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31/10/2013

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 31/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale
 
A TUTTI  VOI , IL MEGLIO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna  Maria  Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Enti locali | Fisco |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Professionisti|
Enti locali | Fisco
 
Commissione finanze della Camera. Question time su riscossione crediti enti locali e rateazione debiti
L’argomento della riscossione dei crediti degli enti locali è stato oggetto dell’interrogazione parlamentare (question time n. 5-01319) che si è tenuta il 30 ottobre in Commissione finanze della Camera.

In tale sede, il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ha evidenziato come la delega fiscale, attualmente all’esame del Senato dopo l’ok della Camera, si sta muovendo nella direzione di chiarire la nuova disciplina della riscossione dei crediti vantati dagli enti locali.

Nell’articolo 10 trova, infatti, spazio questa normativa con l’obiettivo di far sì che essa risulti il più possibile uniforme nei confronti di tutti i contribuenti tanto da
“assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione”.

È evidente, da quanto detto, che il timore che il regime di riscossione dei crediti degli enti locali possa creare delle ingiustizie sia reale, ma proprio nel disegno di legge delega si spera di trovare una risposta chiara.

Intanto, passi più concreti si stanno cercando di compiere sul versante del decreto attuativo del Dl 69/2013, che dovrebbe portare a diluire in 120 rate il debito tributario. Daniele Capezzone, presidente della commissione Finanze si sta battendo affinchè il provvedimento trovi luce al più presto. Le rassicurazioni al riguardo sono state forti: il provvedimento dovrebbe essere alle battute finali anche se il ministero dell’Economia – che doveva emanare il decreto attuativo – doveva muoversi entro 30 giorni dalla conversione del Dl 69/2013, ed il termine è scaduto il 19 settembre 2013.

Infine, da segnalare anche la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate al question time n.
5-01320 formulato da Enrico Zanetti sugli esiti della liquidazione della dichiarazione agli intermediari.

Si è ribadito come il comportamento degli uffici sia in linea con le norme vigenti per cui nessuna variazione della prassi operativa dovrà essere adottata circa la verifica dei 30 giorni dalla ricezione dell’esito della liquidazione che consente di poter usufruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni
 
 
 
Fisco
 
Spesometro 2013. I "mensili" entro il 12 novembre, i "trimestrali" entro il 21 novembre
Gli operatori finanziari sono tenuti - entro il 12 novembre 2013 (provvedimento del 2 luglio 2013) – a comunicare i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).
 
 
Fisco | Immobili
 
Dossier Stabilità dai tecnici del Senato
Secondo il Servizio bilancio del Senato la Trise - imposta locale su rifiuti e servizi indivisibili - potrebbe anche mettere a rischio il ricorso dei contribuenti all'ecobonus, rimandando gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione meno urgenti.

Uno dei relatori in commissione Bilancio del Senato al ddl stabilità, Giorgio Santini (Pd), esorta che la legge sia “
irrobustita per la parte che riguarda lo sviluppo e sul tema dell'equità sia per quanto riguarda il cuneo che le detrazioni sulla casa”.

Nel dossier si avverte, inoltre, in merito alla riforma del Catasto contenuta nel provvedimento, della mancanza di “
elementi di quantificazione che siano idonei a comprovare l'effettiva adeguatezza delle risorse” e di “elementi informativi, relativamente alle caratteristiche rilevanti del programma di cessioni immobiliari, sufficienti a valutare la plausibilità della previsione di gettito, già a partire dal 2014”.

Sul fronte cuneo fiscale, si invita ad erogare in unica soluzione nell’anno la riduzione del prelievo in busta paga previsto mensilmente sui redditi medio-bassi.
 
 
 
 
 
L'Aidc sulla disciplina tributaria degli atti di cessione di volumetria edificabile
L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, in data 30 ottobre 2013, ha emanato la norma di comportamento n. 189, con la quale approfondisce l‘aspetto tributario riguardante gli atti di cessione di volumetria edificabile.

