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10/09/2013

L’EDICOLA DEL CONSULENTE DEL LAVORO del10/09/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Penale |Fisco |Lavoro |Professionisti|
Diritto Penale
 
Elusione con rilevanza penale
Con sentenza del 9 settembre 2013, la n. 36894, la Corte di cassazione ha confermato la misura cautelare del sequestro dei beni di un contribuente nell'ambito di un'indagine per dichiarazione infedele scaturita in considerazione di un'operazione di cessione di partecipazioni ritenuta elusiva ai sensi dell'articolo 37 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73.

Il contribuente si era opposto alla decisione di conferma del sequestro resa dal Tribunale del riesame lamentando che fosse da escludere la rilevanza penale dell'elusione fiscale.

Di diverso avviso i giudici della Quinta sezione penale secondo i quali, in campo penale, anche se “
non può affermarsi l'esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme, così come, invece, ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 30055 del 2008”, può tuttavia asserirsi “la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva” come, nella specie, in presenza di dichiarazione infedele.

In particolare, la Suprema corte ha ravvisato l'esistenza del 
fumus del reato giustificativo della misura cautelare reale, in quanto - si legge nel testo della decisione - la fattispecie di reato ipotizzata dall'accusa non richiede una dichiarazione fraudolenta, “bensì soltanto che la dichiarazione sia infedele, ossia che, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, siano indicati nella stessa elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all'ammontare dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione”.
 
 
 
Buste paga false, si configura la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 36900 depositata il 9 settembre 2013, affronta il caso di un amministratore unico di una società condannato secondo l'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti, avendo indicato nella busta paga di due dipendenti importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, con il fine di dedurre in maniera indebita l'Iva.

I giudici della Corte - nell'accogliere il ricorso presentato dall'imprenditore avverso la decisione dei giudici di merito, che evidenziava come la differenza tra il compenso indicato e quello versato attestasse operazioni parzialmente esistenti - evidenziano come, nel caso in esame, la prestazione di lavoro risulti invece non fittizia ma effettuata.

Il problema che si pone è quello della qualificazione giuridica del fatto che, secondo la Corte, potrebbe eventualmente rientrare nella tipizzazione prevista invece dall'art. 3 del D.Lgs n. 74/2000, che prevede la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, rappresentante una frode contabile alla quale deve associarsi un
quid pluris artificioso non tipizzato (diverso dall'uso di fatture o altri documenti falsi) “ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile di colui che presenta la dichiarazione”.
 
 
 
Fisco
 
In consultazione pubblica le Linee guida sui pagamenti elettronici delle pubbliche amministrazioni
L'Agenzia per l'Italia digitale, Agid, dopo parere favorevole della Banca d’Italia, ha posto in consultazione pubblica, sul proprio sito, il testo delle Linee guida sui pagamenti elettronici delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni possono così ottemperare all’obbligo di mettere a disposizione della propria utenza strumenti e applicazioni per eseguire pagamenti elettronici a proprio favore. Cittadini e imprese possono scegliere il prestatore dei servizi di pagamento e lo strumento per eseguire l'operazione.

Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati: il bonifico bancario o postale oppure il bollettino postale e versamenti effettuati con carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Obiettivo del legislatore è quello di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese.

Il testo delle Linee guida rimarrà in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia fino al 30 settembre 2013 e le relative osservazioni potranno essere inviate all’indirizzo lineeguidapagamenti@agid.gov.it. Una volta ultimata la fase di consultazione, sentita la Banca d’Italia, l’Agenzia provvederà alla pubblicazione di una circolare recante le Linee guida in Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
Tributaria, il 16 riavvio dei termini processuali
Finirà il 15 settembre 2013 la sospensione dei termini processuali, avvenuta il 1° agosto in concomitanza con la pausa estiva (articolo 1 legge 472/1969).

Dunque, il 16 settembre 2013 riparte il conteggio nel contenzioso tributario dei termini utili per il deposito di ricorsi, sia introduttivi sia costitutivi, di atti, di documenti e/o memorie illustrative.

La ripresa interessa tutti i gradi del processo, dal primo alla Cassazione.

Pertanto, se il termine iniziale è compreso all'interno del periodo feriale il conteggio dei giorni inizia a partire dal 16 settembre; mentre, se la notifica è effettuata prima dello stop feriale lo stop è pieno.

La rivista telematica Fiscooggi fornisce esempi di calcolo. Uno per tutti: per l’avviso di accertamento, con il termine iniziale all’8 luglio si avrà il termine finale, dei 60 giorni per presentare ricorso, al 22 ottobre (23 giorni dal 9 al 31 luglio e 37 giorni dal 16 settembre al 22 ottobre).

Discorso a parte per l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria per le controversie pari o inferiori ai 20mila euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate. La pausa estiva riguarda i termini per la notifica del reclamo e quelli per l’eventuale costituzione in giudizio, ma non i 90 giorni entro cui la mediazione deve concludersi. Dunque, se il termine dei 90 giorni rientra tra il 1° agosto e il 15 settembre, il conteggio dei 30 giorni per la costituzione in giudizio parte, comunque, dal 16 settembre.
 
