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18/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 18/09/2013
A cura della Fondazione Studi del CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Internazionale | Fisco |Diritto Penale |Fisco |Fisco | Immobili |Lavoro |Professionisti|
Diritto Internazionale | Fisco
 
Il Ddl legge europea bis presto in Consiglio dei ministri
Dopo l’entrata in vigore ufficiale della Legge Comunitaria n. 97/2013 (4 settembre 2013), i tecnici del Governo Letta sono alle prese con la preparazione del Disegno di legge europea 2013 bis, che è atteso in Consiglio dei ministri già per venerdì 20 settembre.

Nella relazione illustrativa allo schema di Ddl e alla relazione tecnica si evince l’intento dell’Esecutivo di compiere un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di adeguamento della normativa italiana agli obblighi comunitari, per chiudere delle situazioni di pre-contenzioso o di vera controversia con Bruxelles, in vista anche del prossimo semestre di presidenza europea.

Con l’approvazione della Legge europea bis per il 2013, infatti, verranno chiuse 6 procedure d’infrazione e 8 casi, attualmente oggetto di dialogo tra l’Italia e la Comunità europea, che se non risolti potrebbero generare l’apertura di altrettante contestazioni ufficiali. Inoltre, con tale Legge dovrebbe essere data attuazione anche ad una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue, oltre che ad un Regolamento Ue e ad una decisione Euratom del Consiglio Ue.

Lo schema di Disegno di legge punta su ambiti di intervento diversi: dalla materia fiscale si spazia alle disposizioni riguardanti la libera circolazione di persone, beni e servizi fino a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali.

L'articolo 5 della nuova Legge europea 2013 bis modifica il regime fiscale dei cosiddetti "non residenti Schumacker": si tratta di tutti quei contribuenti che producono reddito nel nostro Paese pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato Ue o in un Paese dello Spazio economico europeo. Se tali soggetti producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo avranno diritto alle stesse detrazioni e deduzioni previste per i contribuenti nazionali. Inoltre, sarà loro consentito di accedere anche al regime dei “nuovi minimi” di cui al Dl n. 98/2011.

Analogamente, è prevista una rivisitazione dell’articolo 24 del Tuir, al fine di eliminare ogni possibile rischio di incompatibilità del diritto interno con i principi di libera circolazione delle persone, dei lavoratori dipendenti e autonomi. L’obiettivo è quello di riservare a tali soggetti gli stessi benefici fiscali previsti per i residenti estendendo anche ad essi le detrazioni per carichi familiari. Si stima che la misura interesserà circa 4mila lavoratori che per beneficiare della detrazione, però, non dovranno possedere un reddito complessivo superiore al limite dei 2.840,51 euro, previsto all’articolo 12, comma 2, del Tuir.

Questa misura, come pure altre, non sono però a costo zero per il nostro Paese. Il Ddl bis prevede nel complesso minori entrate per 3,7 milioni di euro nel 2014 (20,44 milioni di euro per il 2015 e 15,3 milioni dal 2016), la cui copertura finanziaria dovrebbe essere assicurata tramite una riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agricolo agevolato.
 
 
 
 
Diritto Penale
 
Confermato il sequestro probatorio nell'indagine per frode fiscale
La Corte di cassazione, con sentenza n. 38060 del 17 settembre 2013, ha confermato la legittimità di un sequestro probatorio che era stato disposto con riferimento ai supporti informatici di un imprenditore nell'ambito di un'indagine in cui quest'ultimo era coinvolto per frode fiscale in quanto sospettato di aver ricavato un indebito risparmio d'imposta da un trust del quale era titolare.

Nel testo della decisione è stato ricordato come il sequestro probatorio venga ricompreso tra i mezzi di ricerca della prova “
proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde per qualificare come esplorativo il mezzo, è necessario che lo scandaglio probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare fondali fattuali non emersi in precedenza”.
 
 
Fisco
 
Accertamento sintetico per incrementi patrimoniali sconfessato dal contribuente
Con la sentenza n. 20800 dell'11 settembre 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso depositato dall'agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di accertamento sintetico con il quale, in applicazione dell'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, sulla base di ritenuti incrementi patrimoniali quali, in particolare, l'acquisto di due immobili alienati dal padre al contribuente, erano state liquidate maggiori imposte Irpef, Ilor.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ricordato come nell'ambito degli accertamenti dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può sì costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto.

In tale ipotesi, comunque, il contribuente può sempre fornire la prova contraria in ordine al fatto che manchi del tutto una disponibilità patrimoniale, “
essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”.

E nel caso in esame, in presenza di documenti qualificati quali un rogito notarile, il contribuente aveva opposto presunzioni di segno contrario relative alla assenza della propria capacità contributiva, ed aveva, soprattutto, depositato una prova documentale consistita anche nell'allegazione di operazioni di dismissione patrimoniale e del contratto di mutuo, stipulato per l'acquisto di uno degli immobili.

