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19/11/2013

 

 

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 18-19 novembre 2013
A cura della Fondazione Studi C.N.O.
 
A TUTTI VOI UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Civile | Immobili |Diritto Internazionale | Professionisti |Diritto Penale | Immobili |Fisco |Lavoro |Professionisti|
Diritto Civile | Immobili
 
L'amministrazione finanziaria risarcisce l'iscrizione ipotecaria illegittima
I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 25855 del 18 novembre 2013, hanno ribaltato la decisione con cui in primo ed in secondo grado era stata esclusa la risarcibilità dei danni subiti da una contribuente che era stata oggetto di un'esecuzione immobiliare illegittima e si era vista iscrivere ipoteca su un proprio immobile a causa di un debito fiscale contratto dal suo ex coniuge.

Dopo aver presentato querela di falso rispetto alla firma apposta in una dichiarazione dei redditi congiunta, la donna era uscita vittoriosa dalla causa per il relativo disconoscimento della sottoscrizione e, a seguito di questo risultato, aveva adito il Tribunale dolendosi della condotta illecita dell'amministrazione finanziaria.

Nei due gradi di merito, tuttavia, le sue doglianze non erano state accolte e solo nell'ambito del giudizio di legittimità la Suprema corte ha aderito a due dei quattro motivi presentati dalla ricorrente, affermando il diritto del contribuente ad essere risarcito dall'amministrazione qualora, come nella specie, subisca un'esecuzione immobiliare illegittima.

Ai fini del risarcimento – conclude, tuttavia, la Corte - non è comunque sufficiente il solo accertamento dell'infondatezza della pretesa tributaria azionata in via esecutiva, dovendosi, altresì, accertare che la condotta dell'amministrazione finanziaria, nel promuovere l'azione esecutiva, abbia integrato gli estremi dell'illecito aquiliano, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo.
 
 
Diritto Internazionale | Professionisti
 
Via libera alla direttiva qualifiche. Prevista una tessera professionale valida in tutta Europa
È stata approvata in via definitiva dal Consiglio Ue, che si è tenuto il 15 novembre 2013, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE che modifica la vigente legislazione europea sulle qualifiche professionali (cosiddetta direttiva qualifiche).

Dopo l’adozione formale da parte del Consiglio, la direttiva attende ora di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue e da quel momento partirà il termine biennale per il suo recepimento all’interno delle legislazioni nazionali.

Il testo approvato modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs n. 206/2007, e il regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).

Obiettivo di tale azione di revisione è quello di facilitare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali per favorire una maggiore mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE: il tutto attraverso lo snellimento delle procedure di riconoscimento e l’eliminazione degli ostacoli burocratici.

Al tal fine, è previsto il rilascio di una tessera professionale europea, che consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che potranno beneficiare della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE, che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva.

La tessera professionale sarà emessa su richiesta dell’interessato che intende esercitare la stessa professione in un altro Stato membro e le spese di rilascio saranno decise da ogni Paese con obbligo di comunicazione alla Commissione.

La constatazione, poi, dell’eccessivo numero di professioni regolamentate nei 28 Stati (oltre 800), ha spinto il Parlamento europeo a ridurne drasticamente il numero, prevedendo una specifica regolamentazione solo lì dove necessario.

Inoltre, nella direttiva si è puntato, per la prima volta, a favorire l’occupazione giovanile estendendo le regole sul riconoscimento anche ai tirocinanti. Pertanto, coloro che svolgono un tirocinio qualificante per accedere ad una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio (vale anche per gli Stati terzi) potranno richiederne il riconoscimento nel proprio Paese. L’obiettivo è quello di favorire la massima circolazione dei laureati.

La nuova versione della direttiva qualifiche prevede anche l’introduzione di un accesso parziale che premetterà al professionista di ottenere il riconoscimento anche solo di una parte della propria attività per la quale ha ricevuto nel proprio Paese la specifica qualifica; tutto ciò per evitare alla professione che includa più attività nello Stato di destinazione di sottostare a misure compensative.

