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19/07/2013

EDICOLA del CONSULENTE DEL LAVORO 19/07/2013

A cura della Fondazione Studi CNO

Attività Finanziarie | Fisco

 

Regime fiscale delle cessioni di quote di fondi immobiliari

La risoluzione n. 54/E del 18 luglio 2013, dell'agenzia delle Entrate, è rivolta a fornire chiarimenti in materia di regime di tassazione dei partecipanti a fondi immobiliari di diritto italiano, previsto dall’articolo 32 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Tale normativa, per evitare elusioni, ha distinto la tassazione in base alla natura dei partecipanti ai fondi, se investitori istituzionali o meno, ed in base alla misura della partecipazione (più o meno del 5%).

In particolare, si precisa che:

- rientrano tra gli investitori istituzionali indicati nella lettera f) del comma 3 dell’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010, gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei Paesi o territori inclusi nella white list, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria, imprese di assicurazione, intermediari bancari e finanziari, se istituiti nei medesimi Paesi o territori. In attesa dell’emanazione della white list, si deve fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, da ultimo modificato dal decreto del 27 luglio 2010;

- la sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale, può essere comprovata dalla lettera di autorizzazione all’istituzione del fondo recante la precisazione che l’organismo è conforme alla Direttiva UCITS IV;

- per quanto riguarda la cessione di quote del fondo da parte di un investitore “qualificato”, il D.L. n. 78/2010 assimila la cessione di quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo alla cessione di quote di partecipazione qualificate in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del Tuir. Quindi, la plusvalenza realizzata da un soggetto che non possiede le quote nell’esercizio di attività d’impresa concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento. Vanno applicate le ordinarie regole contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, secondo cui occorre tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi, a partire dalla data in cui la partecipazione supera le percentuali rilevanti indicate. Però, considerato che la percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta, si ritiene che, in deroga ai criteri ordinari sopra riportati, la verifica della percentuale rilevante debba avvenire a tale data.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Società di investimento estere esenti da ritenuta sui proventi - Barbagelata, Massarotto

 

fiscooggi.it - "Fondi immobiliari italiani": regime fiscale dei partecipanti - De Juliis

 

ItaliaOggi, p. 25 - Fondi immobiliari, la quota fa la differenza - Di Vittorio

 

Le Entrate presentano la Tobin tax

Con il provvedimento n. 87896 del 18 luglio 2013, il direttore dell'agenzia delle Entrate dà attuazione alla nuova imposta sulle transazioni finanziarie - Tobin tax - che dovrà essere versata, stante la proroga del decreto del Fare, entro il 16 ottobre 2013. Il modello di dichiarazione, ancora non disponibile, dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

A breve si avranno i codici tributo per il primo versamento, che riguarderà le transazioni eseguite dal 1° marzo 2013. Alternativo al versamento con F24 sarà il bonifico bancario, ma solo per i non residenti.

L’aliquota nei mercati regolamentati è pari allo 0,12% e negli altri mercati allo 0,22%.

Nel provvedimento un quadro puntuale su tutti gli aspetti della tassa.

Si precisa che tra i responsabili del versamento dell’imposta sono ricomprese le banche e le imprese di investimento, anche non residenti. In particolari situazioni la responsabilità ricade sui soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio, sulle società fiduciarie e sui notai.

Si segnala che, in merito agli obblighi strumentali carico dei responsabili del versamento dell’imposta, la registrazione delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni dovrà essere effettuata, utilizzando un apposito tracciato record, entro il termine di versamento dell’imposta. Obblighi semplificati sono riservati agli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta diversi dagli intermediari.

ItaliaOggi, p. 25 - Una bussola per la Tobin tax - Di Vittorio

 

fiscooggi.it - Imposta sulle transazioni finanziarie. Arrivano gli input per gli operatori - Mingione

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Tobin tax, meno vincoli alle fiduciarie - Piazza

 

Fisco

 

Nel decreto del fare l'Iva è quotidiana ed esclusa dal regime di responsabilità solidale

Tra i nuovi emendamenti approvati dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera che stanno consolidando i contenuti del decreto del fare (n. 69/2013), si evidenzia quello che prevede, dal 1° gennaio 2015, la comunicazione quotidiana – a scelta del contribuente Iva – dei dati delle fatture emesse e ricevute oltre che dei corrispettivi, comprese le rettifiche in aumento e in diminuzione.