Come già affermato dai giudici di merito, dunque, il contribuente aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti di inesistenza degli incrementi patrimoniali contestatigli.
 
 
Fisco | Immobili
 
Delega fiscale e Catasto: addio ai vani, la misura è in metri quadri
Inizia così l'esame, in commissione Finanze alla Camera, della delega fiscale: il Catasto conterà i metri quadri, non più i vani.

La riforma del Catasto vedrà, dunque, il valore patrimoniale medio sulla base del valore di mercato, espresso in metri quadrati e determinato con funzioni statistiche espresse in un algoritmo frutto delle metodologie scientifiche espresse a livello nazionale, non più internazionale.

La Commissione ha inserito, poi, nella delega l’emendamento che prevede l’automatico sgravio fiscale per gli edifici colpiti da eventi sismici o calamitosi.

La delega, che sarà esaminata anche nei prossimi giorni, segna inoltre un monitoraggio più serrato della lotta all'evasione fiscale.

Da segnalare la possibilità di riconsiderazione dell'incorporazione delle agenzie fiscali, derivata dalla spending review del 2012.
 
 
 
Lavoro
 
L'Abi dà disdetta ai ccnl credito e dirigenti credito
In data 16 settembre 2013, l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha dato disdetta:

- del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;

- del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 febbraio 2012 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Entrambi i CCNL scadono il 30 giugno 2014.
 
 
 
Indennità di maternità e congedo parentale alle pescatrici autonome
Con la circolare n. 130, del 16 settembre 2013, l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'estensione, dal 1° gennaio 2013, delle indennità di maternità e di congedo parentale alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, così come previsto dalla legge n. 228, del 24 dicembre 2012.

L'indennità giornaliera riconosciuta per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto è pari all'80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Per l'anno 2013, la misura del salario convenzionale da prendere come riferimento equivale a euro 26,15. L'indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione o affidamento, internazionale o nazionale.

L'Istituto, nell'analizzare il rapporto tra prestazioni di maternità e iscrizione nella gestione previdenziale, specifica che è riconosciuto il diritto alla prestazione di maternità in caso di iscrizione successiva all'inizio del periodo indennizzabile, effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. L'indennità deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo di maternità, rimanendo comunque necessario che siano pagati i contributi relativi al periodo indennizzabile. Qualora l'inizio dell'attività sia successivo all'inizio del periodo di maternità, l'inizio dell'erogazione dell'indennità corrisponde alla data di inizio dell'attività.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il trattamento economico è pari al 30% della misura giornaliera del salario convenzionale presa a riferimento per la determinazione dell'indennità di maternità e la domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo stesso (altrimenti l'indennità sarebbe riconosciuta solo per i periodi successivi alla data della richiesta). Tale indennità è riconosciuta per un periodo complessivo di 3 mesi, da godere – anche in modo frazionato – entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Nella circolare si specifica che le pescatrici della piccola pesca e delle acque interne interessate dalla tutela sono:

- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di terza categoria tenuti dalla Autorità marittima competente territorialmente (Capitaneria di porto) che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti;

- le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni provinciali forniti di licenza (ai sensi dell’art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183), e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc.

L'Istituto, con successiva circolare, fornirà istruzioni operative in merito alle modalità di pagamento e riscossione del contributo previsto a copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle tutele.
 
 
Incentivi per le assunzioni di giovani, si parte da quelle del 7 agosto
In attesa della circolare operativa dell'Inps - in corso di pubblicazione - il ministero del Lavoro, con comunicato stampa datato 17 settembre 2013, annuncia il via degli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, ex articolo 1 del Dl 76/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 99/2013), con incremento occupazionale netto.

L’incentivo, fino a 650 euro mensili, sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori tra i 18 ed i 29 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, avvenute a partire dal 7 agosto 2013, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano Azione Coesione, e fino al 30 giugno 2015 (salvo incapienza del budget).
 
 
 
Professionisti
 
Il Mef interviene sul termine per la comunicazione dei dati per la formazione del Registro dei revisori legali
Il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al termine del 23 settembre 2013 per la comunicazione dei dati diretti alla prima formazione del Registro dei revisori legali, si mostra più flessibile.

Con un comunicato stampa del
17 settembre 2013, pubblicato sul sito della Ragioneria generale dello Stato, il Mef  puntualizza che tutti i revisori iscritti nel precedente Registro sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo.

La scadenza è diretta unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali nella sua fase di impianto e l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti.

In virtù di problematiche di ordine tecnico, le comunicazioni effettuate da parte di revisori legali o di società di revisione legale iscritte al Registro anche dopo il termine previsto non andranno a compromettere lo “status” di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale e non comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni.
 
 
 
 

 
 
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