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11/10/2013

A cura della Fondazione Studi Nazionale C.N.O.
 
A TUTTI VOI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni | Professionisti |Diritto Civile | Tutela e sicurezza |Diritto Commerciale |Diritto Internazionale |Economia |Fisco |Settori particolari | Tutela e sicurezza|
Agevolazioni | Professionisti
 
Le agevolazioni per le Zfu del Mezzogiorno anche ai professionisti
Riguardo ai contenuti della circolare del Mise n. 32024 del 30 settembre 2013, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 9 ottobre 2013 (si veda Edicola del 10 ottobre 2013), una precisazione è doverosa.

L’agevolazione prevista per le Zone franche urbane del Mezzogiorno potrà essere richiesta oltre che dalle piccole e micro imprese che hanno in programma progetti di investimento finalizzati all’innovazione, al miglioramento competitivo e alla tutela ambientale, anche da parte di particolari soggetti che esercitano l’attività professionale.

In questa locuzione sembrano rientrare oltre ai professionisti veri e propri anche le società tra professionisti (Stp).

Nella circolare ministeriale è, infatti, esplicitamente riportato che “
possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese".

Dunque, il Ministero sembrerebbe sottointendere proprio le Stp anche se non è sciolto il dubbio sul fatto che le stesse esercitino attività d’impresa.

Al momento, la perplessità resta ed è, quindi, auspicabile che prima che l’agevolazione per le Zfu venga effettivamente attribuita intervenga il Ministero a far chiarezza al riguardo.
 
 
 
Diritto Civile | Tutela e sicurezza
 
Sicurezza sui cantieri. La delega può escludere la responsabilità
Con la sentenza n. 41831 depositata il 10 ottobre 2013, la Corte di cassazione, ha accolto il ricorso presentato dal legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una grande società e annullato, limitatamente alla sua posizione, la decisione con cui la Corte d'appello di Milano lo aveva dichiarato responsabile, agli effetti civili, insieme al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e responsabile dei lavori e al direttore tecnico del cantiere e direttore dei lavori, per le gravi lesioni patite da un dipendente dell'impresa che aveva avuto in appalto i lavori, a seguito di un infortunio sul lavoro.

I giudici di appello avevano addebitato a tutti gli imputati di non aver impedito, per colpa, l'evento in danno della parte offesa; rispettivamente, i tre soggetti erano stati ritenuti responsabili per non aver messo in opera gli interventi necessari per la sicurezza del cantiere; di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento carente in ordine alla valutazione dei rischi; di aver omesso ogni attività di controllo e di vigilanza.

Rispetto a questa decisione, il legale rappresentante della società appaltatrice aveva asserito che non era stata presa in idonea considerazione la delega di funzioni, in materia di sicurezza, che lo stesso aveva conferita al direttore del cantiere, delega che avrebbe dovuto escludere la propria responsabilità in considerazione delle rilevanti dimensioni della società con diversi cantieri aperti in diverse parti del mondo.

E i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover aderire a detta doglianza rilevando, sul punto, che la motivazione resa dalla Corte di merito fosse sostanzialmente apodittica e priva di specifica concretezza. Ed infatti, nella sentenza impugnata era stata unicamente affermata una generica sproporzione della delega conferita dal legale rappresentante. In definitiva, quindi, la Suprema corte ha annullato la statuizione dei giudici di merito e operato un rinvio finalizzato ad un nuovo esame sulle
“emergenze processuali relative alla delega in materia i sicurezza antinfortunistica, al fine di dar conto, in termini esaustivi e congrui, della ricorrenza dei presupposti di legge agli effetti dell'esonero o meno della responsabilità civile” del legale rappresentante della società.
 
 
Diritto Commerciale
 
Dalla giunta il progetto di riforma di Confindustria
La giunta di Confindustria ha approvato all'unanimità il progetto di riforma dell'associazione, che sarà trasformato in uno statuto ed esaminato in un'assemblea straordinaria per la stesura definitiva della riforma.

Tra le novità la riscrittura del codice etico con istituzione di un apposito organismo, il consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

La vocazione europea e internazionale di Confindustria si rivela dalla intenzione di stabilire due sedi, a Roma e Bruxelles, con una nuova struttura internazionale.

Buone notizie per gli associati, le risorse liberate dalla riorganizzazione saranno destinate ad aumentare la qualità e la gamma dei servizi e potranno anche tradursi in una diminuzione o riequilibrio degli oneri contributivi.

Niente più consiglio direttivo. La giunta si chiamerà consiglio generale e sarà composta da 160 membri, con un consiglio di presidenza di 10 membri.
 
 
 
 
Diritto Internazionale
 
Il sì dalla Corte Ue all'istituto dell'avvalimento plurimo in materia di appalti
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-94/12, boccia la normativa italiana di cui al Codice dei contratti pubblici (articolo 49, comma 6, Dlgs n. 163/2006) perché in contrasto con i principi comunitari sanciti dalla direttiva 2004/18/Ce in materia di appalti.

Secondo i giudici europei, i principi comunitari di concorrenza, libertà di organizzazione e massima possibilità di accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle Pmi non sono compatibili con la norma interna di cui al comma 6 del citato articolo 49, che stabilisce che “
per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione”.

Dunque, per la Corte, la citata norma italiana è da considerare illegittima, mentre è ammesso l’istituto dell’avvalimento plurimo.

Così, soprattutto nel caso delle Pmi, che partecipano a gare pubbliche, è ammessa la possibilità di avvalersi di più imprese con le caratteristiche proprie di aziende appartenenti alla stessa categoria di opere per dimostrare l’esistenza dei requisiti economici/finanziari e tecnico/organizzativi necessari per l’ammissione all’appalto.

Al contrario, invece, cade il vincolo imposto dal nostro codice degli appalti che prevede che “
un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede”.
 
 
 
Economia
 
Al via la consultazione pubblica on line su "Destinazione Italia"
Partita il 9 ottobre 2013 la consultazione pubblica on line su “Destinazione Italia”, il documento, adottato il 19 settembre 2013 dal Governo su iniziativa del Presidente del Consiglio, del Ministro degli Affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico, indirizzato ad attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane.

“Destinazione Italia” è composto da 50 misure che incidono su tutto il ciclo di vita dell'investimento e attraversano vari settori, tra cui fisco, lavoro, giustizia civile, ricerca.

Attrarre investimenti risulta un nodo fondamentale al fine del sostegno dell'economia italiana perché permette l’apertura di nuove attività, la riconversione di attività esistenti, la capitalizzazione e il rafforzamento finanziario delle imprese italiane, la creazione di lavoro.

Fino alla data del 9 novembre 2013 sarà possibile partecipare alla consultazione pubblica accedendo al sito www.destinazioneitalia.gov.it.

I risultati confluiranno in un rapporto che sarà pubblicato on line dalla Presidenza del Consiglio.
 
 
 
 
Fisco
 
La rettifica Iva interessa il soggetto passivo che ha effettuato la detrazione
Con la sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-622/11, la Corte di Giustizia europea interviene in materia di rettifica della detrazione Iva, a seguito di un ricorso presentato dai giudici olandesi che chiedevano se la direttiva Iva consenta il recupero delle somme dovute a seguito di rettifica di una detrazione dell'Iva ad un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione ed estraneo all'operazione che ha dato origine alla detrazione. Il caso nasce da una serie di operazioni immobiliari.

La Corte, nell'evidenziare che la sesta direttiva non contiene indicazioni esplicite in merito al soggetto debitore di crediti tributari derivanti da rettifica di detrazione Iva, puntualizza che non è facoltà degli Stati membri decidere liberamente da quale soggetto passivo l'imposta debba essere pagata.

Pertanto, tenendo conto del fatto che le norme contemplate dalla direttiva in materia di rettifica delle detrazioni hanno la finalità di aumentare la precisione delle detrazioni al fine di assicurare la neutralità dell'Iva e del fatto che
“la detrazione inizialmente effettuata viene rettificata se superiore o inferiore a quella che il soggetto dell'imposta era legittimato ad effettuare”, si evince che - in caso di rettifica di una detrazione dell'Iva effettuata da un soggetto passivo - gli importi dovuti a tale titolo debbano essere pagati dal soggetto passivo in parola.

I giudici precisano che una interpretazione che preveda che la rettifica di una detrazione Iva relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi possa interessare un soggetto passivo diverso da quello che ha beneficiato della cessione o della prestazione, sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva.
 
 
Per lo spesometro nuovo modello di comunicazione polivalente
È scaturita dalle osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici, la nuova versione del modello per la comunicazione dei dati ai fini dello spesometro.

Il modello polivalente, scaricabile dal sito delle Entrate, presenta due nuovi quadri: FN - operazioni con soggetti non residenti; SE - acquisti da residenti a San Marino. Va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Fino al 31 dicembre 2013, sussiste la doppia via per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino: vale la nuova (modello polivalente), ma anche le precedenti modalità di comunicazione.

Si evidenzia che, come per le altre, non dovranno essere comunicate le operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute, con i paesi black list, già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, così come quelle che sono state già trasmesse all’Anagrafe tributaria.
 
 
 
 
Settori particolari | Tutela e sicurezza
 
Inail su scadenza istanze per lo sconto su premi degli agricoli e su assegno di incollocabilità
L'Inail, in un “Post-it” pubblicato nella sezione “Inail comunica” del proprio sito , ricorda che il 15 ottobre è il termine ultimo per le aziende agricole per presentare, in via telematica, le istanze di riduzione contributiva per l'assicuarazione dei lavoratori agricoli, secondo quanto previsto dalla legge n. 247, del 24 dicembre 2007. Le annualità interessate vanno dal 2008 al 2013.

La circolare n. 47, del 1° ottobre 2013, dell'Inail comunica che – dal 1° luglio 2013 – l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è pari a euro 253,04, determinato secondo la variazione al 3,02% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, intervenuta tra il 2011 e il 2012. L'operazione di conguaglio avverrà con il rateo del mese di novembre 2013, ad opera della Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni.
 
 
 

 
 
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