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11/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO  dell’11/09/2013

A cura della Fondazione Studi Nazionale

 ARGOMENTI TRATTATI

|Diritto Penale |Diritto Penale | Fisco |Fisco |Immobili | Notariato |Lavoro |Professionisti| 

 
 

Diritto Penale

 

Responsabilità per omesso versamento anche con pagamento delegato

La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 37130 depositata il 10 settembre 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un datore di lavoro contro la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai propri lavoratori dipendenti. 

L'imputato si era opposto alla sentenza di condanna lamentando che nelle fasi di merito non era stato preso in considerazione il fatto che egli si era adoperato per adempiere alla diffida di pagamento e che si era avvalso, per effettuare il versamento, di un suo collaboratore; era quest'ultimo, tuttavia, ad aver provveduto all'incombente solo parzialmente, appropriandosi di tre assegni circolari destinati al pagamento, tanto da venire poi denunciato per appropriazione indebita. 

Argomentazioni, queste, che non hanno convinto la Corte di legittimità la quale ha rilevato che il pagamento parziale era già stato considerato a favore dell'imputato nel calcolo delle attenuanti generiche e della pena nella misura minima. Il conferimento dell'incarico a un terzo, inoltre, non esonerava il datore dalla responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo.

ItaliaOggi, p. 26 - Stretta sui debitori - Alberici

 

Diritto Penale | Fisco

 

Anche i costi in nero vanno in deduzione se risultano da elementi certi e precisi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 37131 del 10 settembre 2013, ha annullato, con rinvio per un nuovo esame nel merito, la decisione con cui, nelle fasi precedenti, l'amministratore unico di una società era stato condannato per infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e, in esecuzione del medesimo disegno criminoso in danno all'Erario, per omessa presentazione della dichiarazione con riferimento ad altro periodo di imposta.

L'imputato aveva avanzato ricorso dinanzi alla Suprema corte lamentando una violazione dell'articolo 190, comma 4, del DPR n. 917/1986; i giudici di merito, infatti, avevano ritenuto inapplicabile questa disposizione asserendo che l'imputato aveva dedotto il mancato superamento della soglia di punibilità limitandosi a produrre una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti, omettendo una qualsivoglia giustificazione in ordine alla mancata annotazione dei relativi costi. 

Ai sensi della disposizione richiamata – ha ricordato la Suprema corte – le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Il legislatore, ossia, ha inteso consentire la deduzione dei costi sostenuti al nero ove tali costi non risultino dalle scritture contabili ma da altri elementi, a condizione che questi ultimi siano certi e precisi. 

Secondo la Corte, quindi, per escludere l'applicabilità della disposizione in questione non è sufficiente affermare che i costi riportati in deduzione non risultano dalle scritture contabili in quanto, qualora si abbia contezza degli stessi, è necessario procedere comunque alla loro valutazione, quanto meno al fine di evidenziare la mancanza del requisito della certezza e precisione della documentazione dalla quale emergono. 

E nella specie, la Suprema corte ha ritenuto erronea la posizione assunta dai giudici di merito i quali avevano escluso l'applicabilità della norma in questione per il solo fatto che l'imputato non avesse mai fornito una benché minima ragionevole giustificazione della mancata annotazione in contabilità di detti costi.

ItaliaOggi, p. 26 - Costi in nero deducibili se fatturati - Alberici

 

Il Sole 24Ore - Norme e Tributi, p. 21 - I costi certi «tagliano» il reato - Iorio

 

Fisco

 

La maggiorazione Tares dello Stato va pagata entro il 2013

Ex articolo 10, comma 2, lett. a), del Dl 35/2013 (poi Legge n. 64/2013), per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dal Dl n. 201/2011, gli enti locali possono stabilire la scadenza e il numero delle rate del versamento della Tares. 

Dunque, è nella facoltà del Comune il rinvio al 2014 della scadenza di una o più rate del 2013. 

