscatto, ricongiunzione o rendita.
 
 
Lavoro | Protezione dei dati personali (Privacy)
 
Confermato il licenziamento del dipendente che registra le conversazioni dei colleghi a loro insaputa
La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 26143 depositata il 21 novembre 2013, ha respinto il ricorso presentato da un medico nei cui confronti i giudici di merito avevano confermato il licenziamento intimatogli dall'Azienda ospedaliera in conseguenza della grave situazione di sfiducia, sospetto e mancanza di collaborazione che si era venuta a creare all'interno della equipe medica presso cui prestava servizio, dovuta al fatto che il medesimo aveva registrato brani di conversazioni di numerosi suoi colleghi, a loro insaputa ed in violazione del loro diritto di riservatezza.

L'uomo si era difeso sollevando dubbi in ordine alla ritenuta gravità dell'episodio contestatogli, adducendo, altresì, che non era chiaro quale potesse essere stato l'elemento specifico della sua condotta capace di far venire meno il vincolo fiduciario. Secondo il ricorrente, inoltre, la registrazione effettuata non poteva ritenersi di per sé illegittima, posto che le registrazioni audiofoniche costituiscono legittimo elemento di prova utilizzabile in giudizio. Nella specie, l'imputato aveva dichiarato che avrebbe utilizzato queste registrazioni per supportare una denuncia per mobbing nei confronti del primario.

Queste argomentazioni, tuttavia, non hanno convinto la Suprema corte di legittimità, secondo la quale nella sentenza impugnata era stato correttamente ritenuto che il medico avesse tenuto un comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi; ed infatti la registrazione e la diffusione aveva avuto ad oggetto delle conversazioni intrattenute in ambito strettamente lavorativo, alla presenza del primario ed anche in dei momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione. Era palese che da questa condotta fosse conseguito un clima di mancanza di fiducia “
indispensabile per il miglior livello di assistenza e, quindi, funzionale alla qualità del servizio, il tutto con grave ed irreparabile compromissione anche del rapporto fiduciario che avrebbe dovuto permeare il rapporto tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro”.
 
 
Protezione dei dati personali (Privacy)
 
Per il Garante redditometro senza Istat
Il via libera del Garante della privacy al nuovo redditometro - versione 2.0 - c’è, con parere 2765110 del 21 novembre 2013, ma subordinato a correzioni.

Si prescrive all'Agenzia delle entrate di adottare, a garanzia dei contribuenti, prima dell'inizio del trattamento, misure e accorgimenti specificati, modificando l'applicativo e la relativa prassi e modulistica, con specifico riguardo: al trattamento automatizzato e alla profilazione del contribuente per il calcolo dello scostamento e per la selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento; alla qualità dei dati (individuazione della tipologia di famiglia, fitto figurativo ed esattezza delle informazioni); alla conservazione dei dati; all'informativa ai contribuenti; alla pubblicazione dell'informativa ai contribuenti e al contenuto dell'invito al contraddittorio; al trattamento dei dati relativi alle spese sostenute dal contribuente non ancorate a spese certe per beni o servizi o il relativo mantenimento, anche quale parametro di riferimento.

Alcune modifiche sono complesse.

Niente utilizzo dei dati delle spese medie Istat ai fini della determinazione dell'ammontare di spese frazionate o ricorrenti per le quali il Fisco non ha evidenze certe: i dati sono standard di consumo medio familiare, dunque non possono essere riferiti al singolo senza margini di errore.

Nel contraddittorio la ricostruzione delle voci di spesa corrente da parte del Fisco in base ai dati citati insiste nella sfera privata del contribuente obbligato a dover giustificare certe tipologie di spesa, anche relative alle sfere più intime della personalità (tempo libero, istruzione dei figli), al funzionario dell'Ufficio, in piena mancanza di rispetto dei limiti posti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Tra l’altro i dati previsti risalgono al 2009; in merito, si mette in evidenza che il contribuente non è tenuto in alcun modo alla loro registrazione a fini contabili. Pertanto, l’interessato che intenda collaborare si troverà di fronte ad una oggettiva difficoltà per la ricostruzione puntuale del proprio reddito.

Ciò premesso, nel dare l’ok allo strumento, il Garante obbliga l'Agenzia a rimuovere dalla banca dati, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento del 21 novembre 2013 ed anche in relazione all'annualità 2009, le indicazioni sull'attribuzione generalizzata ai contribuenti delle spese medie Istat nell'ambito dell'applicativo in uso agli uffici.
 
 
 
 
 
Tutela e sicurezza
 
Inail, esteso il rimborso dei farmaci
L'Inail, con la circolare n. 56 del 19 novembre 2013, interviene in materia di rimborso farmaci per prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici, così come previsto dall'art. 11, comma 5 bis, del D.Lgs n. 81/2008.

L'Istituto, dopo parere dell'Avvocatura, conferma nel 13 novembre 2012 la data di decorrenza per le richieste di rimborso dei farmaci necessari alle cure per il recupero psicofisico dell'infortunato – così come disciplinato con nota il 5 dicembre 2012, data di pubblicazione della circolare n. 62/2012 – con una maggiore flessibilità.

Si dispone, infatti, che le richieste di rimborso dei farmaci vengano prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi dell'evento:

- gli assicurati devono trovarsi nello stato di inabilità temporanea assoluta al 13 novembre 2012;

- le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, a prova dell'acquisto del farmaco, devono ricadere in tale periodo o in “eventuale periodo di ricaduta temporanea, relativi all'evento indennizzato”.

Le disposizioni contenute nella circolare in commento annullano e sostituiscono quelle contenute nella nota del 5 dicembre 2012.
 
 

 
 
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