Da segnalare, infine, che dall’ambito di applicazione della direttiva qualifiche sono esclusi i notai se nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione. Per gli avvocati, invece, non è necessario introdurre le tessere professionali in quanto è sufficiente il meccanismo già previsto con le direttive 77/249 e 98/5.
 
 
 
Diritto Penale | Immobili
 
Infedele dichiarazione nelle compravendite immobiliari. Valutati anche gli elementi alla base dell'accertamento fiscale
Con la sentenza n. 46165 depositata il 18 novembre 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso con cui un uomo si era opposto alla condanna impartita nei suoi confronti dai giudici di merito per infedele dichiarazione dei redditi e dell'Iva in quanto accusato di aver indicato, nell'ambito di un'operazione di compravendita, elementi attivi inferiori a quelli reali.

La Suprema corte, in particolare, ha ritenuto corretta la valutazione operata dagli organi giudiziari dei gradi precedenti i quali, al fine di verificare la configurabilità del reato di infedele dichiarazione nelle compravendite immobiliari, avevano preso in considerazione gli stessi elementi posti alla base dell'accertamento fiscale, anche se presuntivi, e, nel dettaglio, la differenza tra il valore di vendita degli immobili sotto osservazione e quello effettivo di mercato, la presenza di mutui d'importo superiore accesi dall'acquirente, il rinvenimento di conti intestati a parenti del contribuenti.

Per la Corte questi elementi erano stati legittimamente presi in esame per affermare la responsabilità penale del contribuente in quanto decisivi, univoci e concordanti.
 
 
Fisco
 
I servizi di Equitalia confluiscono in un unico sito web
Equitalia, con comunicato stampa del 18 novembre 2013, rende noto che tutti i contenuti prima raggiungibili nel sito di Equitalia Servizi sono disponibili solo sul portale di Gruppo www.gruppoequitalia.it.

Mediante l'integrazione dei due siti, avvenuta in seguito alla fusione di Equitalia Servizi in Equitalia spa realizzatasi a luglio 2013, sia gli enti creditori sia i contribuenti avranno a disposizione i servizi e le informazioni su un'unica piattaforma web.

Gli utenti che utilizzano le diverse applicazioni di Equitalia dedicate agli enti sono circa 70 mila.

L'accesso all'area riservata avviene utilizzando le credenziali già attive, cliccando sul box verde dedicato ai servizi per gli enti presente nella homepage del sito.

Tra i principali applicativi:
- “Verifica inadempimenti”, che consente all’ente creditore di controllare se può effettuare un pagamento nei confronti di un proprio fornitore;
- “Rendicontazione online”, che garantisce la verifica di tutta l'attività, propria della riscossione, svolta da Equitalia sul territorio nazionale;
- “Frontespizio Digitale”, che permette all’ente di apporre il visto di esecutorietà sui ruoli attraverso la firma digitale, rendendo più agevole il percorso.
 
 
Super acconti 2013, alla cassa il 2 dicembre con le aliquote maggiorate
Circa il 40% dei contribuenti italiani, tra imprese e persone fisiche, sarà chiamato alla cassa nei prossimi giorni per versare gli acconti 2013 di Irpef, Ires e Irap.

Si tratta, in realtà, di quello che già viene definito il “super-acconto” del 2013: il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), infatti, i contribuenti saranno tenuti ad applicare agli anticipi fiscali le aliquote maggiorate.

Ecco il quadro delle tasse nel dettaglio: per l’Irpef, l’aliquota dell’imposta passa, ormai in modo definitivo, dal 99% al 100%; per l’Ires, quest’anno è previsto il cosiddetto “finanziamento ope legis” a favore dello Stato con l’aliquota aumentata al 101% del dovuto, mentre, relativamente all’Irap, si dovranno seguire le regole delle imposte dirette del contribuente.

Così, chi versa l’Iperf dovrà calcolare al 100% anche l’Imposta sulle attività produttive; chi versa l’Ires dovrà, invece, applicare il 101% anche all’Irap, mentre non è del tutto esclusa anche la possibilità che l’acconto aumenti fino al 120% per le banche e le assicurazioni, così come non è del tutto esclusa la possibilità di una proroga del termine al 16 dicembre.

Il tutto costerà ai quasi 20 milioni di contribuenti interessati oltre 34 miliardi di euro, che affluiranno direttamente nelle casse dello Stato. Dai calcoli dello scorso anno, si stima che 176 milioni di euro in più arriveranno dall’Irpef, mentre il resto sarà a carico di Ires e Irap.

I lavoratori dipendenti e i pensionati saranno costretti a fare i conti con le nuove aliquote nel caso in cui abbiano ricevuto un reddito "aggiuntivo" rispetto alla busta paga o all'assegno previdenziale (è sufficiente anche un piccolo affitto di 500 euro al mese per far scattare l’aumento se ad essere applicata è l’aliquota marginale del 38%).

Dal dipartimento delle Finanze assicurano però che la possibilità che i contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse siano interessati dal "super acconto" è molto remota: nelle fasce più basse di reddito, infatti, è quasi del tutto assente la possibilità di contabilizzare redditi aggiuntivi, cosa che invece aumenta nelle fasce di reddito dai 50mila euro in su, che comunque non esclude molti pensionati.

Per chi ha usufruito dell’assistenza fiscale nel 2013, presentando il modello 730, l’operazione di ricalcolo degli acconti verrà eseguita direttamente dal sostituto d’imposta. In tal modo, il datore di lavoro e/o ente pensionistico, che nel cedolino di novembre dovrà trattenere la seconda o unica rata di acconto, dovrà prima aver effettuato il ricalcolo dell’anticipo che deve essere versato.

Per il ricalcolo, si utilizzeranno gli importi che sono già stati versati nella prima rata di acconto e nella seconda, oppure unica rata, di Irpef riportati nel modello 730/4 (elaborato dal Caf oppure dal professionista abilitato) o nel modello 730/3 (elaborato in caso di assistenza fiscale diretta).

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e le società, invece, l’entità degli acconti che si dovranno pagare dipende da più variabili. Gli acconti potranno essere calcolati con il metodo “storico” oppure con quello “previsionale” e, indipendentemente dal criterio adottato, le nuove misure risulteranno aumentate di un punto percentuale rispetto a quanto si è versato nel 2012.
 
Impugnazione di ipoteca: 60 giorni a partire dalla materiale conoscenza
 
La Commissione tributaria Lombardia, con sentenza 111/32/2013 del 13 settembre 2013, ha stabilito che il termine per l’impugnazione di un’ipoteca di cui il debitore non aveva ricevuto notifica inizia a decorrere dalla data in cui viene fatta l’iscrizione.

Il fatto è relativo all’iscrizione di un’ipoteca effettuata prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006, in base al quale l’ipoteca è stata inserita tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Dal momento che in tal caso nessuna comunicazione è stata inviata dall’Ufficio, non esiste termine di decorrenza per l’impugnazione con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Pertanto, i 60 giorni di legge potevano decorrere dal momento in cui il proprietario dei beni fosse concretamente venuto a conoscenza dell'atto cautelare.

Ulteriore punto della controversia è quello relativo all'avvenuta iscrizione ipotecaria in danno di una persona fisica, anche se il debito fiscale aveva avuto origine nell'ambito di una società di persone.
Per il Collegio il bene sottoposto ad ipoteca non era di appartenenza della società, ma destinato ai bisogni di nucleo familiare, quindi non esecutivamente aggredibile.

In ogni caso, il bene essendo costituito in fondo patrimoniale non poteva che essere sottoposto ad esecuzione se non per debiti di natura familiare e non per debiti legati all'attività imprenditoriale della società debitrice. Il debito fiscale a carico della società non può trovare causa se non nell'ambito aziendale e non anche nell'ambito familiare. Sotto questo profilo l'iscrizione ipotecaria è stata illegittimamente effettuata.
 
