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23/10/2013

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 L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 23/10/2013
A cura della Fondazione Studi C.N.O.
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Lavoro |Professionisti|
Fisco
 
Dalle Entrate prime indicazioni operative sulle novità in materia di monitoraggio fiscale
Dopo l’emanazione della Legge n. 97/2013, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, andando a modificare gli obblighi dichiarativi riguardanti la compilazione del quadro RW, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative circa l’aspetto sanzionatorio legato alla nuova disciplina.

In attesa di una circolare esplicativa, è la direttiva del
10 ottobre 2013 ad offrire le istruzioni sul monitoraggio fiscale e sulle eventuali sanzioni da applicare.

L’intervento agenziale si è reso necessario per chiarire la situazione attuale, dopo la richiesta della Commissione europea di abrogare le sezioni I e III del quadro RW e dopo che è stata prevista la riduzione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria che il contribuente era tenuto ad indicare nella sezione II del quadro RW.

È prevista ora, infatti, una nuova sanzione che può oscillare dal 3% al 15% degli importi non dichiarati rispetto alla precedente che variava tra il 10% ed il 15%. Inoltre è stata eliminata anche la sanzione accessoria della confisca per la violazione dell’obbligo di comunicare investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi imponibili in Italia.

L’Agenzia, così, è intervenuta con il fine di chiarire la situazione per tutti quegli atti notificati dopo la data del 4 settembre 2013 o che a quella data risultavano già notificati.

A tal fine è stato precisato quanto segue:

- nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo una legge successiva, non costituisce violazione punibile;

- se la legge vigente al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica quella più favorevole al trasgressore.

Per un atto già divenuto definitivo, secondo la direttiva agenziale, si deve adottare un trattamento diverso a seconda che la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore oppure la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente.

Pertanto, gli uffici, se devono ancora irrogare la sanzione, applicheranno il nuovo regime sanzionatorio e potranno applicare la sanzione minore nel caso di violazione che risulti ancora perseguibile oppure nessuna sanzione se gli adempimenti risultano già soppressi.

Viceversa, se l’atto è stato già notificato al contribuente, ma non è ancora definitivo, gli uffici potranno procedere in via di autotutela, rideterminando l’importo delle sanzioni in base alla nuova normativa e, quindi, applicare il principio del favor rei.

Infine, per gli atti definitivi che non risultano però più assoggettati a sanzione, gli uffici potranno procedere con lo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte ancora non versata.
 
 
Spesometro. Ancora dubbi sulla comunicazione polivalente
Le difficoltà collegate alla corretta comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva rilevanti del periodo d’imposta 2012, nonostante la diffusione della nuova modulistica e delle istruzioni ufficiali, non sembrano attenuarsi.

Continuano a permanere numerosi dubbi tra i contribuenti tenuti all’obbligo comunicativo che ricadono di conseguenza sui professionisti, che non cessano di lamentare l’insufficienza delle informazioni atte a sciogliere i quesiti più ricorrenti.

In tale ottica si inseriscono anche gli interrogativi rilanciati da Assosoftware che in un recente comunicato, sotto forma di domande e risposte, torna a riproporre gli argomenti più discussi.

Viene evidenziato come lo spesometro lascia aperti molti interrogativi soprattutto per gli acquisti da non residenti. Si tratta di operazioni con un doppia valenza per il cessionario o committente nazionale, così da dover essere rappresentate sia fra le operazioni attive che fra quelle passive. Le istruzioni per la compilazione non sono però chiare al riguardo su come debba essere compilato il modello polivalente e richiederebbero così una integrazione.

Analogamente, sia per il quadro FE (indicazione della fatture emesse) che per il quadro FR (dove devono essere comunicate le fatture ricevute) vi sono delle lacune informative, che riguardano soprattutto il caso dell’autofattura, che non sono espressamente colmate dalle istruzioni con la conseguenza di lasciare aperto più di un dubbio.
 
 
Lavoro
 
Aggiornamenti retribuzioni ottobre 2013
Disponibile la scheda di aggiornamento delle retribuzioni contrattuali del mese di ottobre 2013.
 
 
Ricorso all'ASpI anche dopo la cig in deroga
Con il messaggio n. 16857, del 21 ottobre 2013, l'Inps risponde alla richiesta di chiarimento in merito alla possibilità per le aziende e per i lavoratori che hanno già fruito della cig in deroga di accedere alla misura della sospensione per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2012, ai commi 17 e 18 dell'articolo 3.

Nel richiamare la nota n. 33629, del 4 ottobre 2013, del Ministero del lavoro, l'Istituto precisa che - non essendo più applicabile il comma 1-bis del decreto legge n. 185/2008, abrogato dalla legge n. 92/2012, alla fattispecie dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92/2012 - la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l'eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga.

E' pertanto ammesso, per i lavoratori sospesi, il ricorso all'indennità di disoccupazione AspI anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l'accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
 
 
Professionisti
 
Sul sito del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Albo unico nazionale
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'informativa n. 8 del 21 ottobre 2013, rende noto che l'Albo unico nazionale - tra le novità introdotte dalla riforma delle professioni - è stato inserito nel proprio portale.

L'Albo reca l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro riguardi e l'indicazione delle relative sanzioni, sia in corso, che comminate in passato.

Gli aggiornamenti successivi dell'Albo devono essere effettuati dall'Ordine territoriale contestualmente alle variazioni che saranno apportate nell'Albo territoriale.

Presenti nell'area riservata del portale anche la sezione società tra professionisti e la sezione delle prestazioni temporanee svolte dai professionisti esteri in Italia.
 
 
 

 
 
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