Si tratta, nello specifico, di un contratto di cessione di volumetria edificabile che assume la veste di un vero e proprio negozio giuridico, avente ad oggetto un “
diritto reale atipico”, dato che riguarda il trasferimento di una certa cubatura (volumetria edificabile) a favore di un soggetto diverso dal proprietario dell’area cui la volumetria compete originariamente.

Pertanto, il trasferimento della cubatura viene realizzato attraverso due atti: il primo che riguarda l’accordo tra le parti; il secondo concernente il provvedimento della Pa con il quale si autorizza la realizzazione di un immobile di cubatura maggiorata e, dunque, pari a quella acquistata.

Ai fini delle imposte dirette ed indirette, il trattamento tributario corretto da applicare alla fattispecie in oggetto dipende dall'esatta individuazione della natura giuridica dell'atto di cessione di volumetria edificabile.

Finora si è ampiamente discusso sulla natura e sugli effetti giuridici di questo particolare tipo di negozio giuridico di “cessione di cubatura”, finché non si è arrivati ad una soluzione prevalente secondo cui il negozio in questione è da considerare assimilabile alla costituzione e cessione a terzi di un diritto reale di godimento su cosa altrui.

Questa è anche la tesi condivisa dall’Aidc nella norma di comportamento n. 189/2013.

Nel documento si legge che, ai fini delle imposte dirette, occorre distinguere il caso della cessione effettuata da un’impresa da quello in cui, invece, la cessione è effettuata da persona fisica non imprenditore.

Se la cessione di cubatura è messa in atto da un impresa/soggetto imprenditore, questa realizza un ricavo (ex articolo 85 del Tuir ) o una plusvalenza (ex articolo 86 del Tuir), con la facoltà in questo caso di poter optare per la rateazione quinquennale dell'imposizione. La cessione, dunque, rileva sempre ai fini delle imposizione diretta con unica differenza da tenere in considerazione a seconda che il terreno sia iscritto tra i beni merce oppure tra le immobilizzazioni.

Viceversa, se la cessione è realizzata da una persona fisica non imprenditore la cessione realizza un reddito diverso assoggettabile a tassazione sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir.

Ai fini delle imposte indirette, l’Iva verrà regolarmente applicata nella misura ordinaria nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo per tale imposta; mentre, se il cedente non è un contribuente Iva, si applicherà l’imposta di registro con le aliquote che di solito vengono applicate ai trasferimenti immobiliari (di solito 8%) previste dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, oltre alle imposte ipocatastali applicate in misura proporzionale.
 
 
 
 
Lavoro
 
La piccola mobilità perde la lista. Agevolazioni con stop al 2012
La legge di stabilità 2013 (legge 228/12) non ha prorogato, per il 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità (piccola mobilità) dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15.

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione.
 
 
Un "pin" Inps per più profili
Dal 5 novembre 2013 il pin per accedere ai servizi Inps diventa multiprofilo. La comunicazione è data dall'Inps, con il messaggio n. 17351/2013 (documento commentato dalla carta stampata ma non pubblicato ufficialmente).

La nuova procedura permetterà allo stesso utente di essere autorizzato con più classi di utente, senza la revoca di un profilo per abilitarne uno diverso. Il nuovo applicativo “pin provisioning” consentirà, ad esempio, di autorizzare un soggetto che opera per più comuni (Unione di comuni) di essere autorizzato alla banca dati Isee per un comune e alle variazioni anagrafiche per l'altro.

Il 3 novembre 2013 non sarà consentito l'accesso ai servizi online dell'Inps per l'aggiornamento dei sistemi software e per la migrazione dei “pin” e delle autorizzazioni concesse con la precedente applicazione nella nuova procedura.
 
 
Al via la certificazione della salvaguardia dei 10.130
L'Inps informa le proprie sedi territoriali dell'operatività delle procedure per la certificazione della salvaguardia dei 10.130 prevista dalla legge n. 228/2012. Lo fa con il messaggio n. 17385, del 30 ottobre 2013 (documento commentato dalla carta stampata ma non pubblicato ufficialmente).

Le domande che gli interessati dovevano inviare entro il termine del 25 settembre 2013 potranno ora essere esaminate dall'Istituto, che provvederà poi all'invio della lettera di certificazione della salvaguardia e della comunicazione della decorrenza della pensione o del rifiuto della domanda.

Quattro le categorie individuate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013 di attuazione delle disposizioni della legge n. 228/2012, di cui due interessate dalla scadenza di settembre: quella dei lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga e quella dei lavoratori cessati a seguito di accordi collettivi o individuali.

Ritardi sono segnalati invece nell'erogazione dei fondi a favore dei bancari esodati nel periodo tra il 31 ottobre 2008 e il 31 maggio 2010, che ogni anno devono essere sbloccati con un intervento straordinario. Per il 2013 manca ancora il decreto ministeriale che permette il pagamento dell'assegno straordinario a carico del fondo sociale per l'occupazione.
 
 
Indicazioni per la presentazione dello stato di disoccupato per Aspi e mini Aspi
L'Inps, con comunicato stampa del 30 ottobre 2013, rende nota l'avvenuta pubblicazione della circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, riguardante le prestazioni Aspi e mini Aspi, introdotte dalla legge 92/2012.

Nella circolare sono state fornite le indicazioni per il rilascio all'Inps, al momento della presentazione della domanda di indennità, della dichiarazione dello stato di disoccupato, ossia una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa.

Inoltre, viene evidenziato che a breve sarà disponibile la procedura con cui il cittadino potrà rendere la dichiarazione all'Istituto, mediante l'utilizzo dei canali previsti per la presentazione della domanda di prestazione (sportello on line, Patronati e Contact center integrato).

Le dichiarazioni presentate saranno rese disponibili dei centri per l'impiego attraverso la banca dati nel Sistema informativo dei percettori.

Il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni Aspi e MiniAspi è il 30 novembre 2013.
 
 
Restituzione voucher servizi per l'infanzia se il rapporto di lavoro cessa dopo il riconoscimento del beneficio
L'Inps, con messaggio n. 17440 del 30 ottobre 2013 (documento commentato dalla carta stampata ma non pubblicato ufficialmente), comunica che, qualora la lavoratrice - cui sia stato riconosciuto il beneficio di voucher per acquistare servizi di baby sitting o un contributo per il pagamento dei costi per servizi pubblici per l'infanzia o privati, purché accreditati - cessi dal proprio rapporto lavorativo, il contributo dev'essere rideterminato.

L'Istituto evidenzia come al momento in cui si dovesse verificare tale evenienza, procederà all'invio di apposita lettera per la restituzione dei voucher con importo corrispondente alla misura eccedente.

Il termine individuato ai fini del riconoscimento del beneficio è il 12 luglio 2013, per le lavoratrici che, a quella data, avevano concluso il proprio congedo di maternità obbligatorio. Per le lavoratrici madri il cui congedo di maternità obbligatorio sia terminato dopo il 12 luglio, il termine iniziale va individuato nel giorno successivo alla scadenza del congedo.

Il termine finale, comunque, per i due casi è il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato.
 
 
Professionisti
 
Casse private. Pro rata "flessibile" ma solo a partire dal 2007
Con un'interessante pronuncia depositata il 30 ottobre 2013, la n. 24534, la Corte di cassazione si è occupata del principio del “pro rata” contributivo in materia di Casse previdenziali private, evidenziando come il legislatore, con la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), abbia inteso rendere flessibile detto criterio ponendolo in bilanciamento con i principi di gradualità e di equità tra generazioni.

Ne è derivato uno spazio di intervento maggiore per le Casse private, con possibilità di richiedere, in virtù delle esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale, un sacrificio maggiore a chi era già assicurato a beneficio dei nuovi iscritti.

Il tale senso – continua la Corte - va letta anche la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle delibere del 2002-2003 che hanno contemplato termini meno favorevoli per i pensionati.

In ogni caso, la illustrata possibilità di flessibilità non riguarda le pensioni anteriori al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, compreso il caso specificamente esaminato dalla Suprema corte atteso che il pensionamento dell'assicurato, un iscritto alla Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali, era intervenuto prima del 1° gennaio 2007.

Ed infatti - ricordano i giudici di legittimità -  per le posizioni precedenti al 2007 rimane affermata l'operatività della "
clausola di non regresso".
 
 
 
 
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