 
 
 
Lavoro
 
Contratto di solidarietà con cigs, il tfr si recupera prima
Con il messaggio n. 18092, dell'8 novembre 2013, l'Inps precisa che è consentito, alle aziende che usufruiscono del contratto di solidarietà difensiva assistito da cigs, di provvedere al recupero delle quote di tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori entro l'anno solare di conclusione del periodo di vigenza di tale tipologia contrattuale.

Questo per il fatto che il contratto di solidarietà difensiva, a differenza di quanto avviene in caso di cigs, non comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di lavoro entro breve termine dall'avvenuta scadenza del contratto stesso, con la conseguente possibilità di recupero delle quote di tfr relative all'integrazione salariale.

L'Istituto evidenzia come la legge n. 863/84 non pone quale “
conditio sine qua non”, per il rimborso delle quote del tfr connesse alla retribuzione persa dai lavoratori, la cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di cassa. Tale precisazione, condivisa con il Ministero del lavoro, chiarisce quanto lasciato in sospeso con il messaggio n. 9468, del 28 aprile 2009, con il quale si trattava la materia del versamento e del recupero delle quote di tfr riferite ai lavoratori in cigs, demandando ad un intervento successivo quella riguardante i contratti di solidarietà.
 
 
Nuovo finanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga
Sono state assegnate risorse finanziarie per un totale di euro 787.741.250 per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga relativi a periodi di competenza 2013, di cui euro 500.000.000 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (DL n. 76772/2013) e euro 287.741.250 a valere sui Fondi strutturali (DL n. 76773/2013).

Con il messaggio n. 18131, dell'8 novembre 2013, l'Inps autorizza l'utilizzo di tali risorse secondo gli accordi che le Regioni hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro, confermando le istruzioni operative già impartite con il messaggio n. 3718, del 1° marzo 2013, per il trattamento di cig in deroga e di mobilità in deroga.
 
 
Professionisti
 
Revisione, approvato il regolamento esami. Equipollenza, professionisti sull'orlo di una crisi di nervi
Il bollettino della questione "registro dei revisori":

- il Consiglio di Stato ha approvato lo schema di regolamento sull’esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (parere positivo n. 03612/13);

- il Cndcec è deciso ad impugnare il regolamento per il nodo equipollenza, ci sarebbero profili di incostituzionalità e di eccesso di delega del provvedimento (l'equipollenza sussiste solo per i dipendenti pubblici che abbiano superato le prove della Scuola nazionale di pubblica amministrazione);

- 1.500 commercialisti in piazza, a Roma con le sigle sindacali di categoria e le casse di previdenza, per difendere l’equipollenza, ormai all’addio, degli esami di accesso al registro tra dottori commercialisti e revisori legali.

Questo è lo scenario che si presenta agli occhi del Governo.

La mancata equipollenza, praticamente certa, significa che quando diventerà operativo il nuovo sistema di esame per l'accesso al Registro revisori legali anche i dottori commercialisti, dopo un tirocinio di tre anni, dovranno sostenere un esame, anche se semplificato.

In merito, Giancarlo Laurini, commissario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, spiega che la bozza di regolamento appena approvata dal CdS è viziata di eccesso di delega in quanto da nessuna parte nel Dlgs 39/2010 si legge di equipollenza dei dipendenti pubblici. E propone una possibile via di uscita: una norma di rango primario che superi un regolamento chiaramente viziato.

Intanto, anche tra i consulenti affiora il malumore. È affidata alla presidente del Cup, Marina Calderone, la protesta: “
Purtroppo il ruolo e l'attività delle professioni intellettuali è continuamente svalutato e sottovalutato. La macchina dello Stato non funzionerebbe senza il nostro contributo giornaliero eppure quello stesso Stato a noi chiede solo collaborazione e intermediazione gratuite... Anzi, la vicenda dei Pos per la tracciabilità dei pagamenti di studio dimostra che l'amministrazione non guarda a noi per l'apporto di utilità e di efficienza che forniamo, ma solo come potenziali evasori, anche su micro-cifre”.
 
 
 
 
 

 
 
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