 
Lavoro
 
Il CdM approva l'armonizzazione dei requisiti pensionistici di particolari categorie
Con il comunicato stampa n. 23 del 9 settembre 2013, il Consiglio dei ministri, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, ha approvato il regolamento che armonizza i requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per alcune tipologie di lavoratori per le quali la riforma del 2011 non aveva trovato immediata applicazione.

Si tratta di categorie - tra cui il personale viaggiante dei servizi di trasporto, alcuni lavoratori marittimi, gli sportivi professionisti, i lavoratori dello spettacolo - per le quali la particolarità dell’attività svolta richiede una declinazione specifica dei requisiti pensionistici generali e, in particolare, di quelli anagrafici e contributivi che seguiranno un adeguamento proporzionale alla speranza di vita.

Con il limitato incremento dei requisiti anagrafici e contributivi, nella maggior parte dei casi di 1 o 2 anni, le categorie interessate beneficeranno di requisiti significativamente inferiori a quelle tipiche della generalità dei lavoratori.

Si evidenzia che i quattro articoli riservati ai comparti Difesa, Sicurezza e Vigili del fuoco, sono stralciati e saranno oggetto di confronto con i sindacati di categoria.
 
 
 
 
Professionisti
 
Approvata dalla Cassa ragionieri la riforma per la sostenibilità
Il 9 settembre 2013, il Comitato dei delegati della Cassa ragionieri ha approvato una riforma molto dura per il futuro pensionistico degli oltre 30.000 iscritti.

Con 101 voti favorevoli, 24 contrari e 11 astenuti, i delegati hanno accettato tutte le proposte dei Ministeri, dai quali si aspettano ora di ricevere in tempi rapidi il visto definitivo alla riforma, valido – secondo quanto affermato dal presidente Paolo Saltarelli – anche per risolvere la spinosa questione dei nuovi iscritti, al fine di assicurare loro un futuro più sereno.

Le misure principali della riforma vedono aumentare l’età a 68 anni dai precedenti 65, per accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 40 anni di contributi effettivi. E’ riconosciuta un piccola gradualità per coloro che sono nati fino al 1951, come pure una certa gradualità è ammessa anche per quanto riguarda il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per chi è nato prima del 1963.

La pensione di anzianità, invece, è stata abrogata, così che dal 1° gennaio 2013 non è più è possibile richiederla con 58 anni di età e 37 anni di contributi, mentre è ancora possibile richiedere la pensione di anzianità anticipata (63 anni di età e 20 di contribuzione) calcolata però con il solo metodo contributivo.

Per quanto riguarda il contributo soggettivo, è previsto un suo innalzamento. Dal 2013, infatti, sale dall’8% al 10% per continuare ad incrementarsi nei prossimi anni, fino a stabilizzarsi nel 2018 sul valore del 15%.

È stato poi introdotto un contributo di solidarietà dall’1% al 5%, per coloro che saranno in pensione nel triennio 2014-2016. Tale misura è scattata a seguito del mancato rispetto dei termini richiesti dalla riforma Monti-Fornero, che prevedeva il raggiungimento della stabilità a 50 anni entro il 30 settembre 2012. A seguito, invece, di tale mancato appuntamento sono scattate le penalità previste dalla stessa legge, quali appunto l’applicazione del contributo di solidarietà dell’1% su tutte le pensioni in essere (pena l’apertura della procedura di commissariamento) in luogo del passaggio al sistema contributivo già previsto per la Cassa ragionieri dal 1° gennaio 2014.
 
 
 
Consulenti del lavoro. Tutti gli adempimenti in scadenza il 16 settembre 2013
L’Ente nazionale di previdenza dei Consulenti di lavoro, con un avviso pubblicato anche sul sito istituzionale della categoria, ricorda quali sono gli adempimenti da rispettare entro la data del 16 settembre 2013.

Si legge che, entro tale data, tutti i consulenti del lavoro sono tenuti a presentare all’Ente la dichiarazione annuale di:

- reddito professionale relativo all'anno 2012, sul quale calcolare il contributo soggettivo del 12% per l'anno 2013;
- ammontare dei compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA relativi all’anno 2012 sul quale calcolare il contributo integrativo del 2%.

La dichiarazione può essere inoltrata solo telematicamente, con l’utilizzo dell’apposita procedura disponibile nel portale Servizi Enpacl on line, cui si può accedere utilizzando le credenziali in possesso di ciascun iscritto.

Riguardo ai versamenti, si ricorda invece che sempre entro il 16 settembre si è tenuti a versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo, in unica soluzione oppure in forma frazionata, da 2 a 7 rate. Al momento, la possibilità di utilizzare il pagamento rateale non è stata ancora approvata dai Ministeri vigilanti. L’Ente si riserva dunque, nel caso in cui i Ministeri non dovessero accettare tale modalità, di rideterminare il piano dei pagamenti, comunicando la loro decisione tempestivamente agli interessati.

Il pagamento può avvenire utilizzando: la Enpacl card; le carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express; il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito oppure il bollettino M.Av.

I M.Av. per i relativi pagamenti dovranno essere generati on line dagli stessi iscritti, dal momento che l’Ente non effettua più invii in cartaceo.
 
 
 

 
 
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