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19/04/2010
Cassazione in pillole n. 11/2010
DEVE RIOTTENERE IL POSTO DI LAVORO IL LAVORATORE CHE SI DIMETTE IN UN MOMENTO DI TEMPORANEA INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE. cass. 888614/04/2010 |
A cura Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini” La sezione Lavoro della Suprema Corte ha inoltre aggiunto “ In caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 cod. proc. Civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione. Infatti, l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, di regola, e salvo espressa eccezione di legge, non dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa” La Corte ha ,quindi ,sancito il diritto al lavoratore a percepire la retribuzione dovuta a partire dalla presentazione dell’istanza di reintegrazione nel posto di lavoro e non dalla data della sentenza che ha sancito l’illegittimità del licenziamento. |
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