Tuttavia, la maggiorazione standard - 0,30 euro per metro quadrato - dovrà obbligatoriamente essere pagata assieme all’ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013. Infatti, la lett. c) del comma 2, del Dl 35/2013, recita: “la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo”, con l’F24 “... nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”. 

Non è possibile utilizzare Mav e Rid bancari, poiché solo con l’F24 ed il bollettino è possibile differenziare la tariffa del Comune dalla maggiorazione che va allo Stato. 

A fornire le spiegazioni del caso, esposto in un quesito, la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 diffusa dal Mef.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Tares, l'ultima rata si sdoppia - Trovati

 

ItaliaOggi, p. 23 - Tares 2013 spalmata sul 2014 - Accardi

 

Si aggiorna l'Annuario del contribuente

Dopo le novità apportate dall'evolversi della normativa, anche l'Annuario del contribuente – la guida fiscale disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate – aggiorna i suoi capitoli. 

Con le novità apportate dal Decreto del fare (DL n. 69/2013) sono stati inseriti chiarimenti in merito: 

- alla possibilità per i contribuenti rimasti senza sostituto d'imposta, avendo perso il lavoro, di presentare il modello “730 situazioni particolari” e di riscuotere l'eventuale credito Irpef; 

- alla riscrittura della tassa di possesso sulle imbarcazioni, eliminata per le unità fino a 14 metri di lunghezza e dimezzata per quelle tra i 14,01 e i 20 metri. 

Recepito inoltre anche il nuovo regime di detraibilità dei premi versati per le polizze vita e infortuni, disposto dal DL n. 102/2013, con il passaggio del tetto massimo su cui calcolare il beneficio del 19% sull'Irpef da euro 1.291,14 a euro 630 nel 2013 e a euro 230 dal 2014.

agenziaentrate.gov.it - Annuario del Contribuente

 

fiscooggi.it - Annuario del contribuente on line: in sintonia con il "trend" normativo - Pullella Lucano

 

ItaliaOggi, p. 27 - Annuario al passo con le novità - Bongi

 

Immobili | Notariato

 

Chiarimenti dal Notariato sull'Ape. Il libretto di impianto non va allegato

Con una nota interna del 9 settembre 2013, il Consiglio nazionale del Notariato approfondisce alcuni aspetti salienti della normativa riguardante l’Attestato di prestazione energetica (Ape), introdotta dal Decreto ecobonus n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013. 

Proprio in sede di conversione in legge è stata introdotta una norma di particolare rilevanza per l’attività notarile, che prevede che “l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. 

La norma ha suscitato fin dalla prima lettura dubbi relativi alla sua pratica interpretazione. 

Il primo quesito posto è quello che chiede se l’obbligo di allegazione è limitato al solo contratto di compravendita o deve ritenersi esteso a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso. L’incertezza è scaturita dal fatto che il legislatore ha affiancato agli atti a titolo gratuito non il genere degli atti a titolo oneroso, ma la sola compravendita. Avendo l’Ape il compito di fornire una completa informazione all’acquirente, l’obbligo di allegazione dovrebbe, per logica, riferirsi ad ogni atto che comporti il trasferimento dell’edificio. Limitare tale obbligo al solo atto di vendita risulterebbe dunque poco coerente con la finalità stessa che è stata riservata a tale attestazione. 

Secondo il Notariato, dunque, una corretta interpretazione della norma dovrebbe essere quella secondo cui la disposizione debba riferirsi a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso, supponendo che il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita” in tal senso. 

Altro aspetto chiarito dalla Nota riguarda il fatto se l’Ape debba o meno essere unita al libretto di impianto.

In questo caso il dubbio è sorto perché l'articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione energetica afferma che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica”. 

Anche in questo caso il Consiglio nazionale del notariato ha offerto la propria interpretazione sostenendo che il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”. 

