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10/10/2013

                     
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DEL 10/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale C.N.O.
 
A TUTTI VOI, IL MEGLIO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Enti locali | Fisco |Fisco |Lavoro|
Enti locali | Fisco
 
Tares, novità dalla Commissione Bilancio della Camera
Dai lavori della Commissione Bilancio e Finanze della Camera dell'8 ottobre 2013 emergono alcuni aggiornamenti al decreto n. 102 del 2013 in materia di Tares.

Tra gli emendamenti presentati dai diversi partiti si evidenzia quello che prevede la non applicazione di sanzioni nei casi di versamento insufficiente, qualora il Comune non abbia inviato il bollettino precompilato richiesto dal decreto n. 102/2013.

Prevista l'esenzione dal versamento del tributo per i rifiuti non speciali, per i quali non ci si avvale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: l'emendamento interessa, ad esempio, alcune tipologie di rifiuti prodotte da artigiani, commercianti ed imprese.

Le “operazioni di riciclo” rese operative dai sistemi locali, laddove possibile, saranno tenute in considerazione nella determinazione delle tariffe.

Sempre sullo stesso argomento, la determinazione delle tariffe, con un altro emendamento si chiede di tenere in considerazione la capacità contributiva della famiglia con la valutazione dei valori Isee.

Infine, I Comuni potranno finanziare di nuovo gli sconti ulteriori con le risorse generali del bilancio, nel limite però del 7 per cento del costo del servizio.
 
 
Fisco
 
Spesometro. L'unificazione della modulistica ha fatto sorgere dei dubbi sui dati da inviare
Dopo la pubblicazione del provvedimento agenziale n. 2013/94908 del 2 agosto, con cui il direttore delle Entrate ha definito le modalità tecniche e la tempistica per la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (c.d. spesometro) sono stati sollevati alcuni dubbi da parte delle associazioni di categoria e software house, che richiedono ora un intervento chiarificatore da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

Tale provvedimento, pur avendo come obiettivo quello di predisporre regole di carattere formale, che grazie all’unificazione della modulistica avrebbero dovuto alleggerire gli obblighi di comunicazione a carico dei contribuenti, in effetti ha evidenziato l’esistenza di alcune sovrapposizione negli adempimenti tanto da richiedere ora o ulteriori specificazioni oppure uno slittamento dei termini previsti per le attuali scadenze.

I dubbi riguardano in particolar modo le comunicazioni black list. L’unificazione della modulistica ha reso obbligatorio l’uso del nuovo modello anche per le operazioni rilevanti nei confronti di questi Paesi. Pertanto, ora il modello e le specifiche tecniche da utilizzare sono quelli dettati dal provvedimento del 2 agosto, mentre per quanto riguarda i termini e i periodi di riferimento per l’invio dei dati restano valide le indicazioni contenute nel Dm 30 marzo 2010.

Tutto ciò potrebbe far pensare ad una unificazione delle due comunicazioni. Ma, in effetti, è bene tenere a mente che le esclusioni previste per le suddette comunicazioni devono essere considerate valide anche ai fini dello spesometro. Così, le operazioni di importo non superiore a 500 euro, come non rientrano nel campo delle black list per ovvie finalità di semplificazione previste dal Dl n. 16/2012, allo stesso modo, devono essere considerate escluse dallo spesometro.

Analogamente, anche per le altre semplificazioni pensate relativamente alle operazioni di noleggio, alle comunicazioni dei beni dati in godimento ai soci e finanziamenti all'impresa e a quelle specifiche da parte degli operatori economici italiani che effettuano acquisti da soggetti con sede a San Marino senza addebito di Iva, sono sorti dubbi non solo circa l’unificazione della modulistica da adottare, ma anche sul rispetto del termine fissato per lo spesometro: quest’ultimo infatti è già stato slittato al 12 novembre 2013, mentre per quanto riguarda la comunicazione per i beni ai soci o familiari dell'imprenditore è fissata al prossimo 12 dicembre.

Il confronto su un eventuale rinvio dei termini resta aperto, così come pure viva è la speranza che presto l’Agenzia intervenga a dirimere ogni dubbio al riguardo.
 
 
 
 
 
Acconto Imu 2013, ritirato l'emendamento per le rendite sopra i 750 euro
Il dl 102/2013 - decreto Imu/Cig - perde l’emendamento che prevedeva il pagamento dell'acconto di giugno per le prime case con rendita catastale sopra i 750 euro.

La decisione, scaturita dalla necessità di una pacificazione all’interno della maggioranza, è stata presa dopo le rassicurazioni in merito alla previsione della futura service tax (in sostituzione di Tares e Imu dal 2014) progressiva e basata sulla considerazione della componente patrimoniale.

Assieme all’emendamento citato sono stati ritirati quasi tutti i correttivi proposti sull’Imposta municipale propria, ad eccezione di quello che innalza la franchigia da 200 a 300 euro, già per la rata di giugno.

Ora si apre la questione della seconda rata 2013, che verrà affrontata dopo l’approvazione della legge di stabilità per il 2014.
 
 
 
L'annullamento del provvedimento in autotutela non porta a far rivivere l'atto impositivo
Dall'annullamento del provvedimento in autotutela non può farsi conseguire l'effetto di far rivivere l'originario atto impositivo in quanto quest'ultimo, travolto dal primo provvedimento, è da ritenere come definitamene eliminato dall'ordinamento.

E' il principio sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n.
22827 dell'8 ottobre 2013, pronunciata nell'ambito di una controversia in cui l'amministrazione finanziaria, dopo aver provveduto all'annullamento in autotutela di un accertamento fiscale nei confronti di un contribuente, aveva successivamente invalidato il provvedimento in autotutela pretendendo di far rivivere l'originario atto impositivo.

Nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa – spiega la Suprema corte - l'amministrazione è tenuta ad esercitare la sua potestà impositiva attraverso una nuova procedura di accertamento.
 
 
Compensazione per importi superiori sanzionabile, anche se il limite successivamente viene innalzato
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22833 dell'8 ottobre 2013, ha stabilito che sono previste delle sanzioni in capo al contribuente quando si verifichi la compensazione per importi superiori rispetto al limite indicato, anche se quest'ultimo, nel frattempo, era stato innalzato.

Il contribuente chiedeva che venisse annullata la sanzione di omesso versamento per la parte eccedente la compensazione a suo tempo operata, richiamando l'articolo 3, comma 2 del Dlgs 472/1997, il quale prevede che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la norma richiamata dal contribuente non può essere applicata, a meno che non sia intervenuta la abolitio criminis.
Fisco | Professionisti
 
Niente Irap per il legale ospite di altro studio legale
La Sezione tributaria civile della Cassazione, con la sentenza n. 22941depositata il 9 ottobre 2013, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa all'imposta Irap a lui notificata.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato come sia esclusa l'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insidancabile in sede di legittimità, hanno evidenziato che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non consentiva di individuare i fatti ritenuti rilevanti in ordine alla affermata imposizione dell'Irap; non erano stati evidenziati, ossia, gli elementi considerati o i presupposti della decisione, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.

In particolare, a fronte delle doglianze avanzate dalla difesa del professionista relativamente alla mancanza di una propria struttura, alla mancanza di dipendenti, alla utilizzazione di modesti beni strumentali, nonché alla affermazione di avere usufruito della struttura organizzativa e dell'ospitalità di altro studio legale, la motivazione – ha evidenziato la Corte – si era mostrata insufficiente e non congruamente motivata.
Lavoro
 
 
 
Inps. Per l'una tantum ASpI domande entro 60 giorni dall'avvio della nuova occupazione
L’Inps, con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013, detta le istruzioni operative per la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell’indennità di disoccupazione ASpi e mini ASpi per quei lavoratori che hanno diritto alla corresponsione di tale prestazione mensile ai sensi del Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che tale provvedimento ha attuato le disposizioni della Legge n. 92/2012, che prevede in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno anno dal 2013 al 2015, la liquidazione una tantum degli importi non ancora percepiti al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Tale possibilità è, infatti, concessa a tutti coloro che hanno perso il lavoro e vogliono avviare un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, associarsi in cooperativa, sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente oppure svolgere un’attività di collaborazione a progetto con un committente diverso dall'ex datore di lavoro.

A tal fine, l’Inps specifica che:

per la liquidazione una tantum delle prestazioni ASpi e mini ASpi è necessario presentare domanda entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma, parasubordinata o dell'associazione in cooperativa;

per coloro che hanno iniziato l’attività autonoma o parasubordinata durante il precedente rapporto di lavoro cessato, da cui è derivata la prestazione ASpi o mini ASpi, la domanda deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di richiesta delle citate indennità di disoccupazione;

per coloro che hanno già avviato una attività di lavoro autonomo, e sono dunque rioccupati, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre dal 9 ottobre 2013 (data pubblicazione circolare) e le istanze potranno essere presentate entro il 9 dicembre.

Le domande vanno inoltrate all’Inps unicamente in via telematica:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto;
- tramite Patronato e intermediari dell’Istituto:
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile.
 
 
 

 
 
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