La scelta della modalità giornaliera di invio dei dati in via telematica potrebbe comportare per il contribuente l'eliminazione di una serie di adempimenti, quali l'invio annuale dell'elenco clienti e fornitori, l'invio della comunicazione delle operazioni black list, nonché l'obbligo di invio delle lettere d'intento ricevute e la disapplicazione del regime di solidarietà ai fini dell'Iva per i beni sensibili al rischio di frodi.

Con un altro emendamento viene esclusa l'Iva dal regime di responsabilità solidale negli appalti, che resta invece confermato per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. L'appaltatore dovrà acquisire il Durt relativo al subappaltatore, che attesterà la regolarità fiscale al momento del versamento del corrispettivo previsto nel subappalto. Confermata la sanzione da 5mila a 200mila euro a carico del committente.

Borse di studio per gli studenti più meritevoli che decidono di studiare in università con sedi diverse da quelle di residenza saranno bandite dal Ministero dell'istruzione entro il 30 luglio 2013.

ItaliaOggi, p. 21 - Un clienti-fornitori quotidiano - Stroppa

 

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Lo spesometro diventa facoltativo - De Stefani

 

Lavoro

 

Ad agosto, versamenti contributivi al 20

Con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'Inps ricorda che, ai sensi dell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, tutti i versamenti unitari (articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) che hanno scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali - il cui versamento va eseguito con i modelli  F24 – F24EP - dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

L'Inps specifica che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; decorrono dal 20 agosto, invece, gli interessi di differimento.

 

 

La Consulta bolla come incostituzionale il confine del congedo straordinario

L’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 - TU in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 53/2000 - che in caso di assenza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti individuati, non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo, ivi previsto e alle condizioni ivi stabilite, anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi del disabile grave, è incostituzionale.

Ad affermarlo è la Consulta, con la sentenza 203 del 18 luglio 2013, che ritiene il congedo straordinario, al pari del permesso previsto dalla legge 104/1992, nel diritto di parenti conviventi entro il terzo grado del disabile.

La norma pone una disparità di trattamento, non includendo ulteriori ipotesi al cospetto:

- di una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella di altri soggetti già previsti dalla norma

e

- della stessa esigenza di tutela della salute psicofisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia.

Si ricorda che la Corte costituzionale, in tale ambito, era già intervenuta estendendo il diritto al congedo straordinario anche ai fratelli, al coniuge e al figlio convivente del disabile.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Congedo straordinario esteso ai parenti entro il terzo grado

 

ItaliaOggi, p. 26 - Handicap, permessi fino al terzo grado - Ciccia

 

Per le rateazioni contributive Inps, necessari due moduli

Relativamente al pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni private, Gestioni dipendenti pubblici e Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, l'Inps, con il messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013, interviene su modalità di presentazione della domanda e atto di impegno.

Con circolare n. 108 del 12 luglio 2013, è stato precisato che ricade sul contribuente l'obbligo di presentazione di una domanda di rateazione unica, posto che il pagamento rateale deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni maturati nei confronti di tutte le Gestioni citate.

In merito l'Istituto comunica che il contribuente, ovvero l'intermediario a ciò autorizzato, in possesso del pin abilitato ai servizi Inps, oltre alla domanda, deve allegare il modulo SC18, pubblicato sul sito Inps, nella sezione “Moduli”, “Aziende e contributi”, in cui devono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse da quelle oggetto della domanda telematica.

ItaliaOggi, p. 28 - Rateazioni sincere - Cirioli

 

Professionisti

 

La Fondazione Studi dei CdL interviene sulle novità del decreto del fare

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 8 del 17 luglio 2013, analizza le novità contenute nel decreto del fare (n. 69/2013) relativamente:

- alla trasmissione telematica all'Inps del certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza. Soggetti interessati all'invio sono il medico del Ssn o con esso convenzionato e la struttura sanitaria pubblica competente o convenzionata;

- all'abrogazione della denuncia di infortunio all'autorità di pubblica sicurezza entro 2 giorni dall'evento infortunistico, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 6, del DL n. 69/2013. Con l'entrata in vigore delle modifiche le autorità di pubblica sicurezza acquisiranno i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni direttamente dall'Inail, mediante accesso telematico al Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

 

 

 
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