Pertanto, tali libretti non devono essere considerati uniti materialmente all’attestato in modo da formare un unico documento, ma semplicemente costituire una documentazione di corredo. Per tali ragioni, secondo il Notariato il libretto di impianto non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, come è richiesto a quest’ultimo nei casi dei contratti di compravendita, donazione ecc.: il libretto andrà consegnato all’acquirente durante lo svolgimento delle trattative.

ItaliaOggi, p. 29 - Ape, impianto fuori dai contratti - Ciccia, Chiarello

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - All'«Ape» non si allega il libretto di impianto - Busani

 

Lavoro

 

Cumulabile l'assegno ordinario di invalidità con l'indennità per congedo straordinario

L'Inps, con messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013, comunica che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario (ex art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151 del 2001), fruibile in caso di assistenza di familiari con handicap grave, dal momento che questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

In precedenza, l'Inps, con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007, aveva affermato che l'assegno ordinario di invalidità dovesse essere assoggettato alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. 

Il Ministero del lavoro, ora, ridefinisce la natura dell'indennità in oggetto, evidenziandone la natura assistenziale, venendosi, in tal modo, a ribaltare completamente il precedente indirizzo interpretativo.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Congedi e invalidità diventano cumulabili - Rossi

 

Licenziabile il dipendente che usa impropriamente la mailing list aziendale

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 20715 del 10 settembre 2013, respingendo il ricorso di un dipendente da anni in lite con i vertici aziendali, sancisce che non può essere utilizzata la mailing list aziendale per inviare mail con allegati volantini sindacali con messaggi molto critici nei confronti della stessa azienda per cui si lavora. 

I Supremi giudici hanno ritenuto, nelle loro motivazioni, che anche se il fatto non costituisce di per sè reato penale – a tal proposito è precisato che non sono stati raccolti sufficienti elementi di prova a carico dell'imputato – ciò non toglie che lo stesso possa assumere rilevanza dal punto di vista del giudizio civile. La condotta intrapresa dal dipendente è, infatti, tale da essere giudicata dal punto di vista disciplinare, potendo portare all’interruzione del rapporto di fiducia instauratosi con il datore di lavoro. Il fatto che nel giudicato penale il dipendente aveva ricevuto una assoluzione non esclude che lo stesso possa essere comunque licenziato per motivi disciplinari.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Mailing list aziendale blindata - Negri

 

Salvaguardia. In attesa delle istruzioni, le domande non sono respinte

L'Inps, con il messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, invita le Sedi a non adottare“provvedimenti di reiezione” nei confronti di quei soggetti che – con decreto legge n. 102, del 31 agosto 2013, art. 11, comma 1 – sono stati inseriti tra i beneficiari della c.d. “salvaguardia dei 6.500” e che presentino domanda di pensione anche utilizzando la modulistica ordinaria con la specifica di voler accedere ai benefici previsti dal decreto. 

Questo in attesa che siano disponibili le istruzioni per la modalità di presentazione delle istanze. 

Si ricorda che i soggetti interessati alla salvaguardia contemplati all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 102/2013, sono coloro il cui rapporto di lavoro si sia concluso, in via unilaterale, tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che siano in possesso delle seguenti condizioni: 

- che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500, successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011; 

- che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201/2011, vale a dire entro il 6 gennaio 2015.

 

 

Professionisti

 

Cassetto fiscale degli assistiti con accesso multiplo

Le condizioni di accesso al cassetto fiscale dei clienti assistiti dai consulenti del lavoro saranno semplificate dall’agenzia delle Entrate, su suggerimento del CNO. 

Le modifiche, utili soprattutto in caso di azienda gestita da più professionisti, sono sostanzialmente due: 

- la durata della delega affidata all’intermediario passa da due a quattro anni; 

- per ciascun contribuente sarà possibile l’accesso al cassetto fiscale anche da parte di più di un intermediario (es. commercialista e consulente del lavoro) che assiste il medesimo contribuente. 

L’accesso alle nuove condizioni è subordinato all’adesione entro il 31 ottobre 2014.

consulentidellavoro.it - Cassetto Fiscale: CNO ottiene semplificazioni

 
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