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04/11/2013

Cari colleghi e colleghe,

Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali della scorsa settimana.

E' stato reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software (versione 1.0.0. del 25 ottobre 2013) per la compilazione del “modello di comunicazione polivalenteche consente di inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), da utilizzare assieme al modulo di controllo per la verifica della conformità dei file da trasmettere.

Si ricorda che la scadenza dello spesometro, per le comunicazioni relative al 2012, è prevista per il 12 novembre per i contribuenti “mensili”, e per il 21 novembre per tutti gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati. Nel frattempo, però, i professionisti spingono per un nuovo rinvio dell'adempimento, lamentando il non rispetto dello Statuto del contribuente, che prevede un minimo di 60 giorni tra l'emanazione dei provvedimenti attuativi ed il termine per l'adempimento.

Il 24 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva il D.L. n. 102/2013, il cosiddetto “Decreto IMU”, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. La legge di conversione del decreto, ovvero la Legge n. 124 del 28.10.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre. Le norme contenute nella legge di conversione del decreto sono entrate in vigore dal 30 ottobre 2013.

Viene confermata, per l'anno 2013, la cancellazione della prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il D.L. n. 54/2013. L'articolo 8, comma 2 del D.l. n. 102/2013 consente ai Comuni di adottare le delibere Imu fino al 30 novembre e di pubblicarle nei loro siti entro il 9 dicembre 2013. Di conseguenza, dal 10 al 16 dicembre i contribuenti dovranno consultare i regolamenti, individuare l'aliquota Imu, calcolare e versare, se dovuto, il saldo Imu. Un'altra modifica introdotta prevede l'equiparazione alla "prima casa", a fini IMU, degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti di primo grado.

Durante l’iter parlamentare di conversione in legge, sono state poi introdotte alcune importanti novità sul regime di detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Nella prima versione del decreto, il tetto massimo di detrazione dei premi vita era sceso da 1.291 € a 630 € per l’anno d’imposta 2013, mentre dall’anno d’imposta 2014 l’importo sarebbe sceso a 230 €. Le modifiche apportate in sede di conversione lasciano invariata la nuova franchigia per l’anno d’imposta 2013 a 630 €, mentre a partire dal prossimo anno d’imposta tale franchigia sarà fissata a 530 €. Per le polizze di invalidità la detrazione sarà pari a 1.291 € .

Il regolamento del Consiglio europeo n. 1042/2013 del 7 ottobre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 26 ottobre 2013, prevede regole armonizzate per la tassazione IVA delle prestazioni di servizio relative ai beni immobili. Il regolamento, infatti, pone come obiettivo l'applicazione di criteri uniformi per la disciplina del settore immobiliare, settore rispetto al quale sono emerse notevoli differenze fra gli Stati membri. Priorità del regolamento è applicare in modo univoco la territorialità dei servizi relativi agli immobili, intendendo per essi non solo gli edifici, ma anche qualsiasi elemento che formi parte integrante di essi (porte, finestre, tetti, scale, ecc.).

Il D.L. “Finanza pubblica”, denominato Misure urgenti in materia di enti territoriali e a tutela della finanza pubblica”, è stato varato dal Consiglio dei ministri. Il decreto, tra le altre misure, prevede l’equipollenza per i dottori commercialisti e gli esperti contabili almeno fino a gennaio 2014. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si potrà accedere al Registro dei revisori legali con il vecchio esame (o con l'equipollenza). In particolare, dal giorno della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Registro dei revisori, attualmente gestito dal ministero dell'Economia, dovrà accettare le richieste di iscrizione assecondando quelle che rispettano i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 88/1992, e non quelli previsti dal Dm 144/2012, iscrivendo tutti coloro che nei mesi scorsi avevano inutilmente presentato richiesta. Dopo il varo del regolamento ora all'esame del Consiglio di Stato, invece, per i commercialisti l'accesso al Registro dei revisori legali sarà subordinato al superamento di una prova di esame scritta sulle materie tecnico-professionali e della revisione (con esonero per le materie aziendali e giuridiche); per gli avvocati è previsto l’esonero solo dalla prova in materie giuridiche. Occorrerà, poi, fare l’esame orale sulle materie prescelte.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha precisato che le regole sanzionatorie previste per le violazioni sul pagamento del diritto annuale devono intendersi uniformate a quelle previste per le violazioni connesse al pagamento di tributi erariali. Pertanto, anche in caso di errori o insufficienti versamenti del diritto annuale dovuto per l'iscrizione alla Camera di commercio, si rendono applicabili i principi indicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2013. Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, non può essere considerato tardivo, bensì insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, dovuta in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza originaria, inferiore al diritto effettivamente dovuto e, per regolarizzare, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

A Voi tutti, un ottimo di tutto

Anna Maria Granata

 

 
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