HOME - Newsletter

02/09/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 2/9/2013
A cura della Fondazione Studi
ARGOMENTI TRATTATI
|Fisco |Fisco | Professionisti|
Fisco
 
Se c'è avviso bonario, l'Unico non si integra
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 108/14/2013, respinge il ricorso di una contribuente che, dopo l'invio di un avviso bonario, aveva provveduto a regolarizzare l'irregolarità ravvisata in Unico con una dichiarazione integrativa. Il Fisco notificava comunque la cartella di pagamento.

I giudici, nel confermare quanto già stabilito in precedenti decisioni dalla Cassazione, sottolineano come l'integrazione fosse stata presentata a seguito del ricevimento dell'avviso bonario, e non su propria autonoma iniziativa.

Inoltre la motivazione della sentenza, nel ribadire che le integrazioni alle dichiarazioni dei redditi devono essere comunque presentate entro i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, evidenzia come l'integrazione della contribuente fosse stata presentata oltre i termini.
 
 
Fisco | Professionisti
 
Cartella di pagamento. Non sanzionabile il contribuente per la truffa del consulente fiscale
Ad una contribuente viene notificata una cartella di pagamento da parte del Fisco dopo che le erano stati spiccati due avvisi di accertamento, entrambi “trascurati” dal professionista incaricato di adempiere alla contabilità.

Rivolgendosi ad altra società di consulenza per il controllo di quest’ultima pretesa, la contribuente scopre le gravi e persistenti inadempienze compiute dal precedente consulente fiscale, tali da giustificare una denuncia alla Procura per il reato di truffa e, dal punto di vista civile, una citazione per responsabilità contrattuale.

Si procede, così, con il ricorso alla Ctr Lombardia per vedersi riconoscere il diritto a non pagare le sanzioni per le irregolarità commesse dal professionista, dal momento che le omissioni compiute in dichiarazione, relative al pagamento delle imposte, non potevano essere addebitate direttamente alla contribuente.

La Commissione regionale lombarda, con la sentenza n.
120/50/2013, ha confermato lo sgravio integrale delle sanzioni Irpef e Iva, visto che l’illecito è stato compiuto da terzi e, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997, non è imputabile al singolo contribuente in virtù delle cause di non punibilità, secondo cui il contribuente, il sostituto e il responsabile dell’imposta non possono essere puniti se è dimostrato che il mancato pagamento del tributo è dipeso da un fatto grave denunciato all’autorità giudiziaria e, dunque, addebitabile, solo al diretto responsabile. La Ctr ha però riconosciuto a favore del Fisco il pagamento dell’Irap, dato che la contestazione del tributo è avvenuta con atti divenuti definitivi e non impugnati tempestivamente anche se per omissione di terzi.
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF