HOME - Newsletter

27/09/2013

 
     

 

 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 27/09/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
 
A  VOI TUTTI, UN OTTIMO DI TUTTO
 Il Presidente Regionale
Anna Maria Granata
ARGOMENTI TRATTATI
|Bilancio | Professionisti |Diritto Internazionale | Fisco |Diritto Penale | Professionisti |Fisco |Lavoro|
Bilancio | Professionisti
 
Urgente l'equipollenza commercialisti/revisori. Le associazioni nazionali minacciano la class action
La questione relativa all’iscrizione al Registro dei revisori continua a far discutere. Non solo la mancanza dai decreti attuativi alla norma, ma soprattutto l’indiscrezione secondo cui si vorrebbe introdurre un nuovo esame di accesso anche per i dottori commercialisti che hanno sostenuto già l'esame di Stato, portando così alla creazione di una maggiore distinzione tra le due funzioni, sta alimentando il dibattito delle ultime ore.

Anche se non vi è ancora nulla di certo su tale ipotesi, le associazioni di categoria dei dottori commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Unagraco, Ungdcec, Unico) chiedono chiarezza sul tema dell’equipollenza tra la figura di dottore commercialista e quella di revisore legale.

Dopo aver ribadito la loro più completa adesione alle considerazioni esposte in sede di interrogazione parlamentare da parte del vicepresidente della Commissione finanze della Camera, Enrico Zanetti (cui si attende risposta dalla Camera), le associazioni nazionali di categoria chiedono al ministro della Giustizia di emanare al più presto un decreto contenente il regolamento attuativo di cui all'articolo 4 del Dlgs 39/2010, in grado di disciplinare l’esame richiesto per l’accesso al Registro, prevedendo, lì dove possibile, adeguate e ragionevoli equipollenze con l’esame di Stato per accedere alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

L’obiettivo è quello di eliminare l’antipatica situazione che si è ora generata e che vede trasformato un pubblico registro in una casta chiusa, con evidenti svantaggi soprattutto per i giovani professionisti.

In attesa di ciò, le associazioni nazionali fanno sapere che, se la situazione non dovesse arrivare presto ad una soluzione, si faranno promotrici di “azioni di classe” dinanzi ai Tar per tutelare i diritti di quanti si sono visti negare l’iscrizione al Registro dei revisori dopo aver sostenuto l’esame di Stato da dottore commercialista e aver svolto regolarmente i tre anni di tirocinio anche da revisore legale.
 
 
 
Diritto Internazionale | Fisco
 
L'Italia nel mirino della Ue. Da risolvere le questioni relative ai rimborsi Iva e ambiente
Il nostro Paese è stato raggiunto da una lettera di messa in mora, con cui si avverte dell’eventuale nuova procedura d’infrazione che potrebbe essere aperta a suo carico da parte della Commissione europea.

Si tratta di un primo passaggio con cui viene chiesto all’Italia di fare chiarezza sui ritardi della pubblica amministrazione nel rimborso dell'Iva spettante alle imprese.

Si ricorda che il rimborso dell’Iva alle imprese da parte della Pa è un obbligo introdotto da una direttiva comunitaria del 1980, ma il nostro Paese risulta ancora indietro con i tempi: ci vogliono in media dai due ai quattro anni per avere il dovuto e la Ue chiede, dunque, al Paese di adeguarsi velocemente ai criteri di rimborso dell’Iva adottati dagli altri Stati europei

Inoltre, la legge italiana sembrerebbe violare più di una disposizione della direttiva 2006/112/Ce, risultando inosservante anche del principio della cosiddetta “neutralità fiscale”; senza contare alcuni vincoli che la normativa interna impone per avere rimborsi celeri (entro tre mesi), come appunto quello che prevede l’apertura dell’attività da almeno cinque anni.

Ovviamente questa cosa appare agli occhi della Ue molto discriminante nei confronti delle start-up e merita di essere corretta al più presto. Di qui, l’intervento della Commissione europea che, al termine della fase preconteziosa, ha formalizzato l’infrazione mettendo in mora il nostro Governo.

E’ da ricordare che questo non è l’unico campo in cui il Paese deve provvedere: altre procedure d’infrazione sono state aperte tenendo conto del fatto che l'Italia non ha garantito che l'Ilva di Taranto rispettasse le norme ambientali europee in materia di inquinamento industriale.
 
 
 
Diritto Penale | Professionisti
 
Dichiarazione fraudolenta a carico del commercialista che contabilizza fatture fittizie
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39873 del 26 settembre 2013, ha confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti impartita dai giudici di merito nei confronti di un commercialista che aveva contabilizzato, per una Srl sua cliente, delle fatture di cui conosceva l'inesistenza in quanto provenienti da un'impresa fittizia che aveva sede nel suo studio.

La Suprema corte ha aderito a quanto già rilevato in sede di merito ritenendo incontestabile che la emittente fosse una mera società cartiera in considerazione della circostanza che la stessa era priva sia di dipendenti, magazzino, macchinari o apparecchiature, sia di documentazione bancaria che attestasse l'effettività di movimentazioni sui conti.

E dal suo canto, il professionista ben era consapevole del ruolo assunto dalla cartiera avendone redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali.

Inoltre – conclude la Corte - “
le fatture, già in se stesse, erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte”.
 
 
Fisco
 
Società di capitali colpite dal sisma 2012, pagamenti con maggiorazione fino al 15 novembre 2013
La risoluzione n. 59/E del 25 settembre 2013, prorogando il termine dei versamenti scaturiti da Unico 2013 per le società di capitali con sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 - province di Bologna, Modena, Ferrara, Rovigo, Reggio Emilia e Mantova - che hanno subito danni da terremoto, dà la possibilità a tali società di pagare il saldo 2012 e la prima rata di acconto 2013:

- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;

- entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%;

Dunque, con approvazione del bilancio nel mese di settembre 2013 il termine è al 16 ottobre 2013 o al 15 novembre 2013 (30 giorni dal 16 ottobre 2013) con maggiorazione dello 0,40%.
 
 
Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio
La Corte di Giustizia europea, con la causa C-236/2011 del 26 settembre 2013, riconosce il regime speciale Iva alle agenzie di viaggio.

Le modalità con cui il nostro Paese permette l'applicazione di tale regime sono allineate con la direttiva dell'Ue 2006/112/UE. Il ricorso che la Commissione aveva presentato anche contro l'Italia nasceva dal fatto che la direttiva, nella versione inglese, non parla di “
viaggiatore”, ma in un'occasione di “cliente”, uso del termine considerato come errore.

La Corte, con la propria decisione, conferma così l'utilizzo del regime speciale sia nella fatturazione riguardante l'acquisto di un pacchetto di viaggio tra due agenzie, sia nel momento in cui l'agenzia compratrice rivende il viaggio al viaggiatore.

Il regime speciale Iva applicato alle agenzie di viaggio ha lo scopo di semplificare l'applicazione dell'imposta per tale attività e a ripartire in modo equilibrato il gettito tra gli Stati membri.
 
 
Tributi speciali, i chiarimenti delle Entrate
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 60 del 26 settembre 2013, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dei tributi speciali, rispondendo così anche ai dubbi sollevati dagli Uffici territoriali.

L'Agenzia analizza la questione partendo dall'analisi del Titolo II della tabella A annessa al DPR n. 648 del 1972, il quale collega l'attribuzione del tributo ad una attività resa materialmente dal personale amministrativo.

Non è pertanto soggetta ai tributi speciali l'annotazione dell'avvenuta registrazione in calce all'atto già in possesso degli Uffici, non essendo qualificabile come procedimento autonomo ma quale fase del procedimento di registrazione. Richiamata la circolare n. 26/E del 2011, che prevedeva l'esenzione dal tributo speciale per la registrazione dei contratti di locazione.

In caso di atti pubblici o scritture private autenticate dei quali sono depositari notai o pubblici ufficiali, non è un procedimento autonomo e non costituisce presupposto per l'applicazione dei tributi speciali la copia conforme certificata dal pubblico ufficiale che conserva l'originale sul quale si può procedere alle annotazioni sulla base di “idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione”.
 
 
 
Lavoro
 
Le Rsu soppiantano le Rsa nella concertazione della mobilità
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21910 del 26 settembre 2013, respinge un ricorso avanzato da Cgil, Cisl e Uil contro una sentenza sulla comunicazione delle procedure di mobilità e ribadisce quanto decretato dai gradi precedenti.

Si afferma che la procedura di mobilità va necessariamente comunicata alla Rsu - rappresentanze sindacali unitarie - e può anche non essere comunicata a tutte le sigle sindacali presenti in azienda.

Dagli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, le organizzazioni firmatarie acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa. Le Rsu subentrano alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali nonché nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
 
 
 
Tassazione di tfr e indennità sostitutiva di preavviso in caso di decesso di lavoratore che abbia prestato servizio tra l'Italia e il Regno Unito
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 61 del 26 settembre 2013, interviene sulle modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti a titolo di tfr e di indennità sostitutiva di preavviso dal sostituto di imposta italiano ad un soggetto non residente in qualità di familiare avente diritto nella situazione di decesso del lavoratore dipendente.

Il caso è quello presentato dalla moglie (residente a Londra) di un dipendente di banca, deceduto nel 2011, il quale aveva prestato servizio dal 1974 al 2003 in Inghilterra e poi era stato trasferito nella succursale in Italia.

In tale vicenda, il  tfr corrisposto dall'istituto bancario alla moglie non residente in Italia, che acquisisce il diritto in seguito alla morte del marito, il quale lavorava nello Stato italiano, è assoggettato alla ritenuta. In seguito, sarà possibile detrarre quanto trattenuto alla fonte dalle tasse dovute in Italia, evitando così la doppia imposizione.

Ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile, queste somme, in caso di morte del prestatore di lavoro, sono acquisite dai familari
iure proprio e non iure haereditatis.
 
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF