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04/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI  DEL LAVORO DEL 4/9/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Attività Finanziarie | Diritto Internazionale | Fisco |Fisco |Lavoro |Professionisti|
Agevolazioni
 
Si apre la procedura on line per accedere agli incentivi Smart&Start nel Mezzogiorno
Dal 4 settembre 2013, a partire dalle ore 12, le piccole imprese possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni Smart&Start, promulgate dal Ministero dello sviluppo economico.

Gli incentivi Smart&Start prevedono contributi a fondo perduto e sono indirizzati a sostenere progetti imprenditoriali che abbiano un carattere fortemente innovativo e realizzati da imprese del Mezzogiorno d'Italia:

- Smart è diretto alla copertura dei costi di gestione iniziali per le nuove imprese con sede in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che propongano modelli di business innovativi;

- Start sostiene le spese di investimento iniziali per le nuove imprese ubicate in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, il cui progetto sia orientato ad operare nell'economia digitale e/o a valorizzare economicamente i risultati della ricerca, pubblica e privata.

Gli incentivi sono rivolti alle società di piccola dimensione, costituite da meno di sei mesi, anche se per effettuare la richiesta non è necessario aver già costituito la società: possono accedervi anche team di persone fisiche in possesso di una business idea. La costituzione della nuova società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Ogni società può ricevere un contributo fino ad un massimo di 200.000 euro.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente on line, utilizzando la procedura prevista nel sito www.smartstart.invitalia.it.
 
 
 
Attività Finanziarie | Diritto Internazionale | Fisco
 
Dal 4 settembre quadro RW semplificato per i possessori di asset finanziari all'estero
Con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge Comunitaria per il 2013 (L. n. 97/2013, pubblicata il 20 agosto e ufficiale dal 4 settembre), tante le novità che riguardano soprattutto il capitolo del monitoraggio fiscale.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Ue, anche in Italia è stato disposto un controllo più stringente sulle movimentazioni finanziarie da e verso l’estero, attraverso la riscrittura dell'articolo 4 del decreto legge 167/1990, recante, appunto, disposizioni in materia di “
monitoraggio attività estere”.

Così, mentre prima era previsto un obbligo di indicazione degli investimenti esteri per un ammontare complessivo superiore a 10mila euro al termine del periodo d’imposta, nella Sezione II del quadro RW, ora, invece, viene disposto che il nuovo obbligo di dichiarazione sussiste anche con riferimento a detenzioni realizzate in periodi infrannuali, indipendentemente dalla rimanenza al 31/12. Pertanto, il monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri riguarderà ora tutti i trasferimenti di valore pari o superiore a 15mila euro, anche con riferimento alle operazioni frazionate.

Di fatto, dunque, non viene più effettuata alcuna distinzione tra possesso di attività da parte di soggetti italiani e soggetti non residenti, al fine di eliminare ogni sorta di discriminazione, così come pure viene equiparato il monitoraggio dei trasferimenti effettuati sia da soggetti non residenti che da soggetti italiani.

A seguito delle suddette modifiche, è stata operata anche una semplificazione degli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero. Infatti, la dichiarazione è stata notevolmente semplificata, attraverso l’eliminazione della Sezione I e della Sezione III del quadro RW. Il tutto con una notevole diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che in questi ultimi anni si sono trovati di fronte al grosso dilemma di far quadrare le voci, soprattutto nella sezione III del citato quadro, in cui dovevano essere riportate le rendicontazioni degli intermediari finanziari.

Unica condizione ora valida, sia per i soggetti italiani che non, per essere esonerati dalla compilazione delle citate sezioni del quadro RW è che i flussi finanziari in oggetto "
siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi".

Da segnalare, infine, il fatto che insieme alle sopraindicate semplificazioni è previsto anche una taglio delle sanzioni in caso di violazione dei nuovi obblighi dichiarativi. Le nuove misure punitive vanno dal 3% al 15% del valore degli immobili denunciati (rispetto al 10% e al 50% attuale), con la possibilità per tali percentuali di raddoppiare nel caso le attività finanziarie e gli investimenti vengano detenuti in paesi black list.
 
 
 
Fisco
 
Cartella da motivare adeguatamente
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20211 depositata il 3 settembre 2013, ha definitivamente sancito l'annullamento di una cartella esattoriale notificata ad un contribuente relativamente ai redditi Irpef ed esclusivamente motivata con l'indicazione “omesso o carente versamento dell'imposta”.

Aderendo alle argomentazioni già rese dai giudici delle Commissioni tributarie, prima provinciale e poi regionale, la Suprema corte ha ritenuto che la motivazione allegata alla cartella in esame non fosse adeguata ad una pretesa fiscale; ne discendeva la nullità della cartella medesima.

Nel testo dell'ordinanza viene anche sottolineato che, in presenza di altri elementi a sostegno della motivazione resa, non valutati dal giudice di secondo grado, il Fisco avrebbe dovuto procedere con il mezzo revocatorio e non con il ricorso in Cassazione.
 
 
 
Lavoro
 
Logistica, trasporto merci e spedizione, siglata l'ipotesi di accordo il 1° agosto 2013
Il 1° agosto 2013 tra Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi assistite dalla Confetra, Anita, Conftrasporto, Fai, Trasportounito Fiap e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione. Conftrasporto, Fai e Trasportounito Fiap siglano l'ipotesi con riserva di approvazione da parte dei rispettivi organi direttivi. La valenza del contratto è fissata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
 
 
Inps. Dal 2014 niente più contribuzione volontaria tramite modello Rid
A partire dal 1° gennaio 2014, l’Inps non accetterà più, tra le modalità di pagamento dei contributi volontari, il modello Rid, comunemente noto come “domiciliazione delle utenze”.

Si ricorda che tramite il modello Rid, l’Ente previdenziale ha dato, finora, la possibilità di pagare la contribuzione dovuta con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente o ad un soggetto a lui collegato.

L’Inps sta inviando in questi giorni ai diretti interessati delle lettere informative, in cui si motiva la decisione di eliminare i versamenti tramite Rid, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva europea sui servizi di pagamento, la 2007/64/CE, attuata in Italia con il Dlgs n. 11/2010.

Dunque, a partire dal 2014, i contribuenti volontari, cioè tutti coloro che versano volontariamente i contributi per coprire periodi durante i quali non si è svolta attività lavorativa in forma dipendente o autonoma, potranno continuare ad utilizzare le altre forme alternative di versamento previste dall’Inps, quali:

- bollettino MAV;
- portale dell’Istituto tramite il servizio messo a disposizione degli utenti, con o senza PIN, nella sezione “
Servizi online – Portale dei pagamenti – Versamenti volontari – entra nel servizio”;
- contattando il Contact center al numero gratuito 803164 (da rete fissa), tramite l’utilizzo della carta di credito.
 
 
 
Professionisti
 
Tirocinio dottori commercialisti, precisazioni dal Miur
Con la circolare n. 17532, dell'8 agosto 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca precisa che a tutti coloro che sono stati iscritti a partire dal 24 gennaio 2012 nella sezione “tirocinanti commercialisti” del registro del tirocinio secondo gli accordi stipulati in base alla convenzione quadro tra Cndcec e Miur del 13 ottobre 2010 sono riconosciuti 6 mesi di tirocinio purché siano state svolte almeno 250 ore di pratica.

Tale precisazione si è resa necessaria dopo i dubbi interpretativi sorti per la mancanza di norme transitorie utili a disciplinare i tirocini già in corso dopo l'emanazione del DL n. 1, del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27, del 24 marzo 2012, che ha previsto in 18 mesi la durata massima del tirocinio obbligatorio per l'accesso all'esame di Stato per svolgere la professione di dottore commercialista, e del DPR n. 137, del 7 agosto 2012.

Nell'informativa del 3 settembre 2013 del Cndcec si evidenzia anche l'indicazione del Miur in merito alla sospensione del tirocinio, che - su richiesta del tirocinante - può essere sospeso al compimento del semestre e delle 250 ore richieste e non può prolungarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso.

L'esenzione dalla prima prova scritta dell'esame di Stato sia alla sezione A che alla sezione B interessa esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.
 
 
 

 
 
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