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01/10/2013

 

 L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELL’1/10/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Diritto Penale | Professionisti |Fisco |Fisco | Professionisti |Lavoro|
Agevolazioni
 
Credito agevolato: nel mese di ottobre il tasso cala dello 0,05%
I valori del tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale) passano dal 4,48% del mese settembre al 4,43% per il mese di ottobre, riportandosi così sul medesimo livello dello scorso mese di agosto.

In base all'andamento su base annua del parametro, lo stesso risulta, rispetto al valore di inizio anno (4,88 di gennaio), diminuito dello 0,45%.

Per il tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese non risultano variazioni.
 
 
Diritto Penale | Professionisti
 
Concorso nella bancarotta a carico del commercialista che partecipa alla gestione aziendale
Per affermare la responsabilità dell'“extraneus” per concorso nel reato di bancarotta sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dello stesso “extraneus” e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico.

Sulla scorta di questo assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n.
40332 del 30 settembre 2013, ha confermato la condanna penale pronunciata dai giudici di merito nei confronti di un commercialista che era componente del consiglio di amministrazione di un'azienda e partecipava alla gestione della medesima.

Aderendo a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di giudizio, la Suprema corte ha evidenziato che il professionista, proprio in considerazione del suo ruolo attivo nella gestione aziendale, non poteva non sapere che alcune operazioni, compreso l'aumento del capitale sociale, avessero un intento distruttivo. Da non trascurare anche il fatto che la sede sociale dell'azienda era situata proprio presso lo studio del commercialista e che era in questo luogo che la società aveva ritirato le notifiche dei precetti di pagamento.
 
 
Fisco
 
L'acquirente in buona fede detrae l'Iva
La Cassazione, con sentenza 20777 dell’11 settembre 2013, stabilisce che il contribuente che acquista in buona fede non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale comportamento illegittimo dei suoi fornitori, che evadono o commettono frodi.

Pertanto, l’accertato ha diritto alla detrazione dell’Iva.

È da ritenere infondato il diniego da parte dell’agenzia delle Entrate della detrazione Iva, sulla base della considerazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, senza "
riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) richiesti dalla giurisprudenza comunitaria".
 
 
Fisco | Professionisti
 
L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari è rateizzabile?
A sollevare la questione è l'Associazione Nazionale dei commercialisti che, tramite il proprio Presidente Marco Cuchel, chiede un intervento chiarificatore da parte del Fisco su un errore interpretativo in merito al pagamento rateizzato dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari e agli avvisi bonari che stanno raggiungendo i contribuenti che hanno optato per tale modalità di versamento.

L'Agenzia delle entrate ha previsto per il codice tributo 1824, relativo all'imposta sostitutiva in questione, la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale e a tale indicazione sono stati adeguati i software dichiarativi, prevedendo la possibilità di rateizzazione in base alle modalità previste per le imposte relative al modello Unico. Tali software sono utilizzati dai professionisti, i quali però sono poi chiamati dal proprio cliente a rispondere su un avviso bonario che qualifica il versamento in più soluzioni quale ritardato pagamento.

Maggiore chiarezza, univocità e certezza dei provvedimenti: è quanto auspica l'Anc.
 
 
Dal 1° ottobre 2013 l'Iva sale al 22%. Gli errori di fatturazione si possono correggere senza sanzioni
La tanto attesa soluzione alternativa all’aumento dell’Iva non è stata trovata. La crisi di governo, prima, e la mancanza di coperture finanziarie alternative, poi, hanno vanificato le speranze di un congelamento dell’aumento, portando, così, al concretizzarsi del temuto rincaro dell’Imposta ordinaria.

Da martedì 1° ottobre è, quindi, operativa l’aliquota del 22%.

Al di là degli inevitabili aumenti dei prezzi che in generale tutti i consumatori subiranno (secondo il Codacons si stima un costo medio annuo maggiore per famiglia di 349 euro) non da meno saranno i problemi legati alla gestione contabile dell'aumento. Dunque, se da una parte la ricaduta dell’aumento dell’Iva peserà soprattutto su alcune tipologie di prodotti (abbigliamento, carburanti, elettrodomestici, telecomunicazioni, autovetture e sulle parcelle di avvocati e commercialisti oltre che su alcuni servizi come assicurazioni, banche e sanità) con una inevitabile contrazione dei consumi interni, non meno rilevanti saranno le difficoltà connesse con la gestione tecnica/contabile dell’innalzamento delle aliquote.

Molte sono, infatti, le aziende che non saranno in grado di gestire fin da subito tale situazione, non essendosi adeguate per tempo all’evenienza, avendo sperato fino alla fine in una soluzione alternativa.

Proprio per far fronte a questa possibilità, l’agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa, in data 30 settembre 2013, con cui si forniscono le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.

Vi si legge che se per ragioni di ordine tecnico, dovute al mancato adeguamento in tempi rapidi dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali, gli operatori economici dovessero compiere degli errori, gli stessi potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e gli scontrini in cui sono riportati corrispettivi non corretti, senza sanzioni; semplicemente effettuando la variazione in aumento.

Analogamente a quanto accaduto nel momento in cui l’aliquota Iva è salita al 21%, l’Agenzia chiarisce che potrà essere effettuata una normale regolarizzazione dell’errore a condizione che la maggiore imposta collegata all’aumento dell’Iva venga, comunque, versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E/2011.

Nello specifico, vengono indicate le date entro cui sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, in base alla nuova aliquota, con l’aggiunta degli eventuali dovuti interessi, ma senza l’aggiunta di sanzioni.

Così, per esempio, in caso di liquidazione mensile sarà possibile effettuare il versamento dell’Imposta a debito entro il termine dell’acconto fissato per il 27 dicembre, con riferimento ai periodi di fatturazione di ottobre e novembre. Entro, invece, il termine del 16 marzo 2014, sempre per la liquidazione mensile, sarà possibile regolarizzare gli errori commessi con riferimento al periodo di fatturazione di dicembre, mentre, nel caso di liquidazione periodica trimestrale, quelli con riferimento al quarto trimestre del 2012.
 
 
 
 
Lavoro
 
La condotta irreprensibile del dipendente va tenuta in debita considerazione
Con la sentenza n. 22321 del 30 settembre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che una multinazionale aveva impartito nei confronti di un proprio dipendente per avere, quest'ultimo, richiesto e incassato un rimborso spese relativo a una trasferta che non aveva mai fatto.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto che nelle precedenti fasi del giudizio non fosse stato dato giusto rilievo né alla valutazione dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, né al giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla somma indebitamente percepita (249 euro). E ciò quando, per contro, avrebbe dovuto essere presa in considerazione l'irreprensibile condotta decennale del dipendente nonché la volontà manifestata da quest'ultimo di riparare il danno.

Per questi motivi la controversia dovrà essere nuovamente esaminata dai giudici di gravame.
 

 
 
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