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16/10/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 16/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale C.N.O.
 
A TUTTI VOI, IL MEGLIO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie |Diritto Internazionale |Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Lavoro | Diritto Penale|
Attività Finanziarie
 
Tobin tax. Si versa oggi
L’entrata in vigore della Tobin tax sui derivati è slittata dal 1° luglio al 1° settembre 2013. Secondo quanto previsto dal decreto del Fare (dl n. 69/2013), invece, l’appuntamento alla cassa per quanti devono versare l’imposta sulle transazioni finanziarie che hanno ad oggetto trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi è fissato per oggi, 16 ottobre 2013 (giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del relativo contratto).

Si versa la prima rata dell’imposta per le operazioni sui derivati e sugli ordini ad alta frequenza che sono state compiute entro il mese di settembre 2013. Da rammentare che la sanzione prevista per l'omesso, ritardato o insufficiente versamento della Tobin tax è pari al 30% dell'importo non versato.

A ricordarlo é il comunicato stampa del 15 ottobre 2013, emanato dall’Agenzia delle Entrate, con cui l’Amministrazione finanziaria sollecita anche l’adempimento degli obblighi strumentali nel rispetto delle condizioni fissate con il provvedimento del 18 luglio 2013, al fine di dare attuazione al patto di stabilità europeo.
 
 
 
 
Diritto Internazionale
 
La Svizzera firma la convenzione Ocse sulla cooperazione finanziaria
Con la firma, il 15 ottobre 2013, della convenzione dell'Ocse sulla reciproca assistenza amministrativa, anche in Svizzera cade il segreto bancario.

Siglata da 58 Paesi, la convenzione prevede uno scambio di informazioni in materia fiscale spontaneo e su richiesta, controlli fiscali, verifiche fiscali simultanee e assistenza nel recupero delle tasse. Previsto anche lo scambio automatico di dati, ma solo a seguito di accordo tra le parti interessate.

Evidenziato dall'ambasciatore della Svizzera presso l'Ocse, Fluckiger, l'impegno del suo Paese nella lotta globale contro la frode e l'evasione fiscale, con lo scopo di salvaguardare l'integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Ora il protocollo passa all'esame del Parlamento svizzero, che dovrà ratificarlo.
 
 
 
Diritto Penale
 
Per il reato tributario dell'amministratore niente confisca per equivalente sui beni della società
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42350 del 15 ottobre 2013, esclude la confisca per equivalente sui beni della società nel caso in cui il reato fiscale sia commesso in suo favore dal legale rappresentante.

I giudici evidenziano come il D.Lgs n. 231/2001, articoli 24 e seguenti, non contempli i reati fiscali tra le fattispecie criminose in grado di giustificare la confisca per equivalente. Tale provvedimento potrebbe trovare motivazione qualora la struttura societaria costituisca un apparato fittizio utilizzato dal manager per commettere illeciti che permettano di ricondurre ogni bene intestato alla società alla disponibilità di chi ha commesso l'evasione fiscale.

Nella sentenza si precisa che
“il superamento dell’alterità della soggettività giuridica riconosciuta all’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono per esso e nell’interesse di esso non può infatti - a parte l’ipotesi in cui già di per sé l’alterità non sussista, costituendo un’apparenza occultante il reo, che si avvale della persona giuridica allo stesso modo in cui potrebbe avvalersi di una persona fisica come prestanome (fattispecie simulatorie in cui non vi è compresenza di più soggettività, bensì traslocamento dell’unica in una maschera, un “guscio vuoto”) - non derivare da una fonte di legislazione primaria, che allo stato è identificabile nel D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, il quale esclude i reati tributari dalle fattispecie criminose di cui agli artt. 24 ss. idonee a giustificare la cautela in questione”.

L'estensione per ogni reato dell'identificazione della persona giuridica con la persona fisica ad essa collegata con rapporto organico significherebbe scardinare l'Istituto della persona giuridica stessa . Il rapporto organico sarebbe così identificato in un rapporto di mandato con rappresentanza talmente serrato che tutto ciò che è posto in essere dal legale rappresentante sarebbe ravvisabile anche in nome e per conto della società senza alcuna distinzione della soggettività.
 
 
 
Fisco
 
La Stabilità ha il Ddl
Mentre la manovrina (Dl 120/2013) spunta nella “Gazzetta Ufficiale” - n. 242 del 15 ottobre 2013, Suppl. Ordinario n. 70 - il più corposo Ddl di Stabilità trova l’approvazione del CdM.

Non compare nel testo approvato l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, ma vengono aumentate l’imposta di bollo sulla gestione titoli e quella sui documenti online.

Oltre all’annunciata riduzione Irap (fino a 15mila euro per i neoassunti, in tre anni) sulla componente relativa al costo del lavoro ed allo sconto dei contributi sociali, per le imprese viene stabilito il rafforzamento dell’Ace, l’aiuto alla capitalizzazione delle imprese, che vedrà l’aliquota salire dal 3 al 4,5% nel 2014 e al 6% nel 2015. Anche il Fondo di garanzia per le Pmi verrà rifinanziato.

La riduzione del cuneo fiscale sarà progressiva in tre anni: a favore dei lavoratori per 5 miliardi e delle imprese per 5,6 miliardi. In busta paga, lo sconto Irpef per i redditi più bassi avrà una dote di un miliardo e mezzo di euro.

Banche e intermediari finanziari avranno la possibilità nel 2014 di ammortizzare le svalutazioni dei crediti non più esigibili.

Un tesoretto per la crescita si auspica con l’adozione delle misure sulla rivalutazione delle partecipazioni delle banche al capitale di Bankitalia e sul rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prescrizioni processuali riferite alla memoria del difensore abilitato
Con la sentenza n. 23315 depositata il 15 ottobre 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la commissione tributaria regionale aveva annullato diversi accertamenti notificati ad un contribuente relativamente a vari periodi di imposta per omessa dichiarazione dei canoni di locazione riferiti ad alcuni immobili.

In primo grado, il contribuente aveva presentato ricorso personalmente non tenendo conto del valore della causa, superiore a quello previsto per la difesa diretta; lo stesso, in tale sede, aveva sostenuto di non aver percepito alcun canone. Successivamente, al contribuente era subentrato un difensore abilitato, costituitosi con una memoria in cui veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva del primo; in particolare, veniva dedotto che il contribuente aveva sì sottoscritto i contratti di locazione, ma in realtà gli immobili a cui andavano riferiti i contestati canoni erano intestati ad altri suoi familiari.

L'amministrazione finanziaria aveva, quindi, presentato ricorso dinanzi ai giudici di legittimità lamentando che nel ricorso introduttivo del contribuente non era stato dedotto alcunché relativamente al difetto di legittimazione passiva e che questa eccezione era stata allegata solo con la memoria presentata dal difensore. Per il Fisco, ossia, rispetto al ricorso iniziale, l'organo giudicante nel merito aveva valutato motivi aggiunti che, in realtà, non potevano essere considerati.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, nel caso in esame era la memoria del difensore che doveva essere presa in considerazione come primo atto di difesa del contribuente. Tutte le prescrizioni processuali, ossia, andavano riferite a questa memoria e non all'atto depositato direttamente dal contribuente, e ciò in ossequio al principio di effettività del diritto di difesa affermato dall'articolo 24 della Costituzione.
 
 
Alla Camera il voto finale sul decreto Imu
Il dl 102 di riforma dell’Imu è atteso nella seduta di oggi, 16 ottobre 2013, all’aula della Camera per l’approvazione finale.

Il sì decreterà l’abolizione definitiva della prima rata dell’imposta sugli immobili per le categorie esentate, mentre resta aperto il dubbio per la seconda rata: c’è attesa per sapere se anch’essa sarà definitivamente cancellata oppure sarà necessario recuperarla all’ultimo minuto per mancanza di copertura finanziaria: servono, infatti, 2,5 miliardi di euro per poterla abolire completamente.

In sede di approvazione definitiva del provvedimento verrà aggiunta anche una tutela supplementare per gli sfratti che, anche se già decisi dal giudice, potranno essere bloccati dai Prefetti. A questi, infatti, viene riconosciuto un maggiore potere grazie alla possibilità di modificare l’intervento della forza pubblica nell’esecuzione del provvedimento.

La novità in materia di sfratti è stata confermata dopo la bocciatura dell’emendamento al decreto 102/2013, presentato dal Pdl e Lega Nord, per cui è salva la disposizione aggiunta la scorsa settimana, in sede di lavori parlamentari, che prevede che
“le prefetture-uffici territoriali del governo possano adottare misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.

Altro punto chiave del provvedimento ad essere preso in considerazione sarà quello che riguarda la difficile questione delle case date in comodato gratuito ai figli, con la possibilità riconosciuta ai Comuni di assimilarle all’abitazione principale e così esentarle dall’imposta.

Affinché la disposizione diventi operativa è necessario che i Comuni intervengano bloccando per questi immobili il pagamento della seconda rata Imu, trovando risorse finanziarie alternative. A tutto ciò, però, si aggiunge anche un’altra difficoltà introdotta da un ulteriore emendamento che subordina la validità dei regolamenti tributari delle autonomie locali alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine fissato per il 9 dicembre 2013. Pertanto, le aliquote 2013 diventeranno efficaci se pubblicate entro tale data, altrimenti, al momento del saldo, si dovranno applicare quelle previste nell’anno 2012.
 
 
 
Lavoro
 
Gestione ex Enpals: domanda di riscatto di laurea solo via web
L'Inps, con circolare n. 147 del 14 ottobre 2013, rende noto che, dal 4 novembre 2013, è estesa alla gestione ex Enpals la modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di riscatto del corso legale di laurea.

Dalla suddetta data, le istanze che saranno presentate in forma differente rispetto a quella telematica non risulteranno procedibili e lo saranno solo quando il richiedente provvederà all'inoltro on line.

Accedendo al sito Inps (www.inps.it) e seguendo il percorso “Per tipologia di utente”, passando per la sezione “Cittadino”, per arrivare infine a “Riscatto di laurea”, si potrà presentare l'istanza, previa pre-identificazione tramite codice pin.

Una volta effettuati i vari passaggi e verificata la completezza e congruità dei dati inseriti, risulta immediata l'acquisizione della domanda di riscatto di laurea.
 
 
Lavoro | Diritto Penale
 
Penalmente sanzionato il datore che non esibisce all'Ispettorato la documentazione relativa ai rapporti di lavoro
Il datore di lavoro che, una volta sollecitato, non fornisca all'Ispettorato del lavoro la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti risponde penalmente di questa condotta, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della Legge n. 628 del 1961. La documentazione di riferimento è quella concernente eventuali violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro.

E' quanto ricordato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
42334 del 15 ottobre 2013 e con cui è stata confermata la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un imputato che, quale presidente di una cooperativa, aveva omesso di esibire la documentazione necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo ispettivo riferiti alla verifica della sussistenza di eventuali irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

Il reato in questione – spiega la Suprema corte – è configurabile
“non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”.
 

 
 
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