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19/04/2010

Cassazione in pillole n. 11/2010 

DEVE RIOTTENERE IL POSTO DI  LAVORO  IL LAVORATORE CHE SI DIMETTE IN UN MOMENTO

 DI  TEMPORANEA INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE.

  cass.    888614/04/2010

 

A cura Centro  Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini”

           La Corte di Cassazione decidendo sul ricorso di un’azienda contro un suo dipendente che, dopo aver dato le dimissioni, l’aveva revocate affermando di averle presentante in un momento in cui era incapace di intendere e di volere, ha , invece, accolto la tesi difensiva del lavoratore, sancendo il diritto a riprendere il lavoro.   

         La sezione Lavoro della Suprema Corte ha inoltre aggiunto  “ In caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 cod. proc. Civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione. Infatti, l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del  rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, di regola, e salvo espressa eccezione di legge, non dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa”

       La Corte ha ,quindi ,sancito  il diritto al lavoratore a percepire la retribuzione dovuta a partire dalla presentazione dell’istanza di reintegrazione nel posto di lavoro e non dalla data della sentenza che ha sancito l’illegittimità del licenziamento.

 

 

 

 
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