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01/08/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 1/8/2013
A cura Fondazione Studi Nazionale C.N.O.
Agevolazioni | Fisco
 
Credito agevolato, il tasso di riferimento di agosto
Cresce, ad agosto 2013, dello 0,45% il valore del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont, attestandosi al 4,43%.

Il tasso di riferimento comunitario resta confermato al valore stabilito dal 1° giugno 2013, pari a 1,56%. Il parametro del tasso di sconto comunitario è stato fissato dalla Banca centrale europea allo 0,50%, dopo la variazione dello 0,25% attuata dalla Banca stessa al livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 8 maggio 2013.

Il valore di giugno 2013 del Rendistato è pari al 3,480%.
 
 
Agevolazioni | Lavoro
 
Assunzioni agevolate lavoratori svantaggiati. Istruzioni operative da Inps e Ministero
Con la circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013, sono state pubblicate le istruzioni operative che consentono alle aziende di beneficiare dell'incentivo introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla riforma Fornero (Legge 92/2012).
Il beneficio consiste in uno sconto sui contributi dovuti dai datori di lavoro che assumono o hanno assunto, dal 1° gennaio 2013, lavoratori “over 50” e donne appartenenti a categorie svantaggiate.
 
 
Diritto Civile | Fisco
 
Casero (Economia): sarà possibile l'invio telematico della dichiarazione di successione
Il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, rispondendo a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera, annuncia la prossima istituzione di un canale web per l'invio delle dichiarazioni di successione, nell'ottica dell'ampliamento di servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una importante semplificazione di un adempimento che ricade sui cittadini, i quali, al momento, devono recarsi, per presentare il modulo, all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.
 
 
Diritto Internazionale | Professionisti
 
RW, sanzioni al ribasso
Con l’approvazione alla Camera della Legge europea, con la legge di delegazione che impegna il Governo all'attuazione di oltre 20 direttive europee, la sanzione massima per omissioni o irregolarità nel quadro RW (che perde le sezioni I e III) della dichiarazione dei redditi - attività finanziarie, immobiliari o agli altri patrimoni detenuti all'estero - è abbassata al 15%, con il minimo del 3%.

Di più, viene eliminata la possibilità di confisca dei beni di corrispondente valore.

Pagherà una cifra fissa di 258 euro, chi mette riparo entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione alla insufficiente o erronea indicazione.

Vengono, invece, incrementate, al 30% degli importi non dichiarati, le penalità per le mancanze relative agli investimenti e alle altre attività di natura finanziaria detenuti in Paesi black list.

Tra gli obbligati alla dichiarazione vengono ricompresi anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, risultino titolari effettivi.

Infine, la società tra avvocati perde la necessità che l'avvocato stabilito in Italia possa essere socio della società solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale.
 
 
 
Diritto Penale | Fisco
 
Abuso del diritto solo se viene violata una norma specifica
Non si può parlare di abuso del diritto se non viene indicata specificatamente la norma che sarebbe stata violata. In sintesi, è questo il principio fissato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, nelle sentenze nn. 33184 e 33187, accogliendo il ricorso presentato dai difensori di alcuni rappresentanti legali di imprese a cui il Fisco aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione. In realtà gli imputati avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni successivi alla scadenza, ma indicando degli importi irrisori a fronte del reale giro d'affari delle società.

Secondo la tesi del tribunale, la presentazione della dichiarazione con importi minimi aveva il solo scopo di evitare il controllo automatizzato della dichiarazione: da qui l'accusa di abuso di diritto.

Per la Corte di cassazione, il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente l'abuso di diritto senza fornire indicazione sulla norma antielusiva violata, ma limitandosi a richiamare il generico principio di correttezza e buona fede; inoltre, non si è nemmeno accennato al risparmio d'imposta che ne sarebbe scaturito.

La sentenza ha affermato che, la condotta, per essere penalmente rilevante, deve dare luogo alla violazione di una norma antielusiva specifica.
 
 
 
Fisco
 
Regime fiscale di vantaggio. Recupero delle ritenute subite per errore
L'Amministrazione finanziaria indica ai contribuenti aderenti al regime fiscale di vantaggio come recuperare le ritenute subite, per errore, sulle somme versate con bonifico per beneficiare di detrazioni sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La risoluzione n. 47/E, del 5 luglio 2013, evidenziando la mancanza di un'apposita casella per detrarre l'erroneo prelievo, introduce la possibilità di utilizzare, in via eccezionale, il modello Unico PF 2013.
 
 
Redditometro, nella circolare 24/E le istruzioni operative per scovare le posizioni a rischio evasione
Porta la data del 31 luglio 2013 l’attesa circolare operativa dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione dell’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 38, commi da 4 a 7, del Dpr n. 600/1973.

A distanza di più di tre anni dal Dl n. 78/2010 (art. 22), convertito con la legge 122/2010, che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, e ben sette mesi dopo l’emanazione del decreto attuativo Mef del 24 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2013, rende disponibile le indicazioni operative sul nuovo strumento accertativo, al fine di intercettare le posizioni a maggior rischio di evasione fiscale.

Vi si legge che le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per l’anno 2009 e seguenti, per i quali risulta superato il precedente impianto normativo, che rimane valido, dunque, solo per i controlli relativi ai periodi d’imposta anteriori.

L’Agenzia ritiene che le novità introdotte con la nuova circolare vanno ad incrementare il patrimonio dei dati già presenti in Anagrafe tributaria, che ultimamente è risultato notevolmente arricchito anche grazie all’obbligo di comunicazione telematica sempre all’Agenzia dei dati rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti del consumatore finale (cosiddetto spesometro).

Il fulcro del nuovo accertamento sintetico per le persone fisiche è quello di evidenziare una difformità sospetta tra la capacità di spesa dimostrata dal contribuente e il suo reddito dichiarato. Ovviamente, non tutte le spese indicate nel DM del 24 dicembre 2012 dovranno essere pesate con lo stesso grado di importanza e in relazione, poi, alle spese basate sulle medie statistiche Istat è sempre ammessa la prova contraria da parte del contribuente.

Si individuano così 5 macrocategorie di spese che devono essere tenute in considerazione per la ricostruzione del reddito del contribuente: le spese certe, le spese per elementi certi, la quota relativa agli incrementi patrimoniali, la quota di risparmio formatasi durante l’anno e le spese per beni e servizi di uso corrente.

Nella fase di preselezione del contribuente da accertare verranno tenuti in considerazione solo gli elementi di spesa certa (prime 4 voci), mentre le spese per beni di uso corrente, riferite alla media Istat ottenuta dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, verranno considerate solo in sede di contraddittorio ed esclusivamente nel caso in cui il contribuente non sia stato già in grado di fornire tutti gli elementi necessari a chiarire la regolarità della propria posizione.

Dunque, in fase di selezione, se il reddito dichiarato si discosta in misura superiore a un quinto di quello sinteticamente determinato il Fisco può convocare il contribuente per il contraddittorio. Nel caso in cui quest’ultimo riesca a motivare le spese certe attribuitegli, la fase di controllo si esaurisce; in caso contrario, si passa al contraddittorio vero e proprio e all’analisi delle spese per beni e servizi di uso corrente. Per vincere le presunzioni delle spese medie Istat, il contribuente potrà offrire anche semplici argomentazioni logiche, purchè sostenibili, anche se non supportate da documentazione.

Nella fase di selezione, il Fisco dovrà poi evitare di prendere in considerazione posizioni caratterizzate da marginalità economica.

Pertanto, dall’analisi delle suddette voci di spesa, ne deriva che saranno considerate posizioni a maggior rischio di evasione solo quelle che evidenziano uno scostamento significativo tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata.

Secondo quanto previsto nella circolare n. 24/E, la nuova disciplina per la determinazione sintetica del reddito si basa su alcune regole precise:

la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto ciò che è stato speso nel periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. L’onere probatorio è a carico del contribuente;

a ciò si affianca la presunzione, altrettanto importante, basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva costruita sull’analisi di campioni significativi di contribuenti;

il contribuente, in entrambi i casi, è tutelato da una “clausola di garanzia”: l’accertamento sintetico è consentito solo nel caso in cui lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari al 20%;

il contribuente, infine, è ulteriormente garantito anche dalla possibilità di fornire elementi di prova a suo favore per giustificare un tale scostamento sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione e contrasto dell'evasione per l'anno 2013
Nel confermare un modus operandi ormai consolidato ai fini dell'azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con la circolare n. 25, del 31 luglio 2013, l'Agenzia delle entrate detta gli indirizzi operativi per l'anno 2013, con l'obiettivo di migliorare i risultati raggiunti negli anni precedenti, con particolare riguardo alle attività di controllo fiscale dirette alle diverse macrotipologie di contribuenti che alle attività trasversali, attività che le riguardano indistintamente.

Soggetti interessati sono:

- i grandi contribuenti: sono 3.200 quelli sottoposti al tutoraggio del Fisco, con la conferma delle metodologie degli anni precedenti;

- le imprese di medie dimensioni, il cui controllo dovrà avvenire anche tramite l'immissione di personale esperto degli uffici regionali negli uffici controlli provinciali, con l'ausilio degli applicativi Radar e Asso, la nuova banca dati dei soci delle imprese di medie dimensioni;

- le imprese minori e i lavoratori autonomi, per i quali restano confermate metodologie e analisi del rischio adottati negli anni precedenti, visto il trend positivo confermato nel 2012, con la necessità di selezionare soggetti con attività strutturate e non marginali, operanti da più anni, o soggetti che svolgono di fatto attività economiche in maniera totalmente irregolare;

- gli enti non commerciali e onlus, per i quali è necessario intercettare quei soggetti che abusano dei regimi agevolati;

- le persone fisiche, per le quali – oltre agli strumenti già individuati negli anni precedenti – si aggiunge il nuovo accertamento sintetico (redditometro) che analizzerà l'anno d'imposta 2009 e i successivi. Il piano dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi interessa l'anno 2010, mentre le dichiarazioni dei redditi relative al 2008 saranno sottoposte agli accertamenti parziali automatizzati sulla base di incroci.
 
 
 
Fisco | Immobili
 
Soppresso il modello di comunicazione dei dati catastali
L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 93116 del 31 luglio 2013, ha disposto la soppressione del modello di comunicazione dei dati catastali (CDC) per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Il modello era stato introdotto con il decreto legge n. 78 del 31 maggio del 2010, mentre, con provvedimento direttoriale delle Entrate del 25 giugno 2010, erano stati approvati il modello 69, da utilizzare nelle richieste di registrazione dei contratti, e il modello CDC, da impiegare nei casi già citati.

Un ulteriore provvedimento direttoriale del 7 aprile 2011 ha, poi, approvato il modello 69 che, integrato delle informazioni necessarie ai fini della comunicazione dell'opzione per l'esercizio del regime della cedolare secca, permette di sostituire il modello CDC.

Pertanto, nei casi di cessione, risoluzione e proroga, l'indicazione dei dati catastali degli immobili deve avvenire solo mediante presentazione alle Entrate in forma cartacea del modello 69 .
 
 
 
Lavoro | Professionisti
 
Procede l'iter il pacchetto lavoro più Iva
Il Decreto lavoro-Iva ha ottenuto l’ok del Senato e passa in seconda lettura alla Camera. Si registrano poche novità apportate dal Senato, rispetto al pacchetto lavoro presentato dal Governo.

L’introduzione di ulteriori forme di flessibilità in entrata da adottare in vista dell'Expo 2015 è rimandata.

Sono stati accorciati, come annunciato, i tempi tra due contatti a termine che tornano ad essere di 10 giorni per contratti fino a sei mesi e di 20 per contratti più lunghi. La durata massima di 12 mesi comprenderà anche le eventuali proroghe.

Resta il vantaggio del 50% della somma residua ASpI che il disoccupato non prenderà, più in favore dell'impresa che lo assume ed entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le nuove linee guida per la semplificazione del contratto di apprendistato.

Lo Stato sarà garante per la cessione alle banche e a Cassa depositi e prestiti dei crediti verso la Pa certificati delle imprese, con un tasso di sconto del 2%. Altri 25 miliardi si aggiungeranno ai 40 già stanziati per l'operazione.

In favore dell'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro, un emendamento riconosce agli enti di previdenza privati, singolarmente o mediante l'Adepp (Associazione enti previdenziali privati), la facoltà di investire ulteriori risparmi - risparmi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla spending review - in misure volte alla promozione e al sostegno dell'attività professionale degli iscritti anche in forma societaria.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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