HOME - Newsletter

24/10/2013

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 24/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale C.N.O.
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO.
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
OI
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Internazionale | Fisco |Fisco |Lavoro |Lavoro | Tutela e sicurezza |Professionisti|
Diritto Internazionale | Fisco
 
Transfert princing: valore normale da determinare sulla base dei prezzi del Paese di chi ha fornito i beni
La Sezione tributaria civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24005 depositata il 23 ottobre 2013, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano affermato l'illegittimità di un avviso di accertamento con cui il Fisco aveva provveduto a rettificare la dichiarazione della contribuente, una società con sede principale in Belgio e sede secondaria in Italia, accertando una maggiore Irpeg e una maggiore Ilor per l'anno 1997.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che il valore normale dei beni ceduti dalla sede italiana alla casa madre e ad altre società estere collegate, si sarebbe dovuto determinare sulla base delle transazioni comparabili operate nel mercato dell'acquirente, ovvero nel mercato belga e non – come nella specie considerato dall'Ufficio finanziario - sulla base di operazioni similari effettuate in Italia.

Detta statuizione è stata, tuttavia, smentita dalla Suprema corte di legittimità la quale, annullando la sentenza impugnata, ha ritenuto di dover rinviare la controversia ad un nuovo esame di merito nel corso del quale dovrà essere preso in considerazione un diverso principio di diritto.

Secondo la Corte, in particolare, “
il criterio prioritario per stabilire il valore normale dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, è quello enunciato dalla seconda parte del comma 3 dell'articolo 9 del DPR n. 917/86, che lo individua nel riferimento, in via principale ed in quanto possibile, ai listini e alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ed in via subordinata – in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi – alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”. Solo, successivamente, in via “sussidiaria” potrà farsi riferimento al mercato nazionale del venditore “ai fini della determinazione del valore normale dei prezzi e dei corrispettivi nelle vendite infragruppo”, sulla base di quanto enunciato nella prima parte del comma 3 dell'articolo 9 sopra citato.
 
 
 
Fisco
 
Studi. Una novità tra i criteri d'accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2012
Del 5 luglio 2013, un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate annuncia il via per l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore del periodo d’imposta 2012, per i quali sono confermati i criteri sperimentali individuati con il provvedimento del 12 luglio 2012 con l’aggiunta di un nuovo criterio, che coinvolge ulteriori studi. Vi accedono i contribuenti congrui e coerenti che hanno fedelmente indicato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
 
 
Valido l'accertamento anche se mancano i crediti p.a.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23994 del 23 ottobre 2013, conferma l'accertamento nei confronti di un contribuente per maggiori ricavi accertati dalle Entrate, anche se questi non ha incassato i crediti dalla pubblica amministrazione.

Il contribuente adduceva di non aver percepito, nell'anno di imposta per il quale si era provveduto all'accertamento, i maggiori importi che contestavano gli Uffici. La Corte sottolinea come l'atto di diffida e la messa in mora presentate al contraddittorio non siano sufficienti ad annullare l'atto impositivo.

Spetta al contribuente contrastare la pretesa fiscale basata su una prova per presunzione, dimostrando che il reddito è stato percepito in un periodo diverso da quello evidenziato dagli Uffici, o evidenziando impedimenti alla percezione o fattori che abbiano ostacolato l'incasso tempestivo dei compensi.
 
 
Ufficializzato dalla Commissione Ue il modello standard di dichiarazione Iva
Nell’ambito del programma Refit, lanciato nel dicembre 2012 con l’obiettivo primario delle Commissione europea di evidenziare oneri, incoerenze, lacune, misure inefficaci e promuovere azioni di semplificazione e riduzione degli oneri a carico dei contribuenti europei, ha trovato posto anche l’analisi dell’attuale dichiarazione Iva.

A tal proposito, nella seduta del 23 ottobre 2013, la Commissione Ue ha ufficializzato la proposta di elaborare una nuova dichiarazione Iva standard proprio volta a ridurre gli oneri burocratici per le aziende (la stima parla di un risparmio in termini monetari di circa 15 miliardi di euro all’anno), invogliandole così al rispetto degli obblighi fiscali nell’ottica del contenimento dell’evasione. Dalla nuova dichiarazione Iva sono attesi, inoltre, anche maggiori introiti per gli Stati europei, visto che tale imposta rappresenta circa il 21% delle loro entrate pubbliche.

