HOME - Newsletter

26/07/2013

L’EDICOLA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 26/7/2013
A cura della Fondazione Studi Nazionale CNO
ARGOMENTI TRATTATI
|Attività Finanziarie |Diritto Amministrativo | Fisco |Diritto Civile | Fisco | Immobili |Fisco | Professionisti |Lavoro |Professionisti|
Attività Finanziarie
 
BankItalia. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche
Banca d’Italia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, inserendo nel precedente quadro normativo una serie di nuove disposizioni contenenti specifiche direttive in materia di controlli interni, sistemi informativi e continuità operativa.

Il provvedimento di aggiornamento della circolare n. 263/2006, di recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, è arrivato al n. 15, con l’ultima revisione apportata in data 2 luglio 2013.

Le novità introdotte riguardano, in primo luogo, la richiesta alle banche di dotarsi di un sistema di controlli interni più completo, adeguato e funzionale. Vengono ampliati i ruoli e i compiti dell’organo con funzione di supervisione strategica e di quello dell’organo con funzione di gestione.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2014. Solo una piccola parte è rinviata al 2015/2016 dato il loro notevole impatto organizzativo e operativo. Le banche dovranno, comunque, predisporre ed inviare una propria relazione all’Organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2013.
 
 
 
Diritto Amministrativo | Fisco
 
Interventi in sede di conversione del decreto del Fare
Il passaggio al Senato del Decreto del Fare - Dl 69/2013 - potrebbe apportare importanti novità.

Si segnalano quelle sul Durt e sulla riscossione.

Incalzato dalle proteste delle imprese, una su tutte quella del presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti (“
il Durt aggiunge ulteriori oneri burocratici e rischia di bloccare i pagamenti alle imprese, già tartassate dallo Stato, senza aumentare l'efficacia dei controlli”) per il nuovo adempimento del Durt - documento unico regolarità tributaria - circa la responsabilità solidale tributaria negli appalti, il Governo pensa a eliminare, o correggere profondamente, la norma.

Sul tema si potrebbe spostare la valutazione dell'intervento nei decreti attuativi della delega fiscale, dopo un passaggio di discussione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori.

Equitalia non può più bloccare, con il fermo amministrativo, i veicoli strumentali all'attività di imprese e professionisti. Ma sta al contribuente dimostrare, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, la strumentalità, non solo con l'esibizione dei libri contabili del debitore ma fornendo prove di quali effettive esigenze operative rispondono i veicoli in oggetto.
 
 
 
 
 
Diritto Civile | Fisco | Immobili
 
Mutuo dissenso di donazione con imposta di registro in misura fissa
La Commissione tributaria provinciale di Macerata, con la sentenza n. 139/02/13 depositata il 15 luglio 2013, ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro l'avviso di liquidazione di imposta che gli era stato notificato dall'agenzia delle Entrate per imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ad un atto pubblico consistente in un mutuo dissenso di donazione.

Con questo atto i contraenti avevano espresso la volontà di risolvere, con effetto volutamente retroattivo, una precedente donazione stipulata tra le medesime; in sede di registrazione telematica dell'atto, l'imposta di registro era stata liquidata in misura fissa sulla considerazione della mancata produzione di effetti traslativi.

Detta liquidazione in misura fissa era stata, tuttavia, disconosciuta dall'Ufficio, il quale aveva ritenuto che la stipulazione del contratto di mutuo dissenso avesse realizzato l'estinzione della precedente donazione e la conseguente retrocessone dell'immobile agli originari donanti, ossia avesse realizzato un nuovo e diverso effetto traslativo suscettibile di applicazione di imposte da calcolarsi proporzionalmente al valore del bene oggetto del rogito.

Questa ultima interpretazione non è stata, tuttavia, condivisa dai giudici della Commissione provinciale marchigiana, i quali hanno evidenziato che, dalla lettura del rogito oggetto di accertamento, si evinceva chiaramente che le parti non avevano voluto produrre alcun effetto traslativo, volendo esclusivamente porre nel nulla e vanificare gli effetti del precedente atto di donazione, con effetti volutamente retroattivi.

E la volontà solutoria chiaramente manifestata dalle parti – ha continuato la Ctp – consentiva di dare al negozio un effetto retroattivo consistente, nella specie, nella mera eliminazione degli effetti traslativi scaturenti dalla precedente donazione.
 
 
Fisco | Professionisti
 
Professionisti ed Irap. Analitico esame delle spese
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 18108 del 25 luglio 2013 – perché il professionista possa essere assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive occorre “un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche”.

Non sarebbe di per sé sufficiente l'esistenza di beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro come per contro rilevato dall'agenzia delle Entrate nel testo della propria circolare n. 45/2008.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema corte ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un medico contro la decisione con cui i giudici della Commissione tributaria regionale gli avevano negato il rimborso dell'Irap facendo “
acritico riferimento” alla citata circolare delle Entrate, secondo cui per l'applicazione dell'imposta sarebbero sufficienti beni strumentali di valore superiore a 15 mila euro.
 
 
Lavoro
 
Gli emendamenti al pacchetto lavoro
Nel decreto occupazione - Dl 76/2013 - l’apprendistato perde le caratteristiche di straordinarietà e temporaneità. Inoltre, sarà definitivo e si estenderà alle assunzioni effettuate da tutte le imprese perdendo l’esclusività per piccole e medie imprese.

Le novità arrivano dai nove emendamenti del Governo, all'esame da parte dell'Aula del Senato.

Uno prolunga di un anno, fino al 2016, gli incentivi previsti per le startup innovative.

Quanto alla durata di un massimo di 12 mesi del primo contratto a tempo determinato acausale, si prevede che debba essere comprensiva dell'eventuale periodo di proroga.

Dopo la cancellazione, la Srlcr, a capitale ridotto, potrebbe essere riesumata in virtù di un emendamento presentato dal Governo stesso, durante il cammino verso la conversione del decreto. Ma la società potrà ricevere solo conferimenti in danaro e non in natura.

Per la Srls, semplificata, con i costi di costituzione abbattuti al minimo, è previsto che potrà essere costituita solo da persone fisiche e con capitale sotto i 10mila euro (minimo 1 euro) e sarà legata esclusivamente all’adozione dell'atto costitutivo standard. Lo statuto diverso da quello standard sarà adottabile solo con la Srl ordinaria, che potrà essere costituita sia nella forma a capitale normale (da 10mila euro in su) sia nella forma a capitale ridotto.
 
 
 
 
Settore edile, sgravi contributivi anno 2013
L'Inps, con il messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, ricorda che, qualora entro il 31 luglio non dovesse intervenire il decreto, con cui il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, confermi o ridetermini la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2013, le aziende edili, trascorsi 30 giorni, quindi dalla data del 30 agosto, potranno applicare lo sgravio previsto per l'anno 2012, pari a 11,50%.

Per poter fruire del beneficio, si deve presentare istanza on line (modulo Rid Edil), dopo l'emanazione del decreto e, in caso questo non dovesse intervenire, a decorrere dal 30 agosto 2013.

La riduzione è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.
 
 
 
Pronto il nuovo format telematico per la trasmissione dei certificati medici di ricovero ospedaliero
A seguito dell’emanazione del Dm 18 aprile 2012 del ministero della Salute, che ha adeguato lo standard per le certificazioni di malattia, tutte le amministrazioni coinvolte sono state obbligate a recepire il nuovo disciplinare tecnico e ad adeguare i propri sistemi informativi.

L’Inps, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, elenca le principali novità introdotte dal citato decreto ministeriale. Nello specifico, si delineano le nuove modalità con cui deve ora avvenire la comunicazione di inizio ricovero e quelle riguardanti l’invio del certificato di malattia in sede di dimissione.

Gli elementi che costituiscono il certificato sono stati implementati con nuovi campi: il medico può dichiarare il ruolo che riveste al momento del rilascio del certificato ed è possibile specificare l’evento traumatico che ha riguardato il lavoratore.

Nella circolare, l’Ente previdenziale ricorda come a partire dal 4 giugno 2013 (messaggio n. 7485/2013) sono già stati implementati i sistemi informativi così da rendere disponibile il nuovo format per la ricezione dei certificati di ricovero e di malattia.

Relativamente alle novità riguardanti il certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie, le Regioni devono adeguarsi entro nove mesi.
 
 
Inps. Aumento di 2 euro dell'addizionale comunale per chi vola dal 1° luglio
Con la circolare n. 112 del 25 luglio 2013, l’Inps ricorda che a partire dal 1° luglio di quest’anno è scattato l’aumento di 2 euro, previsto dalla legge di Riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012), dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Dal primo luglio 2013, dunque, l’addizionale per ogni passeggero imbarcato, utile ai fini del finanziamento delle pensioni sociali, passa da 3 a 5 euro.

Il compito della riscossione è affidato, dalla legge, ai gestori di servizi aeroportuali, che provvedono con le stesse modalità previste per la riscossione dei diritti d’imbarco nei confronti dei vettori aerei. Quest’ultimi devono versare gli importi dovuti ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo. Le società di gestione, a loro volta, riversano le somme incassate all’Inps, mediante modello F24. I dati relativi devono essere indicati anche sul modello Uniemens.

Relativamente al primo appuntamento che riguarda il mese di luglio 2013, il versamento e la denuncia delle citate somme possono essere effettuati rispettivamente entro il 16 e il 30 settembre 2013.

La circolare detta anche le istruzioni operative su come effettuare la trasmissione dei dati da parte dei gestori aeroportuali. Questi devono comunicare all’Inps – entro la fine del mese successivo a quello di riscossione – gli importi versati dalle singole compagnie aeree. A partire dalle riscossioni effettuate nel mese di luglio, la trasmissione dati deve avvenire utilizzando la procedura Addizionali Passeggeri, resa disponibile dall’Ente previdenziale sul proprio sito internet.
 
 
Professionisti
 
Formazione professionale, per il Cndcec nuovo programma informativo
Con il nuovo programma informatico, realizzato in collaborazione con la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno, gli Ordini territoriali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono presentare in modo contestuale sia le richieste rivolte al Consiglio nazionale per l'accreditamento degli eventi di formazione professionale sia le istanze di condivisione al Ministero dell'interno relative ai programmi e agli eventi su contabilità pubblica e gestione economico finanziaria.
 
 
Risposte del Cndcec sulle Stp
Nella sezione “Pronto Ordini” del sito dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono state pubblicate le risposte del 22 luglio 2013, nn. 154, 158 e 182, con le quali il Consiglio Nazionale fornisce chiarimenti in materia di Stp, su richiesta degli Ordini territoriali.

Si specifica che le Stp debbano essere iscritte nella sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, così come previsto dal DM n. 34/2013. Successivamente i soci professionisti possono richiedere l'annotazione della Stp anche negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.

Nel caso di Stp multidisciplinari, il Consiglio nazionale precisa che – qualora non sia stata individuata l'attività prevalente – la Stp deve essere iscritta in tutti gli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.

In merito alla dibattuta questione della costituzione delle Stp unipersonali, si evidenzia la criticità posta dalla normativa che, se da un lato prevede (legge n. 183/2011, art. 10, comma 3) la possibilità di costituire Stp secondo i modelli societari regolati dal titolo V del libro V del codice civile e conseguentemente sembra ammettere anche la costituzione di STP nella forma di srl o spa unipersonale, dall'altro sembra escludere - lo stesso articolo - tale possibilità, quando si dispone che l’attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci e quando si impone che dalla denominazione sociale deve emergere con chiarezza che si tratta di società tra professionisti.

L'obbligo assicurativo per un Stp è autonomo rispetto a quello riguardante i singoli professionisti, pertanto l'Ordine non può procedere all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo una Stp che non riporta nel proprio statuto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
 
 

 
 
Link

Tasso di disparità uo

Dj

...

» Leggi tutto

I contenuti di questo sito sono proprietà intellettuale riservata - 2009 ANCL SU - Powered by WSTAFF