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28/08/2013

 

 
    L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO del 28/08/2013
A cura della Fondazione Studi  Nazionale del C.N.O.
ARGOMENTI TRATTATI
|Diritto Amministrativo |Fisco |Funzioni giudiziarie | Professionisti |Lavoro|
Diritto Amministrativo
 
Appalti pubblici, alle imprese esecutrici pagamento anticipato del 10% dell'importo del contratto
Con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fare, la L. n. 98/2013, diviene immediatamente operativa una norma che riguarda le pubbliche amministrazioni appaltanti: dal 22 agosto, queste sono tenute a liquidare anticipatamente alle imprese esecutrici il 10% dell’importo del contratto al momento della firma dello stesso.

Questa prassi era già stata sperimentata in passato, ma, poi, a causa di abusi che venivano perpetuati da parte di imprese che incassavano in anticipo il compenso senza poi portare a termine i lavori, si è dovuto rimediare, tant’è che la legge Merloni è intervenuta a tal proposito abolendo l’istituto dell’anticipo per sostituirlo con il pagamento solo a stato avanzato dei lavori (Sal).

Il decreto Fare ha reintrodotto la possibilità del pagamento anticipato in via sperimentale per i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014, al fine di favorire le imprese in crisi di liquidità aiutandole, così, a superare l’attuale stato di crisi.

In questo particolare momento economico, infatti, un anticipo del 10% da parte degli enti appaltanti pagato subito può essere molto utile per favorire la ripresa dell’attività lavorativa, soprattutto delle Pmi.

È bene ricordare, però, che tale meccanismo dell’anticipo, entrato in vigore il 22 agosto 2013, presenta ora due vincoli ben precisi: la somma anticipata non può superare il 10% dell’importo previsto nel contratto al fine di evitare l’innescarsi di manovre fraudolente; inoltre, l’impresa è obbligata a versare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’adempimento contrattuale di importo pari all’anticipo ricevuto maggiorato dagli interessi legali applicati al periodo necessario per il recupero della somma anticipata.
 
 
Fisco
 
Più tempo per correggere gli errori formali della dichiarazione
In materia di emendabilità della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente si segnala l'ordinanza n. 19961, del 27 agosto 2013, proveniente dalla Corte di cassazione.

Analizzando la questione posta, i giudici di legittimità confermano quanto sostenuto da quelli delle commissioni tributarie, secondo cui il termine fissato dalla legge per portare correzioni alla dichiarazione presentata – presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, ex art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 - deve intendersi riferito alla situazione in cui il contribuente intende modificare la base imponibile. Diversamente, ossia quando la correzione riguarda errori formali contenuti nella denuncia, il suddetto termine può essere scavalcato.
 
 
Contraddittorio necessario solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi
Solamente in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione diventa necessario procedere con il contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 36-bis del dpr 600/1973; non ogni volta che l'amministrazione finanziaria effettui un'iscrizione a ruolo sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.

E' quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n.
19664 depositata il 27 agosto 2013 e con la quale i giudici di legittimità hanno fornito un'interpretazione restrittiva dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, il contraddittorio è da escludere in presenza di mero controllo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione.
 
 
Funzioni giudiziarie | Professionisti
 
Amministratore giudiziario. Per gli iscritti all'Albo il compenso è fissato in base alle tariffe professionali
Accogliendo il ricorso presentato da dei professionisti che svolgevano la funzione di custodi nominati nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la Corte di Cassazione – sentenza n. 35634 del 27 agosto 2013 - contraddicendo il precedente parere espresso dai giudici di merito, sostiene che se un professionista iscritto ad un Albo ricopre il ruolo di amministratore di beni sequestrati, il compenso a lui spettante non può essere fissato sulla base delle tariffe locali, dovendo essere applicati gli onorari previsti dall’apposita disciplina di riferimento per gli avvocati, commercialisti, ecc..

Dunque, per la liquidazione dei compensi dei professionisti tutelati da appositi regolamenti adottati da decreti ministeriali della Giustizia, non si può far riferimento alla circolare interna del Tribunale, che rinvia al “
criterio di scomposizione”, ma ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 575/1965, che prevede una serie di parametri oggettivi a cui il tribunale deve attenersi per fissare gli onorari dei custodi e amministratori (valore commerciale patrimonio amministrato,opera prestata, risultati ottenuti, le tariffe professionali o locali e gli usi), è necessario far riferimento alle tariffe professionali esistenti per le diverse categorie di iscritti agli albi.

Il rinvio alle tariffe locali oltre che a quelle professionali, è ammesso dai Supremi giudici al fine di consentire di scegliere l’”
uomo giusto” per ricoprire determinati incarichi non solo tra le persone iscritte agli albi professionali, ma anche tra coloro che “abbiano comprovata esperienza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati”.

Nel caso la scelta dovesse, invece, ricadere sui professionisti regolamentati, la normativa secondaria della rispettiva categoria deve prevalere sulla circolare del dirigente dell'Ufficio giudiziario.
 
 
Lavoro
 
Formazione e tirocini di cittadini stranieri. Il Lavoro fissa il contingente per l'anno 2013
Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 199 del 26 agosto del decreto del Ministero del Lavoro 16 luglio 2013, è stato fissato il limite massimo di ingressi in Italia dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Il provvedimento ministeriale è stato emanato in deroga alla programmazione triennale prevista dal Dl n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013.

Il decreto fissa il contingente per l’anno 2013, autorizzando il via libera all’ingresso di 10mila cittadini stranieri divisi in:

- 5mila unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite;

- 5mila unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
 
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