Per quanto riguarda l’Italia, vi è da dire che la nuova dichiarazione Iva – attesa per il 1° gennaio 2017 – rappresenterà una vera e propria rivoluzione.

Dopo aver conformato il modello italiano agli standard europei e nel momento in cui esso sarà pienamente operativo, le differenze rispetto all’attuale versione saranno significative: basti solo pensare che il modello attuale, che in base alla disciplina nazionale annovera 586 voci, lascerà il posto ad un nuovo modello che presenterà al massimo 26 voci.

Altra novità riguarderà poi la liquidazione delle operazioni Iva. L’adempimento sarà ulteriormente semplificato: vi sarà una liquidazione periodica più ravvicinata, con cadenza mensile o trimestrale, per le microimprese. Queste scadenze andranno a sostituire completamente gli altri obblighi in vigore, come la liquidazione annuale considerata piuttosto onerosa per i contribuenti italiani (le statistiche Ue parlano di oltre 5 milioni), che sono obbligati a riepilogare in una unica volta tutte le operazioni registrate oltre che liquidare l’Iva.

Con la nuova dichiarazione Iva standard, invece, si uniformeranno le normative di tutti i Paesi con notevoli vantaggi per i contribuenti: infatti, verrà definito un insieme di informazioni che tutte le imprese dovranno fornire a cadenze uniformi in tutto il territorio dell’Unione europea. A ciò si dovrà, poi, aggiungere anche il fatto che le nuove procedure risulteranno semplificate, i costi ridotti e gli oneri burocratici dimezzati.
 
 
 
 
Lo Statuto del contribuente salva le rate della rivalutazione
Con la risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013, l’agenzia delle Entrate ammettere le difficoltà interpretative emerse nel calcolo degli interessi dovuti e del numero di rate in caso di opzione per il versamento dilazionato della sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili delle società e degli enti che non adottano i principi contabili internazionali. E, nel rispetto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, rimedia.

Un’incertezza deriva dal passaggio che prevede il pagamento di “interessi legali al 3% annuo”. La misura del saggio degli interessi legali è variabile e, dunque, non può essere indicata l’esatta misura o non può essere utilizzata la parola "legali".

Per quanto riguarda il numero di rate, l’ambiguità è molto esigua. Anche se la norma è chiara nello stabilire tre rate, qualche contribuente ha pensato comunque di poter applicare l’altra modalità di versamento dilazionato, ex articolo 20 del Dlgs 241/1997. Così ha versato “
le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ........ in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo”.

Stando così le cose, la risoluzione chiarisce che:

- l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è pari al 3% annuo;

- ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento, invece di quello previsto dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008 (decreto anticrisi), non verranno applicate le sanzioni;

- i contribuenti che hanno versato le relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste decreto anticrisi citato, non verranno sanzionati.
 
 
 
 
Ok all'accertamento basato sugli studi in caso di reddito inferiore ai costi sostenuti
Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 24016 del 23 ottobre 2013 – è da considerare “antieconomico” il comportamento del professionista che dichiari un reddito particolarmente basso rispetto ai costi sostenuti per il personale dipendente e ai compensi corrisposti a terzi.

E di fronte all'antieconomicità di questo comportamento, va considerato legittimo l'accertamento fiscale che venga attivato sulla base degli studi di settore.

Nel caso esaminato, la Suprema corte di legittimità ha ritenuto di dover aderire alle conclusioni rese dal giudice di appello il quale aveva rilevato il valore significativo assunto, sul piano indiziario e presuntivo, dal comportamento antieconomico del contribuente, “
concretatosi nella dichiarazione, da parte del medesimo, di un reddito nettamente inferiore - nell'anno 2005 - ai costi sostenuti per il personale dipendente e per compensi corrisposti a terzi”.

Niente da fare, dunque, per l'avvocato che si era opposto ad un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Ufficio finanziario sulla base degli studi di settore. Il legale si era lamentato che la Commissione regionale non avesse tenuto in debita considerazione la documentazione sanitaria che lo stesso aveva depositato in atti e da cui si poteva desumere che il reddito per gli anni successivi a quello dell'accertamento era stato sensibilmente inferiore in conseguenza delle notevoli ripercussioni fisiche subite in occasione di un sinistro stradale.
 
 
Lavoro
 
Chimica (industria), accordo quadro sull'apprendistato di alta formazione
Sottoscritto, in data 8 ottobre 2013, tra Federchimica e Farmindustria e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil un accordo quadro sulla disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
CCNL legno e arredamento (industria), verbale di accordo dell'11/09/2013
L'11 settembre 2013 FederlegnoArredo e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende dei settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e forestali. Il contratto è valido dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2016. Consulta la sintesi e l'accordo.
 
 
Chiarimenti Inps sull'una tantum per i lavoratori atipici
L'Inps, con messaggio n. 16961 del 2013, interviene a fornire alcune precisazioni in relazione all'art. 2, comma 51, della legge n. 92/2012, in particolare in merito all'una tantum prevista per i lavoratori atipici.

L'una tantum viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, i quali soddisfino in via congiunta le condizioni di seguito riportate:

- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- abbiano recepito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro;
- in merito all'anno di riferimento venga accreditato, alla gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- abbiano avuto, nell'anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi;
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata.

L'indennità è pari ad un importo del 5% (7% nel triennio 2013-2015) del minimale annuo del reddito di artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

L'Istituto chiarisce che il requisito reddituale utile per l'una tantum si deve configurare quale reddito lordo conseguito in veste di co.co.pro, compresa l'eventuale prestazione di cui il lavoratore interessato abbia beneficiato per i periodi di tutela della maternità.

Inoltre, in relazione alla condizione richiesta del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, viene precisato che tale periodo va inteso come non indennizzato.
 
 
In Gazzetta la tempistica per i contratti di programma
Il decreto del 31 luglio 2013 del Ministero dello sviluppo economico adegua la tempistica della presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata stabilendo che il termine per la sottoscrizione dello schema di contratto non può essere fissato "oltre il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento del predetto schema di contratto".

Il decreto è stato pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” n. 249, del 23 ottobre 2013.
 
 
Lavoro | Tutela e sicurezza
 
Durc acquisito previa certificazione dei crediti Pa, indicazioni dal Ministero
La rivisitazione della disciplina del Durc - da ultimo operata con il decreto del Fare, Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, e attuata con decreto ministeriale del 13 marzo 2013 - prevede che sia consentito alle imprese con certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare il Documento unico di regolarità contributiva per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi (Istituti e/o Casse edili) sovrapponibili al credito citato.

Pertanto, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc, con dicitura “
ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

Se i crediti sono di importo inferiore al debito contributivo il Durc sarà rilasciato “di non regolarità”.

La prassi sul tema si arricchisce della circolare 40 del 2013, emessa dal ministero del Lavoro per fornire chiarimenti sul “
Durc ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
 
 
Professionisti
 
Le parti sociali firmano l'intesa per il settore degli studi professionali
È stata sottoscritta a Roma, in data 22 ottobre 2013, da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs un’intesa finalizzata a disciplinare alcuni strumenti integrativi a sostegno del reddito per i dipendenti degli studi professionali e delle società collegate in regola con i versamenti agli enti bilaterali da almeno 18 mesi.

Finora, il settore degli studi professionali non ha goduto di un sistema di ammortizzatori sociali a regime, avendo potuto accedere alla cassa integrazione straordinaria in deroga solo in tempi recenti.

Con la nuova intesa, invece, si ammette la possibilità per i dipendenti degli studi e delle società/aziende ad essi collegate di poter beneficiare di una serie di misure di sostegno al reddito, utilizzando le risorse che la bilateralità del settore (composta da tre organismi nazionali paritetici) ha accantonato e che annualmente potrà, ora, essere messa a disposizione nel settore in questione.

Le parti stipulanti l’intesa, dunque, hanno convenuto di avviare, proprio tramite l’ente bilaterale di settore a livello nazionale, un sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito, per il triennio 2013 – 2015, a favore dei dipendenti che si trovano in situazioni di crisi.

Nello specifico, l’aiuto sarà concesso:

- nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, con un intervento integrativo del 20% dell’indennità ASpI;
- nei casi di crisi aziendale per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazione di cassa integrazione in deroga;
- per i lavoratori cui si applicano i contratti di solidarietà difensivi.

Grazie a tale accordo, sarà possibile, inoltre, garantire ai lavoratori coinvolti anche percorsi di riqualificazione professionale oppure la possibilità di beneficiare della continuità della copertura sanitaria e sociale e degli interventi di politiche attive del lavoro.

Tali prestazioni potranno essere erogate alle strutture che applicano integralmente il CCNL di settore e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi dalla richiesta di intervento.
 
 
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF