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19/09/2013

 
 
L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 19/9/2013
A cura della Fondazione Studi  del CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Agevolazioni | Fisco |Agevolazioni | Lavoro |Attività Finanziarie | Economia |Diritto Societario | Notariato |Fisco |Lavoro|
Agevolazioni
 
5 per mille 2008, i riammessi delle associazioni sportive dilettantistiche
L'Agenzia delle entrate, nell'elenco delle novità fiscali pubblicate nel proprio sito aggiornato al 18 settembre 2013, comunica che sono stati aggiornati gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche riammesse, a seguito di proroghe, al beneficio del 5 per mille 2008. Gli elenchi sono disponibili nella sezione “Documentazione – 5 per mille – 5 per mille 2008 – Elenchi dei riammessi al beneficio a seguito di proroghe”.
 
 
Agevolazioni | Fisco
 
Bonus mobili ok se si paga con bancomat
Il bonus mobili - 50% di detrazione con tetto a 10mila euro per l’acquisto, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di mobili e grandi elettrodomestici in occasione di ristrutturazioni edilizie effettuate dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl 83/2012) - è fruibile anche se si paga con carta di credito o di debito (bancomat).

Non dà diritto all’agevolazione il pagamento con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento e l’acquisto di beni usati.

Rientrano nel beneficio le spese di trasporto e montaggio.

La semplificazione è contenuta nella circolare 29 del 18 settembre 2013, emessa dall’agenzia delle Entrate, esplicativa di tutta la disciplina sulle detrazioni d’imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia.

Relativamente all’arredo, la novità è la possibilità di utilizzare, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (l’elenco nell'allegato 1B del Dlgs 151/2005), non solo il bonifico bancario o postale ma anche le carte di credito o debito. Estensione non operata per la ristrutturazione in sé.

La corretta applicazione degli sconti d’imposta, prorogati e aumentati dal Dl n. 63/2013, nel caso del bonus arredi vede la data di pagamento corrispondere al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, risultante nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non al giorno di addebito sul conto corrente.

Nella circolare è spiegato che, ai fini del bonus, dovrà essere conservata la documentazione dell’effettivo pagamento, ossia ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
 
 
 
 
Agevolazioni | Lavoro
 
L'Inps presenta il bonus assunzioni
L'Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, interviene in merito all'incentivo che il decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 99/2013, ha previsto per l'assunzione di giovani che abbiano compiuto 18 anni e non ancora i 30 anni, aventi quale requisito la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

Il beneficio consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il cui valore mensile non può comunque superare un importo di euro 650 per lavoratore. Esso è riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, per un periodo di 18 mesi, oltre che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (il bonus spetta per 12 mesi).

L'agevolazione interessa le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, sempre nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dall'Inps per ogni regione o provincia autonoma. L'Istituto, entro 3 giorni dall'invio on line della domanda preliminare di ammissione all'incentivo tramite il modulo di istanza “76-2013” che sarà reso disponibile nel sito www.inps.it (applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”), dovrà verificare la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e confermare al datore di lavoro – esclusivamente in via telematica – che è stato prenotato l'incentivo.

La scaletta per concludere la procedura è poi scadenzata dai seguenti termini perentori:

- 7 i giorni lavorativi entro i quali il datore di lavoro, dal consenso dell'Istituto, deve stipulare il contratto di assunzione o trasformazione, qualora non lo abbia già fatto;

- 14 i giorni lavorativi, dalla comunicazione di prenotazione positiva, che il datore di lavoro ha per comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro: l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro lo stesso termine deve iniziare il contratto di lavoro stipulato.

L'Istituto specifica che l'inosservanza di tali termini determina l'inefficacia della prenotazione del beneficio.
 
 
 
Attività Finanziarie | Economia
 
Economia. Firmato il nuovo decreto sulla Tobin Tax
Un altro tassello al lungo lavoro preparatorio per la messa a punto definitiva della tassazione sulle transazioni finanziarie è stato compiuto. Il Ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, ha firmato il decreto ministeriale 16 settembre 2013 (in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”) di riforma della tassazione sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Il nuovo provvedimento modifica il testo del precedente decreto del 21 febbraio 2013, attuativo della Legge di Stabilità del 24 dicembre 2012, che ha appunto introdotto in Italia la cosiddetta “Tobin tax”.

Nel provvedimento di riforma sono entrate anche le principali osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica (che si è chiusa in data 30 agosto 2013), con cui gli operatori del settore sia nazionale che internazionale erano stati chiamati a esporre i loro dubbi al riguardo. Si tratta degli stessi chiarimenti già resi dal Ministero dell’Economia a mezzo Faq, che ora sono entrati ufficialmente nel nuovo decreto proprio per dare certezza al contribuente sulle novità da applicare in materia di tassazione sulle transazioni finanziarie.

Si ricorda, a tal proposito, che la nuova imposizione è in vigore dal 1° marzo 2013 per le transazioni che hanno ad oggetto azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, mentre dal 1° settembre per quelle su strumenti finanziari derivati e titoli mobiliari.

Tra i chiarimenti che sono entrati nel testo ufficiale del decreto, si specifica che, relativamente al trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, si debba intendere anche il trasferimento della nuda proprietà degli stessi titoli.

Altra spiegazione riguarda poi la circostanza che il trasferimento di strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenga su mercati regolamentati o non regolamentati. Tenendo conto di questa distinzione, il Ministero dell’Economia ha voluto effettuare una semplificazione delle regole di applicazione dell’imposta sugli strumenti derivati e titoli mobiliari: è stato rivisto il metodo di calcolo della base imponibile nel caso di regolamento dei suddetti strumenti con azioni. E al riguardo, è stato precisato che per i titoli quotati non si deve fare più il confronto tra il prezzo di esercizio e il valore normale dell’azione sul mercato, assumendo direttamente come base imponibile lo strike price (prezzo di esercizio). Per i titoli non quotati, invece, il confronto deve essere mantenuto anche se questo dovrà essere effettuato con il prezzo di liquidazione.

Inoltre, è stato ritoccato anche il momento impositivo. Il decreto stabilisce ora che nel considerare la modifica dell’imponibile si devono tener conto solo le variazioni in aumento e in diminuzione qualunque sia il motivo per cui c’è stata la variazione, senza tener più conto del nuovo valore complessivo ottenuto dopo la modifica.

Altra novità, rispetto alla bozza del decreto, riguarda le obbligazioni: a partire dal 1° gennaio 2014, verranno inseriti tra gli strumenti finanziari soggetti all’imposta quei titoli di debito che non garantiscono la restituzione della totalità del capitale oggetto di investimento.
 
 
 
 
 
Diritto Societario | Notariato
 
Legittima la clausola statutaria che non computa le astensioni nel quorum deliberativo
Il Consiglio notarile di Milano ha emanato tre nuove massime, le nn. 133, 134 e 135, in materia di quorum deliberativi nelle assemblee societarie e consigli di amministrazione di Spa e Srl con particolare riferimento al computo delle astensioni di voto dei soci.

In particolare, con la massima n. 133, riguardante le società per azioni, viene affermata la legittimità di prevedere, nel relativo statuto societario, che nel calcolo del
quorum deliberativo dell'assemblea ordinaria, sia nella prima che nelle successive convocazioni, non si tenga conto del voto di astensione volontaria del socio, anche al di fuori, quindi, dell'ipotesi dell'astensione per conflitto d'interessi.

Parallelamente, la massima n. 134 si occupa di società a responsabilità limitata, affermando, anche in questo caso, la possibilità che, per previsione statutaria, nel calcolo del
quorum deliberativo dell'assemblea non si debba tener conto del voto di astensione del socio, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.

Nel testo della massima n. 135, infine, viene sancito che nello statuto delle Spa e delle Srl è legittimo prevedere che non si debba tener conto delle astensioni di voto anche nel computo del
quorum deliberativo del consiglio di amministrazione.
 
 
 
Utilizzabile ancora il "modello standard" ex Dm 138/2012 per costituire le nuove Srls
Il Consiglio nazionale del Notariato, in una nota diffusa in data 18 settembre 2013, riprendendo la posizione espressa dal ministero della Giustizia (nota n. 118972 dell’11 settembre 2013, successivamente integrata il 13 settembre), rilascia una importate precisazione per ciò che riguarda le Società a responsabilità limitata semplificata costituite dopo l’entrata in vigore del Dl n. 76/2013.

L’importante chiarimento reso è che le Srls possono essere costituite anche senza che vi sia stata la modifica del "modello standard" di atto costitutivo come previsto dal Dm n. 138/2012.

Si ricorda che la fattispecie societaria della Srls è disciplinata dall’articolo 2643-bis del codice civile e che con il Decreto lavoro n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, tale articolo ha subito diverse modifiche.

Relativamente alle clausole dell’atto costitutivo standard è stata ribadita la loro inderogabilità, con la conseguenza che la disposizione riguardante il "modello standard" di atto costitutivo emanato con il Dm 138/2012, nel vigore della previgente versione dell'articolo 2643-bis del codice civile è da considerarsi superata.

Data la proclamata inderogabilità del modello standard è sorto, dunque, il dubbio se la stipula di atti costitutivi di Srls fosse da considerarsi impedita fino all’emanazione di una nuova edizione del Dm recante il modello standard.

Il Notariato ha sciolto ogni dubbio al riguardo dando risposta negativa. Si legge nella nota che é possibile procedere fin d'ora al ricevimento di atti costitutivi di Srls
“con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.
 
 
Fisco
 
Aggiornato Unico SC 2013
È online la versione 1.0.4 del 18 settembre 2013 del software di compilazione modello Unico SC 2013.

Nello specifico, nel quadro RX è stato aggiornato il controllo relativo all’importo massimo del credito che può essere trasferito al consolidato.

Si ricorda che si può compilare il modello online, UnicOnLine Sc 2013, che consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
 
 
Nuovo modello di spesometro da inviare per il 12 novembre 2013
L’agenzia delle Entrate ha scoperto le carte del nuovo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2012 (c.d. spesometro), che risente delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 16/2012. Il provvedimento agenziale del 2 agosto 2013, prot. 94908, pone in luce i cambiamenti più rilevanti ed indica le date da rispettare: 12 novembre (per i contribuenti mensili) e 21 novembre 2013 (per quelli trimestrali).
 
 
Lavoro
 
Non ammissibile il demansionamento unilaterale, neanche se diretto ad evitare il licenziamento del dipendente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013, ha stabilito che addurre ragioni organizzative, al fine di giustificare il demansionamento unilaterale del lavoratore, non è ammissibile, neanche quando questo comportamento sia diretto ad evitare l'azione estrema del licenziamento.

La Corte cita l'art. 2103 del codice civile, mettendo in evidenza come lo
ius variandi di cui gode il datore di lavoro può essere esercitato solo affidando al lavoratore mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la professionalità acquisita.

Nel caso specifico, si è accertato che tale compatibilità non sussisteva, in quanto le nuove mansioni avevano perso completamente i caratteri di autonomia e di responsabilità, che invece sussistevano nello svolgimento delle precedenti mansioni.

In conclusione, il datore di lavoro deve verificare che il dipendente non possa essere ricollocato in mansioni equivalenti e il demansionamento diretto ad evitare il licenziamento diviene possibile solo nel caso in cui sia espresso il consenso da parte del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori.
 
 
Bonus assunzioni. Operativa la Legge Fornero
Sono interministeriali – Economia e Finanza e Lavoro e Politiche sociali – i due decreti (2 settembre 2013) che sbloccano un incentivo che deriva dalla c.d. “Riforma Fornero” (L. n. 92 del 2012). Vi sono previsti i settori, le attività e le professioni ad alta disparità occupazionale e/o di genere per i quali opera il beneficio contributivo che spetta per l’assunzione di donne disoccupate da almeno sei mesi.
 

 
 
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Tasso di disparità uo

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