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08/08/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELL’8/8/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Agevolazioni |Agevolazioni | Immobili |Agevolazioni | Lavoro |Fisco |Fisco | Settori particolari |Lavoro |Lavoro | Tutela e sicurezza|
Gentile Collega, la informiamo che dal 12/08/2013 al 25/08/2013, in occasione delle ferie estive, sara` sospeso l’aggiornamento del servizio e l’invio della relativa email quotidiana. Il servizio riprendera` regolarmente il 26/08/2013. Lo storico sara` riallineato e reso disponibile online entro il 15 settembre 2013, con la trattazione degli articoli/norme usciti durante il periodo di chiusura.Il Presidente Ancl su Campania  Anna Maria Granata
Agevolazioni
 
Sisma Emilia Romagna: per ottenere i contributi per sicurezza sismica, domande dal 10 settembre
Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, in qualità di Commissario delegato, con l'ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, stabilisce le nuove modalità e i criteri per la concessione alle imprese dei contributi in conto capitale - con le risorse messe a disposizione dall'Inail - diretti al finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico.

Con l'ordinanza viene confermata la possibilità di erogare contributi sia per il finanziamento degli interventi necessari per l'ottenimento del certificato provvisorio di agibilità sismica, sia per il miglioramento sismico.

La domanda per ottenere il contributo può essere presentata dal 10 settembre al 31 dicembre 2013 e deve essere compilata, a pena di esclusione, tramite specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/terremoto).

La valutazione delle domande avverrà con una procedura a sportello e non più a graduatoria consentendo una maggiore rapidità nella concessione dei contributi.
 
 
Agevolazioni | Immobili
 
Dallo Sviluppo economico nota sulle modalità di calcolo per la redazione dell'Ape. Confedilizia invita a sospendere la stipula delle locazioni
Con nota protocollo n. 00416 del 7 agosto 2013, il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto n. 63/2013, per come convertito, con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il ministero ha ritenuto opportuno emettere la nota citata in considerazione dei dubbi sollevati, anche da parte degli organi di stampa, sulla normativa tecnica da applicare per la redazione del nuovo attestato Ape.

E' stato, quindi, precisato che la definizione della metodologia di calcolo della prestazione energetica che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto n. 63/2013 sarà effettuata con uno o più decreti ministeriali, costituisce, in realtà, un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi vigente.

Poiché, quindi, le norme transitorie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche tecniche già note, ne consegue che l'abrogazione del DPR citato si avrà solo a partire dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, e ciò al fine di evitare che si creino vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma,
“basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni”.

Fino all'emanazione dei decreti ministeriali indicati, in definitiva, le modalità di calcolo per redigere l'Ape saranno quelle contenute nel DPR n. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.  

Sempre con riferimento alle nuove disposizioni in materia di certificazione energetica e, in particolare, relativamente alla norma che prevede la nullità dei contratti di locazione e dei contratti di compravendita ai quali non sia allegato il nuovo attestato di prestazione energetica, si segnala che Confedilizia ha emanato, il 7 agosto 2013, un'apposita circolare con cui invita tutte le proprie Associazioni territoriali a sospendere immediatamente la stipula dei contratti di locazione, sia abitativi sia ad uso diverso.

Fino a che il nuovo attestato non sarà disponibile – sottolinea Confedilizia - la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata. In considerazione della gravità della sanzione “
è indispensabile che i locatori per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni si astengano dallo stipulare contratti di locazione sino a che la norma sulla nullità non sia cancellata, come, ripetesi, da assicurazioni fornite dal Governo”.
 
 
 
 
Agevolazioni | Lavoro
 
Inps. Ultimi chiarimenti per gli incentivi all'assunzione
L’Inps ha illustrato i contenuti e le modalità operative per la fruizione dell’incentivo di cui alla Legge n. 92/2012 (articolo 4, commi da 8 a 11) per l’assunzione di "over 50" e donne disoccupate con la circolare n. 111/2013 e con il successivo messaggio 12212/2013.

In quelle sedi, era stato specificato che i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono denunciare con il codice «55» i lavoratori assunti, al fine di recuperare l'agevolazione. Inoltre, per le assunzioni intervenute fino al mese di luglio 2013, era specificato che i datori di lavoro potevano – in caso di istanza positiva – recuperare la differenza a credito in una delle denunce riferite ai periodi fino ad ottobre 2013.

A completamento delle indicazioni già fornite, l’Ente previdenziale interviene ora con nuovi messaggi.

Con il messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013, si specifica che il codice “55”, con cui i datori di lavoro denunciano, una volta ammessi all’incentivo, il lavoratore assunto, è unico e deve essere utilizzato per tutte le diverse tipologie di lavoratori agevolati, espressamente enunciati nei precedenti documenti di prassi.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori nel periodo gennaio-luglio 2013, usufruendo dell’incentivo previsto dalla Riforma Fornero e che procederanno a recuperare l’agevolazione contributiva, oltre al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata, dovranno anche restituire le misure compensative non più spettanti in relazione ai minori contributi versati. I codici M120, M121, M123 e M124 devono essere utilizzati per la suddetta restituzione, che dovrà avvenire entro tre mesi a partire dal periodo di paga di agosto 2013.

Sempre nello stesso messaggio 12850, infine, l’Inps corregge uno degli esempi riportati nella circolare n. 111/2013.

Nel messaggio n. 12849 del 7 agosto 2013, l’Ente previdenziale, invece, rende noto che i quesiti di maggiore interesse e le relative risposte fornite dalla Direzione centrate Entrate in materia di incentivi all’assunzione sono consultabili sul medesimo sito www.inps.it. Le Faq sono pubblicate periodicamente e raggruppate per tipologia di incentivo; sono contraddistinte da un numero che le identifica in base all’ordine cronologico complessivo di pubblicazione. Tali Faq rappresentano indiscutibilmente la posizione assunta dall’Inps in merito all’argomento trattato.

Nel messaggio n. 12854 del 7 agosto 2013, infine, si rende noto che sempre nel sito www.inps.it è disponibile, all’interno della sezione dedicata alla consultazione dei moduli inviati (“DON-GIOV”), la graduatoria di tutte le istanze presentate in riferimento al bonus assunzione. La graduatoria è disponibile anche nell’ambiente intranet, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co”.

Con lo stesso messaggio si informa che è stata pubblicata – nelle stesse sezioni di internet e intranet – anche la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con cui è stato chiarito che il bonus straordinario per l’assunzione di giovani e donne è pari a 12mila euro per un contratto a tempo indeterminato, mentre il bonus per l’assunzione a tempo indeterminato part-time è inferiore a tale somma, in quanto riparametrato in base all’orario di lavoro.
 
 
 
Fisco
 
Ritenute nel lavoro autonomo occasionale: collegamento specifico tra compenso e spesa
La questione del diverso trattamento fiscale delle prestazioni occasionali o abituali nell’ambito del lavoro autonomo è affrontata dalle Entrate nella risoluzione 49/E/2013.

Le norme sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
 
 
Fisco | Settori particolari
 
Via libera del Senato al Dl Fare. Ultima lettura alla Camera prima della pausa estiva
Ha ottenuto il parere favorevole del Senato il Dl Fare, con 190 sì, 67 no e un astenuto, che ora si appresta a tornare alla Camera per l’ultima lettura prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Il passaggio al Senato del decreto non è stato affatto semplice: per ben due volte in Aula si sono vissuti momenti di tensione tra la stessa maggioranza parlamentare e l’Esecutivo su temi caldi, quali, per esempio quello riguardante le regole di accesso per il concorso in magistratura. Infatti, è stata abolita la misura che consentiva l'accesso al concorso in magistratura per chi ha fatto uno stage negli uffici giudiziari.

Altro tema caldo è stato quello riguardante l'emendamento dei relatori al Decreto che riscrive parte dell'articolo 30, in materia di semplificazione in edilizia. È stata messa a votazione - passata con 190 sì, 69 no e un astenuto - la parte della norma che rivede le disposizioni sulle sagome degli edifici. È stato, così, reintrodotta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per tutti quei lavori di ristrutturazione che modificano la sagoma degli edifici, lasciando in vigore solo alcuni vincoli per i centri storici, che ne restano esclusi.

All’unanimità, invece, è passato l’emendamento sulla soppressione del Durt (documento unico di regolarità tributaria). La norma, proposta in sede di passaggio alla Camera, aveva suscitato fin da subito ampie proteste da parte delle imprese. Analogamente, è stato votato favorevolmente l’emendamento che prevede la definizione di un paniere di beni essenziali, che dovranno essere esclusi dall'espropriazione da parte del Fisco, nel caso di mancato pagamento delle tasse.
 
 
 
Lavoro
 
Gestione obblighi contributivi, gli autonomi possono scegliere
L'Inps, con la circolare n. 126 del 7 agosto 2013, specifica che gli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nell'applicazione della legge n. 112/2008 (Lul) e gli iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 12/1979, per la gestione degli obblighi contributivi per sè stessi e per i propri collaboratori familiari, possono delegare qualsiasi soggetto di loro fiducia.

Nel fornire indicazioni operative per l'attribuzione della delega, si precisa che per operare in qualità di delegati si dovrà richiedere all'Inps il codice Pin cittadino dispositivo od operare secondo la nuova modalità di accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), rilasciata da una pubblica amministrazione.

Le deleghe individuate sono di due tipologie:
- totale, per consentire al delegato di intervenire su tutti i collaboratori, presenti e futuri, e di accedere a tutti gli E-mens già inviati e di inviare E-mens per tutti i collaboratori del committente, senza obbligo di altra comunicazione;
- parziale, che consente al delegato di operare solo per alcuni dei collaboratori dell’azienda.

Dalla data di pubblicazione della circolare sono disponibili le applicazioni di gestione delle deleghe. Con riferimento alla Gestione separata committenti/associanti, è previsto un periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2013 – durante il quale si potrà operare in deroga alle nuove regole per l'invio dei flussi E-Mens; inoltre, anche soggetti non delegati potranno inviare E-Mens per la Gestione separata.
 
 
 
Accettazione della lettera di licenziamento come ricevuta
Con sentenza n. 18731 del 6 agosto 2013, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società contro la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano confermato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento dalla stessa intimato a un proprio dipendente.

La datrice di lavoro aveva adito i giudici di legittimità lamentando che la sentenza di secondo grado fosse affetta da un vizio di motivazione in quanto il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto che l'accettazione della lettera di recesso da parte del lavoratore fosse una mera ricevuta quando, in realtà, la stessa concretizzava una risoluzione consensuale ex articolo 1372 del Codice civile.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, detta censura non era idonea a scalfire l'impianto motivazionale della decisione impugnata fondata, oltre che sul significato dell'accettazione da parte del dipendente della lettera di licenziamento, anche sulla non ravvisabilità di una condotta concorrenziale del predetto, “
la cui sussistenza avrebbe potuto giustificare la volontà del lavoratore di accettare un licenziamento che nella sostanza si sovrapponesse solo formalmente ad un patto solutorio intervenuto tra le parti”.
 
 
Ipotesi di accordo CCNL Comunicazione pmi del 29/07/2013
In data 29 luglio 2013 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Confapi e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil si sono incontrate per definire i termini delle intese raggiunte in data 2 luglio 2013, per la parte normativa, e 16 luglio 2013, per la parte economica, siglando un accordo definitivo ed esaustivo. Il contratto decorre dal 1° luglio 2012 e scade il 30 giugno 2015.
 
 
Il Dl occupazione trova il sì definitivo. L'Iva resta al 21 fino a tutto settembre
La Camera decreta il via libera definitivo al pacchetto lavoro, che contiene anche il rinvio dell’aumento dell’Iva al 1° ottobre 2013.

Le misure per far ripartire le assunzioni vanno dallo sgravio, nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda complessiva ai fini previdenziali, per un massimo di 650 euro mensili, in favore delle imprese relativamente ad ogni nuovo assunto a tempo indeterminato che abbia tra 18 e 29 anni, alla riduzione della pausa tra un contratto a termine e l’altro, che torna ad essere di 10 o 20 giorni come prima della riforma Fornero.

Nell’intermittente, il limite di 400 giornate complessive di effettivo lavoro, nell’arco di tre anni solari, è riferito al datore di lavoro, ed il tetto non vale per il settore del turismo e dello spettacolo, e per i pubblici esercizi. Ricompare la sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione della durata della prestazione anche per il datore di lavoro che ha regolarmente versato i contributi.

Viene, poi, abrogato il divieto di proroga del contratto acausale.

Previsti anche incentivi per chi assume a tempo indeterminato un disoccupato che usufruisce dell’Aspi e per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel mezzogiorno.

Il pacchetto lavoro impegna la conferenza Stato-regioni ad adottare, entro il 30 settembre 2013, le linee guida che disciplinano il contratto di apprendistato, che varrà per tutte le imprese, non solo pmi.
 
 
 
 
Lavoro | Tutela e sicurezza
 
Collaboratori familiari, precisazioni ministeriali sugli obblighi Inail
Il Ministero del lavoro, con lettera circolare prot. n. 14184 del 5 agosto 2013, in merito all'impiego di collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, precisa al personale ispettivo che gli obblighi assicurativi nei confronti dell'Inail sussistono ogni qualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.

D'intesa con l'Inail, si specifica che si considera “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese, a condizione che, nell'anno, le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

I lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente”, non soggetti quindi all'assicurazione Inail, rientrano però nel computo della base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo, mentre i lavoratori non assicurabili all'Inail, non rientrano nel computo ai fini dell'individuazione della quota del 20%, necessaria per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
 
 
 
Sicurezza del lavoro. Al 15 ottobre 2013 le istanze per la riduzione dei premi Inail
In base alla Legge n. 247/2007, i datori di lavoro agricolo possono fruire di sgravi sui premi Inail se hanno posto in essere interventi per migliorare la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. La riduzione si applica sulla contribuzione da versare all'Inps ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La circolare Inail n. 35/2013 uniforma la data di presentazione delle istanze per accedere al beneficio per le annualità 2012 e precedenti nonchè per l'anno 2013, portandola al 15 ottobre 2013.
 
 

 
 
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