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22/10/2013

                  
   L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 21-22/10/2013
A cura della Fondazione Studi C.N.O.
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Civile | Lavoro |Fisco |Lavoro |Lavoro | Settori particolari|
Diritto Civile | Lavoro
 
Va tutelato il dipendente che si oppone ai comportamenti illegittimi dei colleghi
Con la sentenza n. 23772 depositata il 21 ottobre 2013, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha confermato la statuizione attraverso cui la Corte d'appello aveva riconosciuto che un'agenzia di Equitalia Polis avesse concretizzato una violazione dell'articolo 2084 del Codice civile ai danni di un proprio dipendente dopo aver accertato che era stato richiesto a quest'ultimo, nella sua attività di ufficiale di riscossione e di messo notificatore, di attestare falsamente di essersi recato presso la residenza dei notificandi senza reperirli.

Dagli atti in causa era emerso che costituiva quasi una prassi, per i colleghi del lavoratore, quella di operare secondo l'illegittima procedura denunciata, prassi per evitare la quale – a detta della Corte di merito – l'agenzia non aveva fatto nulla tanto che, di fronte al rifiuto del dipendente di adeguarsi a tali condotte, quest'ultimo era stato anche sanzionato disciplinarmente. E ciò senza contare il lungo periodo di isolamento e di pressioni psicologiche che l'uomo era stato costretto a sopportare a causa dell'ostilità dei colleghi.
 
 
Fisco
 
Accertamento sintetico. Non basta l'indicazione della somma complessiva
L'ufficio finanziario non può operare con un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali sulla semplice indicazione di una somma complessiva. Devono, infatti, essere specificati l'entità e gli altri elementi identificativi dell'unica o delle plurime spese asseritamente sostenute in quanto, diversamente, il contribuente non sarebbe posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.
23740 depositata il 21 ottobre 2013 con riferimento ad una causa in cui ad un contribuente erano state contestate spese per incrementi patrimoniali con la sola indicazione di una somma complessiva.
 
 
Ddl Stabilità inizia la via parlamentare. Mef e stampa, continua la diatriba su Imu e Tasi
È stato firmato dal capo dello Stato il Ddl Stabilità 2014, che prende la strada delle Commissioni parlamentari.

Il ministero dell’Economia non ha accettato il risultato della relazione della Cgia Mestre sulla nuova imposta comunale ex Stabilità, che ipotizza una Tasi sulle abitazioni popolari più cara rispetto all'Imu sulla prima casa pagata nel 2012, con penalizzazione dei proprietari che maggiormente beneficiavano dell'abbattimento dell'Imu grazie alla detrazione base (200 euro) e quella ulteriore di 50 euro per ogni figlio residente.

In una recente nota sul prelievo, il Mef spiega che il confronto tra la Tasi e le imposte contemplate nell'attuale ordinamento deve prendere in considerazione non soltanto l'Imu ma anche la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili. Il gettito previsto dalla Tasi, continua il ministero, ad aliquota standard (1 per mille) pari a circa 3,7 miliardi è inferiore al gettito, pari a circa 4,7 miliardi, oggi garantito ad aliquota standard dall'Imu sull'abitazione principale e dalla Tares servizi indivisibili, entrambe abolite. Il minor gettito per i comuni è compensato da trasferimenti dallo Stato.

Nonostante la rassicurazione del Mef, la stampa continua sulla posizione contraria e batte il tasto sull’eliminazione delle detrazioni, di base e per i figli.

Per il resto, tra le novità si segnala quella relativa agli immobili strumentali, la deducibilità da Ires o Irpef del 20% - già per l'anno d'imposta 2013 - dell'Imu pagata.

Quanto alle agevolazioni, si apprende che la decontribuzione Inail è riservata solo alle imprese virtuose nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
 
 
 
 
 
L'anno 2011 entra nell'Anagrafe dei conti correnti
Dal 31 ottobre 2013 l'Anagrafe dei conti correnti sarà integrata da nuove informazioni. Entro tale data, infatti, devono essere comunicate dagli operatori finanziari le informazione relative ai rapporti bancari intercorsi nell'anno 2011.

Saranno dati dettagliati quelli che integreranno l'archivio, non solo quindi identificativi dei rapporti bancari, ma comprensivi di tutte le informazioni possibili che vanno a caratterizzare conti correnti ordinari, conti deposito, titoli e obbligazioni, movimentazioni di rapporti fiduciari, accessi alle cassette di sicurezza. Monitorati inoltre gli utilizzi delle carte di credito, delle ricaricabili, delle operazioni extra conto.

Attraverso un'elaborazione effettuata direttamente dal sistema secondo criteri già impostati, sarà possibile per l'Amministrazione effettuare una prima selezione delle incongruenze che si presenteranno tra i dati recepiti e i redditi dichiarati. Questo primo filtro non sostituisce le indagini bancarie, ma permetterà di redigere delle liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione sui quali effettuare successivamente controlli sulla capacità contributiva e, se necessario, indagini finanziarie.
 
 
 
Lavoro
 
Durc. I crediti certificati verso la Pa consentono di ottenere la regolarità contributiva
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, fornisce primi chiarimenti relativi alla disciplina di cui al Dm 13 marzo 2013 in materia di rilascio del Durc.

Nello specifico, si offrono le disposizioni attuative della norma contenuta nell’articolo 13-bis, comma 5, del Dl n. 52/2012, convertito dalla Legge n. 94/2012, che prevede la regolare concessione del Durc per le imprese che hanno debiti contributivi accertati e non ancora versati a fronte dei quali si individuano crediti certificati certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Dunque, ai fini del rilascio del Durc, è necessario che il soggetto interessato attesti l’esistenza del credito verso la pubblica amministrazione pur trovandosi con una posizione debitoria aperta per non aver provveduto a regolare il versamento dei contributi e dei premi assicurativi. È necessario, però, che l’entità dei crediti dell'impresa certificati verso la Pa sia almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli istituti previdenziali e assicurativi.

In tal modo l’impresa riuscirà a ottenere la “regolarità” contributiva per poter continuare ad operare, anche se tutto ciò non la mette al riparo da eventuali misure sanzionatorie intraprese nei suoi confronti da parte degli istituti previdenziali/assicurativi né dall’eventuale adozione della misura di riscossione coattiva.

Dunque, a parità di importi, il Durc potrà essere regolarmente rilasciato, mentre nel caso in cui i crediti risultino inferiore ai debiti contributivi maturati, il rilascio del Durc sarà con attestazione “
di non regolarità”.

La circolare ministeriale riporta, poi, le indicazioni operative per la dichiarazione della presenza di crediti certificati nei confronti della Pa da parte del soggetto interessato, distinguendo il caso in cui la richiesta del Durc avviene da parte dello stesso soggetto che poi se ne avvarrà, oppure, nel caso di richiesta d’ufficio.

In questo secondo caso, l’azienda dovrà dichiarare l’esistenza del credito riportando tutti gli elementi utili alla sua identificazione: data rilascio certificazione, numero protocollo, importo credito e amministrazione che ha rilasciato la certificazione. Inoltre, l’azienda dovrà rilasciare anche un codice per permettere a chiunque ne abbia interesse di verificare l’esistenza della certificazione, tramite l'apposita piattaforma informatica.

Infine, il Ministero specifica anche che la suddetta disciplina pur essendo considerata come una sorta di procedura speciale di rilascio del Durc non deroga alle regole ordinarie per cui la validità del Durc rilasciato in questo modo resta fissata a 120 giorni dalla data del rilascio. Il Durc così emesso dovrà contenere la dicitura “
ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
 
 
 
Il limite dei 15 dipendenti provato dalle deposizioni dei testimoni
Con la sentenza n. 23771, pubblicata il 21 ottobre 2013, la sezione lavoro della Corte di Cassazione stabilisce che il lavoratore ha diritto al reintegro o ad un'indennità sostitutiva ex art. 18 anche qualora il limite dimensionale dei 15 dipendenti si evinca dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni dei testimoni.

L'onore di dimostrare di essere sotto il limite di 15 dipendenti, per il principio della vicinanza della prova, spetta al datore di lavoro, il quale – nel caso in esame - non contesta tale aspetto del riparto della prova, ma evidenzia di dover essere ricorso ad una sorta di “probatio diabolica” per produrre una prova negativa che non era in grado di fornire: e cioè dimostrare che alcuni soggetti che non risultavano nel libro matricola non erano veri e propri dipendenti della società.

In realtà il giudizio della Corte sul requisito dimensionale scaturisce non dalla mancata dimostrazione del datore di lavoro dei rapporti autonomi in essere nella società, ma dalle deposizioni acquisite, sufficienti a far sì che il lavoratore in questione riceva 15 mensilità di indennità sostitutiva.
 
 
Lavoro | Settori particolari
 
Gestione artigiani e commercianti: disponibili sul sito Inps gli avvisi bonari
L'Inps, facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, con messaggio n. 16786 del 18 ottobre 2013, rende noto che, per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti, sono stati predisposti gli avvisi bonari riguardanti le rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013.

Dal 21 ottobre 2013, le comunicazioni sono rese disponibili all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti e l'accesso è possibile selezionando, dal menù posto a sinistra dello schermo, una delle seguenti opzioni:

 - posizione assicurativa Avvisi Bonari, con cui è possibile visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario;

 - comunicazione bidirezionale Avvisi bonari, con cui si può vedere la comunicazione che solitamente veniva spedita.

Contestualmente, viene inviata una mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari.
 

 
 
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